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ALLEGATO 1

Testo vigente

1.

In ogni Stato membro sono raggruppate le indicazioni relative all'identificazione del lavoratore migrante, alla denominazione dell'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione in un altro Stato membro, al numero di matricola assegnato da quest'ultima istituzione, nonché tutte le altre informazioni atte a facilitare e ad accelerare la liquidazione della pensione.

2.

All'atto dell'immatricolazione di un lavoratore in uno Stato membro di cui egli non è cittadino, l'istituzione che procede all'immatricolazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 all'organismo designato dall'autorità competente di questo Stato, utilizzando il formulario E 501. Quest'ultimo organismo, sempre utilizzando il formulario E 501, inoltra quindi le suddette informazioni all'«organismo designato» dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino.

2.1.

Nel caso di modifica dei dati d'identificazione di un lavoratore, è opportuno usare il formulario E 551.

2.2.

Per «organismo designato», agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio:Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale pensioni), Bruxelles/Brussel.
Bulgaria:Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София.
Repubblica ceca:Česká správa sociálního zabezpečení(Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha.
Danimarca:Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania:Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni — Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Estonia:Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn.
Grecia:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Istituto per la sicurezza sociale), Αθήνα.
Spagna:Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia:Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre informatique national — travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia — Centro nazionale elaborazione elettronica — Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Irlanda:Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia:Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Cipro:Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία.
Lettonia:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni social), Rīga.
Lituania:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius
Lussemburgo:Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Ungheria:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.
Malta:Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta.
Paesi Bassi:Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Austria:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Polonia:Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution), Warszawa.
Portogallo:Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Romania:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale), București.
Slovenia:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia), Ljubljana.
Slovacchia:Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.
Finlandia:Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia:Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito:Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Ministero del lavoro e delle pensioni, Centro internazionale pensioni), Newcastle upon Tyne.

3.

L'organismo designato dallo Stato membro di cittadinanza, dopo aver ricevuto il formulario E 501, invia all'istituzione che lo ha trasmesso un formulario E 502 nel quale figura, in particolare, il numero di matricola assegnato all'assicurato in questo Stato membro.

3.1.

Ogni organismo designato raggruppa i formulari E 501, E 502 ed E 551 e li invia agli altri organismi designati secondo periodicità adeguate. Si deve procedere almeno ad un invio annuale.

4.

Le informazioni relative agli spolidi ed ai profughi sono trasmesse all'organismo designato dello Stato membro alla cui legislazione essi sono stati assoggettati per la prima volta.

5.

L'autorità competente di uno Stato membro può decidere, previo parere della Commissione amministrativa, che le informazioni di cui al precedente paragrafo 1 siano comunicate direttamente dall'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione all'organismo designato dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

6.

I formulari E 501, E 502 ed E 551, di cui sono riprodotti i modelli qui di seguito, possono essere sostituiti, previo accordo delle istituzioni interessate, da qualsiasi altro mezzo informativo che rechi le stesse indicazioni.

7.

Riguardo alla Danimarca ed ai Paesi Bassi, le istituzioni di detti paesi non trasmettono il formulario E 501 agli altri Stati membri. Tuttavia, gli organismi designati dalla Danimarca e dai Paesi Bassi devono ricevere il formulario E 501, ma non hanno l'obbligo di rinviare il formulario E 502.

8.

La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 103 del 29 maggio 1975, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile dal 1o gennaio 1983.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ai cui sensi è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai cui sensi è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelrare la liquidazione delle prestazioni dovute in applicazione delle disposizione di tale regolamento,

visto l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, a norma del quale essa stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai cui sensi essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

considerando che occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 e stabilire modelli di formulari per l'attuazione di tale articolo;

considerando che le istituzioni interessate di taluni Stati membri, per motivi d'ordine tecnico, non sono ancora in grado di applicare tutte le disposizione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre apportare un certo numero di modifiche alla decisione n. 103 del 29 maggio 1975 per completarla ed aggiornarla,

1. In ogni Stato membro sono raggruppate le indicazioni relative all'identificazione del lavoratore migrante, alla denominazione dell'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione in un altro Stato membro, al numero di matricola assegnato da quest'ultima istituzione, nonché tutte le altre informazioni atte a facilitare e ad accelerare la liquidazione della pensione.

2. All'atto dell'immatricolazione di un lavoratore in uno Stato membro di cui egli non è cittadino, l'istituzione che procede all'immatricolazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 all'organismo designato dall'autorità competente di questo Stato, utilizzando il formulario E 501.

Quest'ultimo organismo, sempre utilizzando il formulario E 501, inoltra quindi le suddette informazioni all' «organismo designato» dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino.

2.1. Nel caso di modifica dei dati d'identificazione di un lavoratore, è opportuno usare il formulario E 551.

2.2. Per «organismo designato», agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio: L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati), Bruxelles.

Danimarca: Il Sikringsstyrelsen (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), København.

Germania: La Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würsburg.

Grecia: L'Idryma Koinonikon Asphaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.

Francia: La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati), Paris.

Irlanda: Il Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.

Italia: L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Roma.

Lussemburgo: Il Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale (Centro d'informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.

Paesi Bassi: La Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

Regno Unito: Il Department of Health and Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro d'informatica), Newcastle-upon-Tyne.

3. L'organismo designato dallo Stato membro di cittadinanza, dopo aver ricevuto il formulario E 501, invia all'istituzione che lo ha trasmesso un formulario E 502 nel quale figura, in particolare, il numero di matricola all'assicurato in questo Stato membro.

3.1. Ogni organismo designato raggruppa i formulari E 501, E 502 ed E 551 e li invia agli altri organismi designati secondo periodicità adeguate. Si deve procedere almeno ad un invio annuale.

4. Le informazioni relative agli spolidi ed ai profughi sono trasmesse all'organismo designato dello Stato membro alla cui legislazione essi sono stati assoggettati per la prima volta.

5. L'autorità competente di uno Stato membro può decidere, previo parere della Commissione amministrativa, che le informazioni di cui al precedente paragrafo 1 siano comunicate direttamente dall'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione all'organismo designato dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

6. I formulari E 501, E 502 ed E 551, di cui sono riprodotti i modelli qui di seguito, possono essere sostituiti, previo accordo delle istituzioni interessate, da qualsiasi altro mezzo informativo che rechi le stesse indicazioni.

7. Riguardo alla Danimarca ed ai Paesi Bassi, le istituzioni di detti paesi non trasmettono il formulario E 501 agli altri Stati membri. Tuttavia, gli organismi designati dalla Danimarca e dai Paesi Bassi devono ricevere il formulario E 501, ma non hanno l'obbligo di rinviare il formulario E 502.

8. La presente decision, che sostituisce la decisione n. 103 del 29 maggio 1975, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile dal 1 gennaio 1983.

Il presidente della commissione amministrativa A. TRIER

DECIDE: