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dec. 82/115/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

1. Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza indicate all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono le seguenti prestazioni, sempreché previste, per il caso di cui trattasi, nella legislazione applicata dall'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza: a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, gli accessori e gli attrezzi necessari; b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche); c) protesi mascellari e facciali, parrucche; d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta; e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici; f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturataci della cavità boccale; g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi; h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti; i) cure; j) soggiorno e trattamento medico - in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc.) o centro elioterapico;

- in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) dell'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni; k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale; l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del costo risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k).

2. La presente decisione che sostituisce la decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a partire dal 1o gennaio 1983.

Il presidente della Commissione amministrativa A. Trier --------------------------------------------------

DECIDE: