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dec. 82/116/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 17, paragrafo 7, e l'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981,

considerando la necessità di determinare le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, deliberando nei modi stabiliti dal paragrafo 3, dell'articolo 80, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

1. Le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 sono le prestazioni previste dalla legislazione del luogo di residenza o di dimora, la cui concessione, in virtù della legislazione stessa, è subordinata alla preventiva autorizzazione della istituzione che applica detta legislazione.

2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, prima frase, e 60, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CEE) n. 574/72, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, cherilascia un'autorizzazione preventiva alla concessione di una prestazione in natura, avverte l'istituzione competente della sua decisione (in particolare mediante il formulario E 114) nel caso in cui:

2.1. la prestazione è compresa nella lista seguente: a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, e gli accessori e gli attrezzi necessari; b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche); c) protesi mascellari e facciali, parrucche; d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta; e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici; f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale; g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi; h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti; i) cure; j) soggiorno e trattamento medico:

- in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc.) o centro elioterapico;

- in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del modico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) dell'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni; k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale; l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del costo risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k) e 2.2. il conto presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sotto indicato: a) 20000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga, b) 3600 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza danese, c) 1000 DM, per l'istituzione del luogo di residenza tedesca, d) 29300 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza greca, e) 2900 FF, per l'istituzione del luogo di residenza francese, f) 300 £ IRL, per l'istituzione del luogo di residenza irlandese, g) 590000 Lit, per l'istituzione del luogo di residenza italiana, h) 20000 FI, per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese, i) 1100 FI, per l'istituzione del luogo di residenza olandese, j) 240 £, per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito.

3. Non è necessario avvertire l'istituzione competente conformemente al paragrafo 2, nei casi: a) di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) no 1408/71; b) di rimborso su base forfettaria; c) di rinuncia al rimborso delle spese; d) in cui l'istituzione competente è un'istituzione del Regno Unito.

4. Sono casi d'urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e casi d'urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, quelli nei quali l'erogazione di una qualunque delle prestazioni previste al paragrafo 1 della presente decisione non può essere differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute dell'interessato. Nel caso in cui una delle prestazioni previste nelle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1 della presente decisione sia incidentalmente rotta o deteriorata, per stabilire l'urgenza assoluta basta giustificare la necessità della sostituzione della fornitura in questione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 della presente decisione sono applicabili:

- ai casi previsti dagli articoli 19, 22, dall'articolo 25, paragrafi 1 e 3 i), dall'articolo 31, paragrafo a), dall'articolo 52, paragrafo a) e dall'articolo 55, paragrafo 1; del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dall'articolo 17, paragrafo 7, dall'articolo 20, paragrafo 5, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 23, dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 27, dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 60, paragrafo 6, dall'articolo 62, paragrafo 7 e dall'articolo 63, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 574/72.

6. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è ap plicabile a partire dal 1o gennaio 1983.

Il presidente della commissione amministrativa A. Trier --------------------------------------------------

DECIDE: