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dec. 83/121/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, del Consiglio, del 14 giugno 1971, in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni que-stione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori;

visto l'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 (CEE) del Consiglio, del 17 settembre 1981;

considerando che occorre sapere se la disposizione dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, in base alla quale la concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza di prestazioni in natura, nei casi previsti dalla decisione n. 116, può es-sere oggetto di una opposizione motivata da parte dell'istituzione competente, abbia per effetto di far di-pendere l'estensione di dette prestazioni dalle disposizioni della legislazione del paese competente, qualora non vi sia urgenza assoluta;

considerando che, stabilendo nel paragrafo 1, lettera a), che il servizio delle prestazioni in natura sul territorio del paese di residenza è effettuato dall'istitu-zione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione applicata da detta istituzione, l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1408/71 delimita nettamente il campo di intervento della legislazione del paese competente nel servizio delle prestazioni in natura;

considerando che di conseguenza, quando ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72 sia prevista la sua opposizione motivata, l'i-stituzione competente non può opporsi alla concessione di una prestazione derivante dall'applicazione della legislazione del paese di residenza, perché detta prestazione non è stata prevista dalla legislazione che essa applica;

considerando che tale paragrafo 7 è diretto tuttavia a permettere all'istituzione competente, ove essa sop-porti l'onere delle spese effettive afferenti al servizio delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del luogo di residenza, di esercitare un controllo sulla concessione di prestazioni costose per evitare che si producano abusi, e che è opportuno precisare su quali criteri tale istituzione debba basarsi per quanto concerne la sua opposizione; deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

1. L'estensione delle prestazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, è determinata unicamente dalle disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza.

2. Nei casi previsti dalla decisione n. 116, ove non vi sia urgenza assoluta, l'istituzione competente, onde potersi eventualmente opporre alla concessione di una prestazione in natura, valuta, in particolare, Popportunità sul piano medico di concedere detta prestazione, segnatamente, ove abbia già erogato, da parte sua, una prestazione analoga.

3. La presente decisione è applicabile per analogia per l'interpretazione della disposizione dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72.

4. La presente decisione che sostituisce la decisione n. 82 del 22 febbraio 1973 sarà pubblicata nella Gaz-zetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Il presidente della commissione amministrativa H. Kaupper --------------------------------------------------

DECIDE: