DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1983 recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (83/308/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che l'azione comunitaria mira alla realizzazione di progetti di investimenti conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, dei lavori di infrastruttura e del finanziamento degli investimenti, soprattutto di quelli delle piccole e medie imprese nell'industria e negli altri settori produttivi;
considerando che la Comunità si è prefissa l'obiettivo di stimolare l'attività economica e di sostenere le politiche comuni tramite azioni comunitarie - in particolare mediante un rafforzamento degli strumenti di finanziamento comunitari - che contribuiscano ad una politica coordinata di stimolo degli investimenti e di lotta contro la disoccupazione; che la necessità di questa politica è stata sottolineata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 30 marzo 1982;
considerando che si dovrebbe attribuire un'importanza particolare agli investimenti che contribuiscono all'impiego più razionale dell'energia ed a quelli che contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture;
considerando che sono necessari maggiori investimenti nei settori produttivi e che, in questo contesto, verranno favoriti principalmente gli investimenti delle piccole e medie imprese nell'industria e negli altri settori produttivi, in particolare per facilitare la diffusione dell'innovazione e delle nuove tecnologie;
considerando che un'azione comunitaria in questi campi contribuirà particolarmente alla realizzazione degli obiettivi della Comunità che mirano alla riduzione delle disparità regionali, all'aumento del tasso di crescita, all'adeguamento delle strutture di produzione e alla soluzione durevole del problema dell'occupazione,
DECIDE:
Art. 1
È autorizzata una prima quota di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 1 500 milioni di ECU in capitale.
Art. 2
Il ricavato dei prestiti di cui all'articolo 1 è destinato sotto forma di prestiti al finanziamento di progetti di investimento da realizzare nel territorio della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura, nonché per il finanziamento degli investimenti principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri settori produttivi.
Art. 3
La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità con le seguenti linee direttrici e priorità:
— l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti di energia in tutti i settori e le infrastrutture che consentono tale sostituzione;
— le infrastrutture che sono connesse allo sviluppo delle attività produttive, che contribuiscono allo sviluppo regionale o che rivestono un interesse comunitario, fra cui le telecomunicazioni, comprese le tecnologie di informazione, e i trasporti, compresi i trasporti di energia;
— i progetti di investimenti, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri settori produttivi, in particolare per la diffusione dell'innovazione e delle nuove tecnologie, la cui realizzazione contribuisca direttamente o indirettamente alla creazione di posti di lavoro;
— i progetti e la loro realizzazione debbono essere conformi al trattato ed al diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, ed alle norme e politiche comunitarie applicabili nei relativi settori.
Fatto a Lussemburo, addì 13 giugno 1983. Per il Consiglio Il Presidente H. TIETMEYER (4) Parere reso il 2 giugno 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).