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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1984 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alluminio grezzo non in lega originario della Iugoslavia, della Norvegia, del Suriname e dell'Unione Sovietica (84/103/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura1 Nel gennaio 1983 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitato di collegamento delle industrie dei metalli non ferrosi a nome dei produttori la cui produzione totale rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di alluminio grezzo non in lega. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping in merito alle importazioni nella Comunità di alluminio grezzo non in lega originario dell'Egitto, della Iugoslavia e dell'Unione Sovietica. Nel luglio 1983 è stata presentata una denuncia supplementare, a nome degli stessi produttori, relativa alle importazioni degli stessi prodotti originari della Norvegia e del Suriname.

Le due denunce contenevano elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio e l'estensione di una procedura.

La Commissione, con avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alluminio grezzo non in lega di cui alla sottovoce ex 76.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 76.01-11, originario dell'Egitto, della Iugoslavia e dell'Unione Sovietica3, nonché l'estensione della procedura alle importazioni dello stesso prodotto originario della Norvegia e del Suriname4, ed ha iniziato un'inchiesta.

La Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di essere sentite oralmente.

Tutti i produttori comunitari interessati, la maggioranza degli esportatori e alcuni importatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Quasi tutti gli esportatori e tutti i produttori, su loro richiesta, sono stati sentiti oralmente.

In seguito all'inchiesta condotta dalla Commissione in Egitto, la procedura relativa a tale paese è stata conclusa il 16 giugno 1983 con la decisione 83/305/CEE della Commissione1.

Gli esportatori dell'Unione Sovietica e del Suriname hanno chiesto ed ottenuto di incontrare le altre parti per un confronto delle tesi opposte.

Le industrie comunitarie che acquistano e trasformano il prodotto non hanno presentato osservazioni.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società:

Produttori comunitari - Alluminio Italia, Roma,

- Alluminio Pechiney, Parigi,

- Alusuisse Deutschland, Costanza,

- The British Aluminium Company, Londra,

- Estel Aluminium B.V., Vaassen, Paesi Bassi,

- Vereinigte Aluminium - Werke AG, Bonn.

Esportatori Norvegia - AArdal og Sunndal Verk A/S,

- Soer Norge Aluminium A/S,

- Mosal Aluminium Elkem A/S & Co.

Importatori CEE - Amalgamated Metal Co. Ltd, Londra,

- Raznoimport, Londra.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte di tutti i produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori e da numerosi importatori ed ha verificato per quanto necessario i dati ivi contenuti.

L'indagine in materia di dumping riguardava il periodo gennaio-dicembre 1982.

B. Valore normale (9) Norvegia Per calcolare il valore normale relativo a AArdal og Sunndal Verk A/S e Mosal Aluminium Elkem A/S & Co., la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che, essendo il volume delle vendite del prodotto analogo sul mercato interno troppo scarso, non era possibile effettuare un valido confronto.

La Commissione ha pertanto deciso di calcolare il valore normale relativo alle suddette società in base al valore costruito. Dall'inchiesta preliminare effettuata per determinare l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda la Soer Norge Aluminium A/S risulta che i prezzi dell'alluminio grezzo non in lega commercializzato da questo esportatore nel periodo oggetto dell'indagine, e in rapporto ai quantitativi globali, erano in media inferiori a tutti i costi sia fissi che variabili normalmente sostenuti durante la sua produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato in base al valore costruito.

Il valore costruito è stato calcolato per ciascuna società prendendo in considerazione i costi dei materiali e i costi di produzione, comprese le spese generali, e aggiungendo un margine di profitto del 5 %. Nonostante le obiezioni sollevate dalle società interessate, la Commissione ha ritenuto equo tale margine di profitto, tenendo conto del rendimento della società in un periodo rappresentativo.

È stato inoltre affermato che nel valore costruito non si deve comprendere l'imposta sull'utilizzazione dell'elettricità. La Commissione ritiene tuttavia che l'inserimento di questa voce sia ampiamente giustificato, in quanto essa rappresenta un costo effettivamente sostenuto.

Suriname Per calcolare il valore normale relativo alla Suriname Aluminium Company (Suralco), la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che il prodotto analogo non viene commercializzato nel mercato interno. La Commissione ha quindi deciso di calcolare il valore normale relativo alla suddetta società in base al valore costruito.

Il valore costruito è stato calcolato prendendo in considerazione i costi dei materiali e i costi di produzione della società, comprese le spese generali, e aggiungendovi un margine di profitto del 5 %, considerato equo alla luce del rendimento della società durante un periodo rappresentativo.

Unione Sovietica Per accertare se le importazioni provenienti dall'Unione Sovietica erano oggetto di pratiche di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che il paese non è ad economia di mercato e pertanto ha dovuto fondare la propria determinazione sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A tal fine è stato scelto il valore normale medio, calcolato previa verifica, per quanto riguarda i tre produttori norvegesi.

L'esportatore ha sollevato obiezoni nei confronti di questa scelta, sostenendo che l'alluminio è una materia prima commercializzata sul piano mondiale e che il prezzo di tali transazioni, fissato in una borsa-merci internazionale (la Borsa dei metalli di Londra), dovrebbe essere utilizzato per determinare il valore normale. La Commissione non ha potuto accogliere tale proposta in quanto essa è in contrasto con i criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3017/79 sul metodo per calcolare il valore normale. Non è stata presentata alcuna proposta relativa ad un altro paese analogo oppure ad un metodo alternativo per calcolare il valore normale in conformità del regolamento (CEE) n. 3017/79.

La Commissione ha accertato che i processi e la gamma della produzione esistenti in Norvegia non presentano rilevanti differenze rispetto all'Unione Sovietica. Inoltre la scelta del valore costruito medio relativo alla Norvegia non è svantaggiosa per l'esportatore sovietico, essendo i produttori norvegesi considerati tra i più efficienti del mondo. La Commissione ha quindi ritenuto di poter calcolare il valore normale in modo opportuno ed equo in base al valore costruito relativo alla Norvegia.

Iugoslavia Gli esportatori iugoslavi, Energoinvest Aluminij e Kombinat Aluminijuma non hanno fornito informazioni sufficienti sul valore normale, che è stato pertanto calcolato secondo i dati più attendibili noti alla Commissione. A questo proposito il valore normale medio accertato per i tre produttori norvegesi, previa verifica, è considerato un valore analogo opportuno ed equo.

C. Prezzo all'esportazione (13) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Iugoslavia, nei casi in cui le informazioni erano incomplete, la Commissione ha fatto ricorso ai dati più attendibili a sua disposizione, vale a dire, alle statistiche ufficiali della Comunità relative ai quantitativi e al valore delle importazioni.

Per quanto riguarda le importazioni provenienti dall'Unione Sovietica attraverso gli operatori commerciali, nei casi in cui le informazioni erano incomplete, la Commissione ha utilizzato il prezzo medio pagato dall'importatore agli operatori commerciali sul mercato di Rotterdam per tutte le vendite effettuate durante il periodo in esame.

D. Confronto (14) Non è stato chiesto di tener conto di divergenze relative alla comparabilità dei prezzi. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini (15) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni effettuate da tutti gli esportatori oggetto dell'inchiesta, con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato in precedenza ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

Tali margini variano secondo l'esportatore e lo Stato membro importatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori oggetto dell'inchiesta, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria:

- Mosal Aluminium Elkem A/S & Co.,

Norvegia: 8,6 % - Soer Norge Aluminium A/S,

Norvegia: 6,5 % - AArdal og Sunndal Verk A/S, Norvegia: 9,9 % - Suriname Aluminium Co.,

Suriname: 25,8 % - Raznoimport, Mosca, URSS: 19,1 % - Energoinvest, Mostar, Iugoslavia: 21 % - Kombinat Aluminijuma, Titograd,

Iugoslavia: 21 % F. Pregiudizio (17) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Iugoslavia, dalla Norvegia, dal Suriname e dall'Unione Sovietica tra il 1981 e il 1982 sono passate da 326 140 tonnellate a 458 121 tonnellate, il che equivale ad un aumento di oltre il 40 %, con un conseguente incremento della corrispondente quota di mercato dal 12,2 % al 16,5 %.

I prezzi di rivendita delle suddette importazioni erano inferiori del 10-18 % ai prezzi necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e per permettere un profitto equo.

Tra il 1981 e il 1982 l'industria comunitaria ha subito una riduzione del 10 % della produzione e un calo corrispondente dell'indice di utilizzazione delle capacità. Le vendite nella Comunità sono diminuite del 4 % e la quota di mercato è scesa dall'80 % al 74 %. (20) I produttori comunitari, in seguito alle importazioni effettuate a prezzi eccessivamente bassi, sono stati costretti a vendere sottocosto e pertanto hanno subito gravissime perdite.

La Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, quali il volume ed i prezzi di importazioni non oggetto di dumping ed eventuali variazioni nelle condizioni di mercato. Nel 1982 il consumo nella Comunità è aumentato di circa il 4 %, mentre la produzione è diminuita del 10 % e le importazioni provenienti dagli altri paesi sono rimaste stabili. Considerando il netto incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi ai quali queste ultime sono offerte in vendita nella Comunità, la Commissione ha quindi concluso che le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping di alluminio grezzo non in lega originario della Iugoslavia, della Norvegia, del Suriname e dell'Unione Sovietica, considerate isolatamente, provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità (22) Avendo accertato l'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, la Commissione ha preso in esame la possibilità di intervenire per tutelare i produttori comunitari. A questo proposito si è tenuto conto del fatto che, dopo l'apertura dell'inchiesta nel febbraio 1983, i prezzi sui mercati mondiali e comunitari sono nettamente aumentati. Secondo le indagini effettuate in merito alla probabile tendenza dei prezzi, nel 1984 non è prevista una riduzione rilevante dei prezzi di mercato.

La Commissione ha quindi concluso che attualmente non è nell'interesse della Comunità adottare misure protettive per quanto riguarda le importazioni di alluminio grezzo non in lega originario della Iugoslavia, della Norvegia, del Suriname e dell'Unione Sovietica. Tuttavia le future tendenze saranno seguite attentamente in modo che, se l'industria comunitaria ritenesse necessario chiedere una riapertura della procedura qualora dovesse verificarsi un mutamento della situazione, si possa prendere rapidamente una decisione.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di alluminio grezzo non in lega originario della Iugoslavia, della Norvegia, del Suriname e dell'Unione Sovietica è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente