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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1985 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, di tre allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (85/204/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, ai sensi della decisione 75/199/CEE1, la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che gli allegati della suddetta convenzione concernenti l'immissione in consumo, l'esportazione a titolo definitivo e il rimborso dei dazi e tasse all'importazione possono essere accettati dalla Comunità;

considerando che occorre tuttavia corredare l'accettazione di talune riserve per tener conto delle particolari esigenze dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

Art. 1

Gli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali di cui in appresso sono accettati, a nome della Comunità con le riserve indicate:

— allegato B.1, concernente l'immissione in consumo (allegato I della presente decisione), con una riserva di carattere generale e talune riserve per quanto riguarda la norma 28 e le prassi raccomandate 19 e 52,

— allegato C.1, concernente l'esportazione a titolo definitivo (allegato II della presente decisione), con una riserva di carattere generale e alcune riserve per quanto riguarda la norma 21 e la prassi raccomandata 10,

— allegato F.6, concernente il rimborso dei dazi e tasse all'importazione (allegato III della presente decisione), con una riserva di carattere generale e una riserva per quanto riguarda la norma 7.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati di cui all'articolo 1, con le riserve ivi indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente A. BIONDI