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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1986 recante accettazione, a nome della Comunità dell'allegato F2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (86/103/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 75/199/CEE1 la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'allegato F2 relativo alla trasformazione di merci destinate ad essere immesse in consumo può essere accettato dalla Comunità;

considerando che occorre tuttavia corredare questa accettazione di talune riserve per tener conto delle esigenze dell'unione doganale e dell'attuale stato di armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato F2 relativo alla trasformazione di merci destinate ad essere immesse in consumo della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali è approvato, a nome della Comunità, con una riserva di carattere generale ed una riserva in merito alla prassi raccomandata 7.

Il testo dell'allegato, corredato delle riserve, è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, con le riserve indicate all'articolo 1, dell'allegato menzionato all'articolo 1 (2).

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (2) La data di entrata in vigore dell'allegato F2 sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. Riserve formulate dalla Comunità in merito all'allegato F2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali 1. Riserva di carattere generale (osservazione di carattere generale) «La legislazione comunitaria contempla soltanto parte delle disposizioni di questo allegato. Per i settori non contemplati dalla legislazione comunitaria gli stati membri formulano, se del caso, le proprie riserve». 2. Prassi raccomandata 7 «In genere la Comunità applica le disposizioni di questa prassi raccomandata. Tuttavia, l'autorizzazione viene concessa soltanto quando il ricorso al regime non abbia come conseguenza di alterare gli effetti delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate». ALLEGATO F2 RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DI MERCI DESTINATE AD ESSERE IMMESSE IN CONSUMO INTRODUZIONE In generale, i dazi e le tasse applicabili alle merci importate per l'immissione in consumo sono in armonia con la politica seguita in materia tariffaria sul piano nazionale. In certi casi, però, l'incidenza dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili alle merci importate è tale che, se queste merci dovessero subire, dopo la loro immissione in consumo, una trasformazione o una lavorazione complementare, l'insieme dell'operazione commerciale cesserebbe di essere redditizia e il paese interessato registrerebbe una perdita in quanto le attività economiche in questione verrebbero trasferite all'estero. È tuttavia possibile favorire queste attività permettendo che talune merci siano trasformate sotto controllo doganale prima dell'immissione in consumo. Il regime doganale della trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo ha come scopo quello di consentire, nel caso in cui detta operazione presenti un interesse per l'economia nazionale, che talune merci importate siano sottoposte, sotto controllo doganale, ad una lavorazione il cui effetto sia di far sì che l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili ai prodotti ottenuti sia inferiore a quello che sarebbe applicabile alle merci importate. DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono: a) per «trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo»: il regime doganale in applicazione del quale le merci importate possono subire, sotto controllo doganale, prima dell'immissione in consumo una trasformazione o una lavorazione il cui effetto sia di far sì che l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili ai prodotti ottenuti sia inferiore a quello che sarebbe applicabile alle merci importate; b) per «immissione in consumo»: il regime doganale che permette alle merci importate di restare a titolo definitivo nel territorio doganale. Questo regime implica il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'assolvimento di tutte le formalità doganali necessarie; c) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni e altre imposte che vengono riscosse all'importazione o nel momento stesso in cui le merci vengono importate, eccettuati i canoni e le imposte il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati; d) per «dichiarazione di merci»: l'atto compilato nella forma prescritta dalla dogana col quale gli interessati indicano il regime doganale da assegnare alle merci e comunicano gli elementi di cui la dogana richiede la dichiarazione ai fini dell'applicazione del regime medesimo; e) per «controllo doganale»: l'insieme delle misure prese per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare; f) per «garanzia»: ciò che assicura, conformemente a quanto stabilito dalla dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti di quest'ultima. La garanzia si dice «globale» quando assicura l'adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni; g) per «persona»: sia un persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti. PRINCIPI 1. Norma La trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 2. Norma La legislazione nazionale precisa le condizioni nonché le formalità doganali che devono essere assolte per la trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo. Note 1. L'autorizzazione a trasformare merci destinate all'immissione in consumo può essere subordinata alla condizione che le operazioni di trasformazione previste siano considerate dalle autorità competenti vantaggiose per l'economia nazionale. 2. Il diritto a trasformare merci destinate all'immissione in consumo può essere riservato alle persone stabilite sul territorio doganale e la cui attività sia conforme ai requisiti richiesti dalle autorità doganali. 3. Le autorità doganali autorizzano normalmente che le operazioni di trasformazione siano effettuate in un luogo determinato (ad esempio nei locali dell'importatore e da persone determinate. 4. Le autorità doganali possono fissare tassi forfettari di resa per le operazioni di trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo. 3. Norma Il beneficio del regime della trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo è accordato a condizione che le autorità doganali possano accertare che i prodotti risultanti dalla trasformazione sono stati ottenuti a partire dalle merci importate. 4. Norma Il beneficio del regime della trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo è concesso a condizione che, dopo la trasformazione, non possa essere economicamente ristabilito lo stato iniziale delle merci. CAMPO D'APPLICAZIONE 5. Norma La trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo è autorizzata per categorie determinate di merci soggette ad operazioni di trasformazione debitamente approvate. Nota Questa autorizzazione può essere riservata esclusivamente ad operazioni di trasformazione che danno luogo a prodotti compresi in voci tariffarie determinate. 6. Norma La trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo non è riservata solamente alle merci importate direttamente dall'estero, bensì è autorizzata anche per le merci che sono state oggetto di un transito doganale o che escono da un deposito doganale o da una zona franca. 7. Prassi raccomandata L'autorizzazione a trasformare merci destinate all'immissione in consumo non dovrebbe essere negata unicamente a motivo dell'origine o della provenienza delle merci stesse. 8. Norma Il diritto a trasformare merci destinate all'immissione in consumo non è riservato unicamente al proprietario delle merci importate. 9. Prassi raccomandata Le persone che effettuano operazioni importanti e continue di trasformazione sulle stesse categorie di merci destinate all'immissione in consumo dovrebbero usufruire di un'autorizzazione generale per queste operazioni. DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI MERCI DESTINATE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO 10. Norma Le disposizioni nazionali di legge stabiliscono le condizioni in cui viene presentata la dichiarazione di merci da compilare per la trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo e definiscono le condizioni in cui le merci vengono presentate al competente ufficio doganale. Nota La presentazione della dichiarazione di merci avviene generalmente prima della trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo ma, qualora le operazioni in questione siano relativamente semplici, può essere concessa l'autorizzazione a procedere alla trasformazione sin da prima della presentazione della dichiarazione di merci. GARANZIA 11. Norma Le norme di garanzia da costituire eventualmente per la trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo sono fissate dalle disposizioni nazionali di legge o, conformemente a queste ultime, dalle autorità doganali. 12. Prassi raccomandata Tra le forme ammesse di garanzia, la scelta dovrà essere lasciata alla persona interessata. 13. Norma Le autorità doganali fissano, in conformità delle disposizioni di legge nazionali, l'importo della garanzia da costituire per la trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo. 14. Prassi raccomandata La garanzia dovrebbe essere fissata ad un importo quanto meno possibile elevato, tenuto conto dei dazi e delle tasse dell'importazione eventualmente esigibili. Nota Questa prassi raccomandata non impedisce che l'importo della garanzia da costituire sia calcolato in base ad un tasso unico nel caso in cui le merci siano distribuite tra un gran numero di voci tariffarie. 15. Norma Qualora debba essere costituita una garanzia per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti da più operazioni effettuate nel quadro del regime di trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo, le autorità doganali accettano una garanzia globale. 16. Prassi raccomandata Le autorità doganali dovrebbero rinunciare ad esigere una garanzia nei casi in cui ammettano che il recupero delle somme eventualmente esigibili potrebbe avvenire con altri mezzi. APPURAMENTO DELL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI MERCI DESTINATE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO 17. Norma L'operazione di trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo viene appurata al momento dello sdoganamento per l'immissione in consumo dei prodotti risultanti dalla suddetta trasformazione. 18. Norma La legislazione nazionale stabilisce l'importo da prendere in considerazione per stabilire il valore e la quantità delle merci dichiarate per l'immissione in consumo, nonché le aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione che sono ad esse applicabili. 19. Prassi raccomandata Se le circostanze lo giustificano e su richiesta della persona interessata, le autorità doganali dovrebbero accordare l'appuramento del regime qualora i prodotti risultanti dalla trasformazione o dalla lavorazione vengano esportati, posti in un deposito doganale o introdotti in una zona franca. 20. Norma I residui e i rottami risultanti dalla trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo sono soggetti - in caso di sdoganamento per l'immissione in consumo - ai dazi e alle tasse all'importazione che sarebbero applicabili a detti residui e rottami se fossero importati tal quali. Nota Può essere rilasciata l'autorizzazione a trattare questi rottami e residui in modo da privarli di qualsiasi valore commerciale, sotto controllo doganale, o a riesportarli. 21. Norma Le merci destinate ad essere trasformate per l'immissione in consumo o i prodotti risultanti da questa trasformazione che vengono distrutti o irrimediabilmente persi in seguito a incidenti o per causa di forza maggiore prima del loro sdoganamento per l'immissione in consumo, non sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione, purché dette distruzione o perdita siano debitamente comprovate con piena soddisfazione delle autorità doganali. I residui e i rottami risultanti, eventualmente, dalla distruzione sono soggetti, in caso di sdoganamento per l'immissione in consumo, ai dazi e alle tasse d'importazione che sarebbero applicabili a tali residui e rottami qualora venissero importati tal quali. SVINCOLO DELLA GARANZIA 22. Norma Lo svincolo della garanzia eventualmente costituita viene accordato il più rapidamente possibile al termine dell'appuramento totale dell'operazione di trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DI MERCI DESTINATE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO 23. Norma Le autorità doganali fanno in modo che tutte le persone interessate possano procurarsi senza difficoltà qualsiasi informazione utile in merito alla trasformazione di merci destinate all'immissione in consumo.