DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1986 che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativi alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'Unione Sovietica e chiude l'inchiesta relativa alle importazioni del prodotto stesso originario della Repubblica popolare cinese, della Cecoslovacchia, della Norvegia, della Polonia, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia (86/497/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 10 e 11, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito previsto dal regolamento suddetto,
A. Procedura1 Nel maggio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per conto di tutti i produttori comunitari di carburo di silicio.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio di cui alla sottovoce 28.56 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.56-10, originario della Repubblica popolare cinese, della Cecoslovacchia, della Norvegia, della Polonia, dell'Unione Sovietica, della Spagna e della Iugoslavia ed ha iniziato un'inchiesta.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
Tutti i produttori e gli esportatori interessati, nonché la maggior parte degli importatori noti hanno reso note per iscritto le loro osservazioni oppure hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.
Sono state formulate osservazioni da parte delle associazioni di utilizzatori e dagli utilizzatori stessi.
La Commissione ha chiesto e ricevuto tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping svolgendo, quando lo ha ritenuto opportuno, inchieste presso le sedi delle seguenti società:
Produttori CEE:
- Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Monaco, Repubblica federale di Germania,
- Lonza-Werke GmbH, Waldshut-Tiengen, Repubblica federale di Germania,
- Pechiney Electrometallurgie (ex SOFREM), Parigi, Francia,
- Samim Abrasivi Spa, San Michele all'Adige, Italia.
Produttori ed esportatori di paesi terzi:
- Navarro SA Madrid, Spagna,
- Arendal Smelteverk A/S, Eydehavn, Norvegia,
- Norton A/S, Lillesand, Norvegia,
- Orkla Exolon A/S & Co., Orkanger, Norvegia,
- Tovarna Dusika, Ruse, Iugoslavia,
- Representation of the China National Machinery and Equipment Import & Export Corporation, Colonia, Repubblica federale di Germania.
Importatori CEE:
- Intermat SA, Liegi, Belgio,
- SA Barascud Abrasifs-Chimie, 81102 Castres, Francia,
- Société Derognat et Cie, 21200 Comblanchien, Francia,
- DFG (Gremilliet) 88207 Remiremont, Francia,
- Mineralien-Werke Duisburg GmbH, Duisburg, Repubblica federale di Germania,
- Mineralien-Werke Kuppenheim GmbH, Kuppenheim, Repubblica federale di Germania,
- Alfred Hempel GmbH & Co. Duesseldorf, Repubblica federale di Germania,
- Kerimpex Handelsgesellschaft GmbH, Selb, Repubblica federale di Germania,
- Werner Kessl Giessereibedarf GmbH, Baernwinkel, Repubblica federale di Germania,
- Gesellschaft fuer Metallurgie Hafner und Polte GmbH, Duesseldorf, Repubblica federale di Germania,
- Wilfried Post GmbH, Gut Junkerswald, Repubblica federale di Germania,
- Thyssen Schulte Metallurgie GmbH, Dortmund, Repubblica federale di Germania,
- Smyris Abrasivi Srl, Pero (Milano), Italia,
- Veneta Mineraria SpA, Milano, Italia,
- Carborundum Abrasives GB Ltd, Manchester, Regno Unito,
- Union Carbide UK Limited, Glossop, Regno Unito,
- Tennant Metallurgical Ltd, Sheffield, Regno Unito.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 1983 e il 30 giugno 1984.
In conformità dell'articolo 380, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i risultati dell'inchiesta relativa alle importazioni originarie della Spagna saranno esaminati separamente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 812/86 del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a dieci ed i nuovi Stati membri o tra i nuovi Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo1.
B. Valore normale Iugoslavia (9) Per quanto riguarda la Iugoslavia, l'unica industria del settore produce soltanto due qualità di carburo di silicio che, secondo gli elementi di prova presentati, vengono esportate in forma di prodotti semilavorati. In mancanza di dati relativi ai prezzi praticati sul mercato interno, in base ai quali calcolare il valore normale, è stato quindi deciso, come nel caso della Norvegia (punti 15-17) di impiegare il valore costruito. Si è tenuto conto dei costi di produzione e di vendita, nonché delle spese generali relativi al prodotto durante il periodo oggetto dell'inchiesta, in base alla contabilità del produttore. Ai costi suddetti è stato aggiunto un adeguato profitto calcolato in conformità degli utili realizzati normalmente dal produttore sul mercato interno per quanto riguarda le vendite di corindone artificiale, un prodotto simile.
Paesi che non hanno un'economia di mercato (10) Fatta eccezione per la Spagna, di cui al punto 8 precedente, e per la Norvegia, le restanti esportazioni oggetto dell'inchiesta sono originarie di paesi a commercio di Stato. Per stabilire se le importazioni originarie di tali paesi siano state effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese, la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Unione Sovietica non hanno un'economia di mercato e pertanto ha dovuto basare le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti hanno proposto il mercato iugoslavo.
La Commissione ha deciso di non accogliere tale proposta, in quanto la voce doganale «carburo di silicio» comprende numerose qualità di prodotti, con una vasta gamma di prezzi di mercato, impiegati principalmente per applicazioni nell'industria degli abrasivi e di prodotti refrattari, nonché nel settore metallurgico. Come già si è detto nel punto 9, la società iugoslava produce unicamente due qualità di carburo di silicio, esportate in forma di prodotti semilavorati. Tenuto conto di detti fattori e segnatamente della gamma estremamente limitata di qualità di prodotti, nonché del processo produttivo incompleto, al quale il fabbricante dichiara di far ricorso, la Commissione non ritiene che il valore normale calcolato in Iugoslavia costituisca una base soddisfacente per la determinazione del valore normale relativo agli esportatori dei paesi a commercio di Stato oggetto della procedura.
È stato accertato che il produttore spagnolo dispone di un processo produttivo completo e di una gamma di qualità di carburo di silicio relativamente vasta, vendute in forma di prodotti finiti, tanto per l'esportazione quanto, in misura maggiore, sul mercato interno. La Commissione non ha tuttavia applicato questa base alternativa per il calcolo del valore mormale nei paesi esportatori ad economia non di mercato, dato che il mercato spagnolo è relativamente protetto e caratterizzato dalla presenza di un unico produttore.
Per quanto riguarda gli esportatori di paesi non aventi un'economia di mercato, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il valore normale in base al valore costruito in Norvegia. A favore di questa decisione hanno giocato fattori quali la vasta gamma di qualità del prodotto venduto e la completezza del processo di produzione attuato dalle industrie norvegesi. Il fatto che, come risulta dal punto 15, a causa delle limitate dimensioni del mercato norvegese sia stato necessario in quasi tutti i casi far riferimento a valori costruiti piuttosto che a prezzi praticati sul mercato interno non è stato considerato come uno svantaggio nei confronti degli esportatori dei paesi a commercio di Stato, tenendo conto dei vantaggi comparati di cui fruiscono le società norvegesi in questo tipo di produzione caratterizzato da un elevato impiego di energia.
Numerosi esportatori e un importatore hanno sollevato obiezioni in merito alla scelta della Norvegia come paese analogo per il calcolo del valore normale, facendo riferimento a differenze tra la natura dei prodotti originari di alcuni dei paesi ad economia di mercato e quelli provenienti dalla Norvegia. A tali obiezioni la Commissione ha risposto che l'ampia gamma di qualità di prodotti per i quali sono stati calcolati i valori normali in Norvegia rende possibile un miglior confronto tra le singole qualità dei prodotti e quelle vendute dagli esportatori di paesi non aventi un'economia di mercato. Come risulta dalla sezione D, «Confronto», si è potuto tener conto delle eventuali differenze in termini di natura delle merci che sussistevano dopo tale confronto, effettuando opportuni adeguamenti. Gli esportatori sopra citati non hanno formulato proposte in merito a paesi analoghi alternativi, mentre l'importatore ha criticato la decisione della Commissione di rifiutare la scelta della Iugoslavia, sostenendo che le motivazioni illustrate nel punto 11 non corrispondevano all'effettiva situazione del produttore iugoslavo. Non sono tuttavia stati presentati elementi di prova a sostegno di tali affermazioni, che non sono suffragate da alcuna risultanza della Commissione nell'inchiesta relativa al produttore iugoslavo.
Norvegia (15) Nel calcolare il valore normale per le tre società norvegesi, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che il prodotto in questione viene venduto in quantitativi relativamente limitati sul mercato interno. Secondo quanto è stato accertato, durante il periodo oggetto dell'inchiesta le vendite all'esportazione, di cui circa metà erano destinate alla Comunità, rappresentavano circa il 96 % in valore del fatturato delle società suddette.
In linea di massima le vendite effettuate sul mercato interno riguardavano quantitativi insufficienti per consentire un valido confronto con le vendite all'esportazione del prodotto simile nella Comunità.
Per una soltanto delle tre società, e per quanto riguarda tre delle qualità vendute su un totale di nove prese in considerazione, è stato accertato che le vendite sul mercato interno raggiungevano la soglia del 5 % del volume delle qualità equivalenti esportate nel mercato comunitario. L'impiego della soglia suddetta in consimili circostanze era stato deciso dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 3643/84 concernente la procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone1. Pertanto, per le tre qualità citate e per una sola società, il valore normale è stato calcolato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno.
Per tutte le altre qualità originarie della Norvegia, essendo i quantitativi venduti sul mercato interno insufficienti per consentire un adeguato confronto, è stato quindi necessario determinare il valore normale in base ad altri criteri. A tal fine le società interessate hanno proposto l'impiego dei prezzi all'esportazione nei paesi terzi.
La proposta non è stata accolta dalla Commissione in quanto quest'ultima non ha potuto accertare se i prezzi all'esportazione in mercati di paesi terzi non fossero effettivamente oggetto di dumping. Inoltre, essendo il periodo cui si riferisce l'inchiesta caratterizzato da rilevanti fluttuazioni di alcune delle principali valute sul piano mondiale, si sarebbe aggiunto un ulteriore elemento di incertezza ad un'eventuale scelta di un paese di esportazione adeguato ai fini del calcolo del valore normale.
Per i motivi suddetti, il valore normale è stato calcolato a titolo provvisorio in base ai valori costruiti in Norvegia. Questi ultimi sono stati determinati in considerazione dei costi sostenuti per ciascuna principale qualità prodotta e venduta dalle società, secondo i dati forniti da queste ultime durante l'inchiesta. Tali costi riguardavano le spese effettive di produzione sostenute per la qualità in questione e registrate nella contabilità delle società relativa al periodo oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il costo di produzione non comprendeva i costi fissi, incluse le spese di vendita e di gestione, nonché le altre spese generali, è stato aggiunto un fattore percentuale corrispondente a quello utilizzato dalla società. Tale fattore percentuale è stato ritenuto adeguato in conformità dei dati finanziari verificati durante l'inchiesta. Ai costi suddetti è stato quindi aggiunto un adeguato margine di profitto. Affinché tale margine di profitto riflettesse i risultati di ciascuna società in un periodo rappresentativo, è stato deciso di prendere in considerazione, in base al bilancio certificato presentato dalle società, l'utile d'esercizio medio da esse realizzato negli ultimi tre anni finanziari precedenti al periodo oggetto dell'inchiesta.
Data l'entità estremamente limitata di vendite sul mercato interno e tenendo conto del fatto che nel bilancio certificato non viene effettuata una ripartizione geografica degli utili, si è ritenuto che l'utile d'esercizio globale (e non quello realizzato specificamente sul mercato interno) rappresentasse la base più adeguata per la determinazione dei margini di profitto. Occorre rilevare a questo proposito che le tre società hanno prodotto e venduto unicamente prodotti di carburo di silicio e che, secondo le informazioni da esse fornite, nel periodo 1983-1984 la redditività delle vendite effettuate sul mercato norvegese era in linea di massima superiore o almeno pari alla redditività globale.
Per un lungo periodo si sono svolte ampie consultazioni con gli esportatori norvegesi in merito alle risultanze provvisorie, in forma di riunioni e scambi di lettere. In tutte le fasi i produttori hanno contestato le risultanze della Commissione in materia di dumping e di pregiudizio, per motivi analoghi in tutti e tre i casi. Le loro obiezioni sono state suddivise in due parti: la prima, contenuta nel punto 19, concerne l'impiego dei valori costruiti come mezzo per determinare il valore normale e la seconda, di cui ai punti 20-23, riguarda le modalità relative al calcolo dei valori costruiti.
Obiezioni dei produttori norvegesi in ordine all'impiego dei valori costruiti come base per il calcolo del valore normale (19) I produttori suddetti hanno sostenuto che l'impiego dei valori costruiti, almeno nel caso in esame, è contrario alla logica commerciale in quanto implica l'imputazione di una quota fissa e uguale di profitto a ciascuna qualità di prodotto e non prende in considerazione l'opportunità, di cui fruisce un produttore che beneficia di vantaggi in termini di costi, di partecipare liberamente alla concorrenza e di praticare prezzi con diversi margini di profitto secondo la qualità di prodotto e la situazione sul piano concorrenziale.
In mancanza di elementi di prova verificabili in base ai quali fosse possibile attribuire diversi margini di profitto secondo la qualità del prodotto, la Commissione è stata obbligata a ripartire i costi secondo quanto indicato dalle società durante l'inchiesta e i profitti in modo uniforme in base al fatturato, affinché fossero completamente assorbiti dalle vendite effettuate nello stesso periodo.
Obiezioni dei produttori norvegesi in ordine al calcolo del valore costruito da parte della Commissione (20) Prima dell'inchiesta in loco da parte dei servizi della Commissione, i produttori norvegesi sono stati informati del fatto che sarebbe stato svolto un esame approfondito sui costi. Essi hanno collaborato, fornendo informazioni contabili complete per quanto riguarda i costi e la gestione finanziaria, in base alle scritture contabili ed ai bilanci annui certificati, nonché comunicando informazioni commerciali e tecniche. Secondo quanto è stato accertato tutte le società applicano sistemi di contabilità di gestione che tengono conto dei diversi costi variabili delle principali categorie di prodotto. Le spese di vendita e le spese generali di gestione sono state in linea di massima ripartite tra tutte le qualità di prodotto, secondo la prassi seguita da ciascuna società durante il periodo oggetto dell'inchiesta. In questa fase, per quanto riguarda quindi i costi fissi e variabili, le società non hanno formulato obiezioni nei confronti del metodo seguito per calcolare i costi relativi alle singole categorie di prodotti.
Al momento dell'esame dei risultati preliminari dell'inchiesta dai quali emergeva l'esistenza di pratiche di dumping di diversa entità per quanto riguarda numerose qualità di prodotti di ciascuna società, sono state sollevate due obiezioni principali in ordine al metodo impiegato per calcolare i valori costruiti. Le obiezioni addotte dalle tre società sono sostanzialmente le stesse, con formulazioni lievemente diverse.
La prima obiezione riguardava i margini di profitto impiegati per calcolare i valori costruiti. Il metodo seguito per determinare tali margini di profitto è già stato illustrato nel punto 17. Secondo le società nel calcolo del valore costruito non è stato impiegato un «equo margine di profitto», ai sensi dell'articolo 2, paragarafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84. Tale obiezione appare basarsi sul fatto che i margini di profitto accertati sono superiori a quelli attribuiti ad altre industrie norvegesi, nei confronti delle quali negli anni scorsi sono stati determinati valori costruiti nel corso di precedenti procedure antidumping. Queste ultime, tuttavia, riguardavano industrie e società che subivano perdite oppure registravano profitti estremamente scarsi durante le inchieste in questione e per le quali non era possibile definire un margine di profitto preciso in base ai rispettivi risultati recenti. Tale constatazione non vale per la presente procedura, in quanto i margini di profitto impiegati corrispondono agli utili effettivi registrati nei bilanci certificati delle società in questione. Nel caso in esame, inoltre, sono state calcolate le medie dei profitti ottenuti in anni successivi, per eliminare l'eventualità di un calcolo imparziale basato su un anno eccezionalmente redditizio. Al contrario, una delle società stesse ha affermato che uno degli anni inseriti nella media è stato il peggiore, dal punto di vista della redditività, nella storia aziendale dal 1945 in poi. I profitti effetivamente realizzati, quando sono registrati e possono essere calcolati con esattezza, rappresentano effettivamente il criterio di redditività più opportuno da applicare a tal fine, in modo da limitare al massimo il rischio di errori e discriminazioni.
La seconda obiezione riguardava gli altri elementi del valore costruito vale a dire i costi. In linea di massima le tre società hanno proposto di apportare determinate correzioni alle risultanze provvisorie sottoposte al loro esame e, laddove tali richieste erano giustificate in base agli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta, la Commissione ha opportunamente modificato le risultanze. Tuttavia, quando le conclusioni preliminari sono state rese note per la prima volta, ciascuna società ha sostenuto che i metodi di determinazione dei costi delle diverse qualità dei prodotti, sino ad allora applicati, non riflettevano adeguatamente la situazione tecnica e commerciale. Le società hanno affermato di essere da tempo a conoscenza del problema, che tuttavia è emerso in tutta la sua gravità in seguito all'inchiesta della Commissione. Esse hanno quindi chiesto di avere il tempo e l'opportunità di presentare alla Commissione una nuova documentazione in base a criteri riveduti. La Commissione, pur avendo notevoli dubbi in merito alla correttezza di tale procedura, ha deciso di accogliere la richiesta e di esaminare accuratamente gli elementi presentati tenendo conto dei singoli casi, riservandosi tuttavia la facoltà di decidere se tali informazioni potevano essere prese in considerazione ai fini delle risultanze provvisorie, essendo state comunicate dopo la conclusione dell'inchiesta in loco.
La nuova documentazione prestata era diversa da una società all'altra in termini di portata e completezza ma la finalità era essenzialmente identica nella totalità dei casi. Astrazion fatta da alcuni dettagli relativamente agli elementi di prova già raccolti e citati precedentemente, ciascun produttore norvegese affermava la necessità di apportare modifiche sostanziali ad alcuni criteri di determinazione dei costi, giustificate in gran parte da motivazioni tecniche e che tali criteri dovevano essere applicati con effetto retroattivo per modificare le risultanze iniziali dell'inchiesta. Alcune modifiche proposte erano di ampia portata (una società ha addirittura affermato di aver riorganizzato completamente il proprio sistema di determinazione dei costi) ma, quantitativamente, esse miravano principalmente in tutti i casi ad una netta diminuzione dei costi e quindi del valore normale delle qualità di prodotto destinate ad applicazioni nel settore metallurgico e in quello dei fili elicoidali, per le quali erano stati determinati a titolo provvisorio i livelli massimi di dumping. In una fase successiva della procedura una delle società ha presentato argomentazioni a favore della revisione dei criteri relativi alla ripartizione delle spese generali, che in pratica avrebbero prodotto un risultato analogo per quanto riguarda determinate qualità del prodotto.
La Commissione ritiene che, nonostante le argomentazioni e le spiegazioni tecniche esaurienti fornite, non siano emersi elementi nuovi tali da giustificare l'abbandono pressoché totale delle risultanze emerse durante l'inchiesta. D'altra parte, nei casi in cui le informazioni supplementari adducevano nuovi elementi di prova su punti specifici che avevano un'attinenza obiettivamente accertabile con i dati già controllati durante l'inchiesta, tali nuovi elementi sono stati presi in considerazione e le risultanze sono state opportunamente modificate dalla Commissione. Come già è stato affermato in precedenza, i valori costruiti in Norvegia sono stati basati esclusivamente su dati forniti dalle società stesse e controllati rispetto ai sistemi di contabilità e di determinazione dei costi da esse impiegati correntemente da un periodo di tempo relativamente lungo, nonché durante tutto il periodo oggetto dell'inchiesta.
Una delle società, prima dell'inizio dell'inchiesta, aveva richiamato l'attenzione sul fatto che, nonostante molte qualità di carburo di silicio spesso commercializzate in riferimento a caratteristiche qualitative definite di comune accordo con i singoli clienti, il suo sistema di determinazione dei costi rifletteva unicamente i costi effettivamente sostenuti per ampie categorie di prodotti, che normalmente si distinguono per differenze tra composizione chimica, colore, dimensione dei grani e applicazione. La Commissione in realtà si è basata esattamente su questi ultimi elementi per raccogliere gli elementi di prova e effettuare l'inchiesta. La società aveva affermato nel contempo che il sistema di registrazione dei costi era pienamente integrato nelle procedure di contabilità e di gestione e, come è stato accertato, tale affermazione vale anche per le altre società norvegesi. I sistemi di contabilità e di determinazione dei costi applicati dalle società al momento dell'inchiesta assumono un particolare rilievo in quanto permettono di veri ficare obbiettivamente gli elementi di prova da esse presentati e per il fatto di essere stati impiegati per lungo tempo, compreso il periodo in cui si svolge l'inchiesta. Questi sistemi pertanto, oltre a registrare i risultati delle società secondo criteri allora noti alla direzione aziendale, hanno costituito il quadro entro il quale sono state prese le decisioni operative, comprese quelle relative alla determinazione dei prezzi. Non è quindi possibile accogliere la richiesta secondo la quale la Commissione dovrebbe tener conto di stime dei costi dei prodotti effettuate a titolo retroattivo in base a criteri radicalmente modificati in sostituzione dei costi calcolati secondo le normali procedure contabili seguite nelle società prima e durante il periodo oggetto dell'inchiesta. Se assumesse un diverso orientamento, in un caso in cui il valore costruito rappresenta la base del valore normale, la Commissione non terrebbe conto delle cifre utilizzate dalle società stesse nel periodo in questione.
C. Prezzi all'esportazione (24) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
D. Confronto (25) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto di tutte le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quando è stato possibile dimostrare l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in questione. Sono state quindi prese in esame differenze relative alle condizioni ed alle modalità di vendita, quali trasporti, condizioni di credito, costi accessori, imballaggio, movimentazione e commissioni degli operatori commerciali. Sono stati inoltre effettuati gli opportuni adeguamenti richiesti dalle parti interessate per quanto riguarda differenze nella natura dei prodotti.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
Una società della CEE che importa il prodotto dall'Unione Sovietica ha contestato l'effettuazione del confronto sul piano franco fabbrica, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 2176/84. L'importatore in questione ha acquistato le merci ad un prezzo comprendente il costo di trasporto dall'Unione Sovietica sino alla sede della società. Tali costi sono rilevanti per il prodotto in questione, il cui valore è relativamente basso rispetto al peso e al volume. La Commissione è obbligata a escludere i costi di trasporto dal calcolo del prezzo all'esportazione alla frontiera comunitaria, quando tali costi sono inclusi nel prezzo corrisposto dall'importatore.
Lo stesso importatore ha sostenuto che l'impiego dei valori costruiti relativi alla Norvegia come base per il valore normale non è conforme alle norme in materia di «prodotto simile», di cui all'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2176/84.
I motivi a favore della scelta di tali valori sono stati illustrati nei punti 10-14. Inoltre, gli adeguamenti apportati in considerazione di differenze nella natura delle merci di per se stessi non sono sufficienti per dimostrare che il prodotto simile scelto non abbia i requisiti richiesti per il confronto.
E. Margini di dumping (28) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'Unione Sovietica, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Tale margine è espresso in percentuale del totale del prezzo all'esportazione cif del prodotto in questione nella Comunità.
L'entità del margine varia secondo lo Stato membro importatore e il tipo di prodotto, con la seguente media ponderata (calcolata secondo il metodo di cui al punto 30) per i tre paesi esportatori:
1.2 // // // // Margini globali CEE // // // Repubblica popolare cinese // 31,5 % // Polonia // 8,9 % // Unione Sovietica // 23,2 % // // I produttori suddetti hanno normalmente esportato soltanto uno o al massimo due diverse qualità di carburo di silicio. Quasi tutti i quantitativi importati nella Comunità dai paesi suddetti erano costituiti da graniglia o da grumi, dai quali si poteva ottenere la graniglia, da impiegare nella produzione di abrasivi oppure destinati all'industria dei refrattari e dei fili elicoidali. Tutte queste importazioni, fatta eccezione per un quantitativo limitato di graniglia abrasiva originaria della Polonia, erano effettuate in condizioni di dumping.
Anche per quanto riguarda la Norvegia i margini variano a seconda dell'esportatore e della qualità di carburo di silicio. Come già si è detto, le tre società norvegesi producono una gamma completa di prodotti. Benché numerose qualità non fossero oggetto di dumping, quando i margini di dumping accertati dalla Commissione (relativi principalmente ai tipi di prodotto venduti in quantitativi maggiori) sono stati aggregati e ponderati rispetto alle esportazioni globali nella Comunità delle qualità oggetto dell'inchiesta, senza tener conto dell'importo del quale i prezzi all'esportazione superano il valore normale per le qualità non oggetto di dumping, sono stati determinati i seguenti margini di dumping globali per ciascuna società:
1.2 // // // Esportatore // Margini globali CEE // // // Arendal Smelteverk A/S // 5,1 % // Norton A/S // 6,2 % // Orkla Exolon A/S & Co // 1,7 % // // I margini globali così definiti non mettono tuttavia in evidenza un elemento che la Commissione ritiene essenziale ai fini delle presenti risultanze, vale a dire la concentrazione di margini di dumping più significativi in due particolari categorie, che rappresentavano il 35 % circa dei quantitativi complessivi esportati nella CEE dalla Norvegia. I margini di dumping accertati per le prime qualità metallurgiche (aventi un tenore minimo di silicio pari all'85 %) erano effettivamente il 40,6 % e il 14,6 % per i due esportatori principali, mentre la società più piccola non ha effettuato esportazioni significative di questo tipo di prodotto durante il periodo oggetto dell'inchiesta; per quanto riguarda le miscele di grane per fili elicoidali il margine accertato per i tre esportatori era compreso tra l'8,9 % e il 5,0 %.
Nel calcolo dei suddetti margini di dumping la Commissione non ha tenuto conto di alcuni sottoprodotti e degli scarti. A suo parere, i dati impiegati relativi alle normali vendite dei prodotti da parte delle società in questione e ai valori costruiti forniscono criteri di valutazione adeguati per definire i margini globali di dumping inerenti alle esportazioni nella Comunità.
Una delle società norvegesi, che ha affermato di considerarsi il principale bersaglio della denuncia originale, ha sostenuto che le ampie divergenze esistenti tra gli altissimi livelli di dumping citati nella denuncia e i margini globali molto più modesti accertati nel corso dell'inchiesta (valori tuttavia contestati dalla società stessa, per i motivi di cui ai punti 18-22) dimostrano che la procedura, aperta in seguito ad una denuncia motivata da considerazioni commerciali e non sostenuta da adeguati elementi di prova, non è valida. L'argomentazione riguardava in particolare i margini di dumping indicati nella denuncia, ottenuti da un confronto tra il prezzo praticato sul mercato interno norvegese per un prodotto abrasivo di alta qualità ed i prezzi all'esportazione della qualità metallurgica nettamente inferiore. La Commissione non ha potuto accogliere tale punto di vista, in quanto ritiene che non si possa invalidare una procedura in base alla semplice constatazione che alcuni dati contenuti nella denuncia non sono corretti. Scopo dell'inchiesta è precisamente di verificare l'esistenza di elementi di prova effettivi a sostegno delle affermazioni contenute in una denuncia. Sono stati inoltre accertati valori modesti per quanto riguarda i margini di dumping globali, ma non per determinati livelli specifici.
Non essendo stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Cecoslovacchia e della Iugoslavia, la relativa procedura deve essere chiusa.
F. Pregiudizio (33) Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone emerge che le importazioni nella Comunità di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'Unione Sovietica nel periodo 1981-1984 sono passate da 36 966 t a 47 094 t (48 051 t nel 1985), con un incremento del 27 % (30 % nel 1985). Contemporaneamente il consumo dello stesso prodotto nella Comunità, pari a 127 348 t nel 1981, è risalito a 128 348 t nel 1984, dopo aver subito una flessione del 10 % e del 14 % rispettivamente nel 1982 e nel 1983.
Tra il 1981 e il 1984 la quota di mercato del carburo di silicio originario dei paesi suddetti è quindi aumentata dal 28,8 % al 36,9 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 62,2 % al 52,5 % in percentuale del consumo nella Comunità. L'incidenza delle importazioni in dumping sulla flessione delle vendite dei produttori comunitari è dimostrata dal fatto che, in base alle cifre relative al consumo nella Comunità per il 1981 e il 1984, che sono praticamente identiche, l'incremento della quota di mercato globale dei paesi citati è leggermente inferiore alla flessione subita dai produttori comunitari.
Le conseguenze della perdita della quota di mercato di cui al precedente punto non si riflettono integralmente nelle cifre relative alla produzione dell'industria comunitaria. Nel 1984 le quattro società comunitarie hanno prodotto 100 000 t circa di prodotti di carburo di silicio, rispetto a 103 500 t nel 1981, un volume inferiore a quello dell'anno precedente (115 000 t). Nessuna società comunitaria ha registrato un incremento significativo della produzione nel periodo in esame, mentre nell'impresa più piccola si è verificata una flessione del 27 % circa. Nel 1984 il tasso di sfrut tamento delle capacità espresso in media comunitaria era del 97 % rispetto al livello del 1981, il quale era a sua volta inferiore al corrispondente valore del 1980, l'ultimo anno in cui l'industria comunitaria ha registrato un tasso soddisfacente di sfruttamento del potenziale, senza tuttavia lavorare a piena capacità. Rispetto alle cifre relative al 1981, in questo settore nel 1984 nessun produttore ha ottenuto miglioramenti significativi ed una società è rimasta a livelli nettamente inferiori. Giova rilevare che nel 1982 e nel 1983 la produzione era scesa a circa 87 000 t. Dalle cifre suddette emerge una certa ripresa della produzione nel 1984, ma, secondo gli elementi di prova disponibili, essa sarebbe dovuta all'incremento delle esportazioni dalla Comunità, avente carattere transitorio in quanto buona parte del volume supplementare di esportazioni può essere attribuito a oscillazioni contingenti dei tassi di cambio.
Altri indici economici relativi ai produttori comunitari mettono in evidenza la pressione esercitata su questi ultimi, in gran parte a causa delle importazioni oggetto di dumping, nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983/1984. In questo periodo il numero dei lavoratori occupati presumibilmente nell'industia comunitaria è sceso da 1 453 a 1 311. In queste cifre è compreso un numero rilevante di dipendenti ad orario ridotto oppure sospesi dal lavoro: il numero dei lavoratori interessati, pari soltanto a 10 nel 1980, ammontava a 528 nel 1982 e a 387 nel 1983.
Nonostante gli interventi di razionalizzazione, i profitti globali ottenuti dalle vendite di carburo di silicio da parte dei quattro produttori comunitari sono diminuiti drasticamente. Nel 1980 tutte le società realizzavano profitti oppure si avvicinavano al punto di pareggio, mentre nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983/1984 tre società hanno subito perdite e la redditività della quarta società è scesa al punto di pareggio al termine del periodo suddetto.
Mentre la situazione generale per tutti i tipi di carburo di silicio era caratterizzata dal calo o dalla completa assenza di utili, dagli elementi di prova disponibili relativi ad un'analisi più particolareggiata dei costi e dei profitti delle singole società, concernenti le principali qualità, risulta che il settore metallurgico della produzione e delle vendite di carburo di silicio ha subito una pressione molto più grave di quella indicata dalle cifre generali.
Tale settore è particolarmente rilevante in quanto le qualità metallurgiche rappresentano il 45 % circa del volume totale della produzione di carburo di silicio da parte dell'industria comunitaria. La gravità della pressione emerge dal fatto che le principali società comunitarie, che rappresentano due terzi della produzione nella CEE, nel periodo 1981-1983/1984 hanno subito perdite sempre più gravi in questo settore di attività e alla fine di tale periodo i proventi da essi ottenuti dalle vendite di carburo di silicio metallurgico coprivano soltanto 80 % circa dei costi totali di produzione, nonché delle spese di vendita e di gestione corrispondenti. Si fa riferimento a questa specifica situazione nei punti 37 e 38 seguenti.
La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite nella Comunità di carburo di silicio da parte degli esportatori nei confronti dei quali è stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping siano state effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari per qualità e tipi di prodotto equivalenti. È tuttavia necessario mettere in evidenza due fattori relativi al confronto tra i prezzi suddetti.
In primo luogo la Commissione ha accertato che i prezzi in atto nella Comunità erano già diminuiti nettamente prima del periodo oggetto dell'inchiesta. Per molti anni, sino al 1983, i prezzi di vendita dei produttori comunitari erano scesi oppure aumentati molto meno rapidamente dei rispettivi costi. In questo periodo la domanda comunitaria di carburo di silicio aveva registrato un ristagno oppure una flessione, mentre la quota di mercato dei prodotti importati dagli esportatori in questione è aumentata rapidamente a detrimento di quella dei produttori comunitari, come risulta dai punti 33 e 34. I livelli insufficienti dei prezzi di vendita dei produttori erano dovuti alle importazioni a basso prezzo, piuttosto che al ristagno della domanda, come risulta dai seguenti elementi: 1. la perdita di tradizionali clienti dell'industria comunitaria a favore degli esportatori, 2. le variazioni della quota di mercato citate precedentemente e 3. gli altri indici commerciali ed economici riassunti nei punti 35-42.
Inoltre, per quanto riguarda gli esportatori di paesi non aventi un'economia di mercato, gli adeguamenti effettuati per tener conto di differenze nella natura delle merci (punto 25) sono stati incorporati nel confronto tra i prezzi ai fini della valutazione del pregiudizio e quindi la differenza globale rispetto ai prezzi effettivamente accertati sul mercato, che ovviamente non tenevano conto di tali adeguamenti, era nettamente superiore alle percentuali qui di seguito indicate. Dal confronto tra la media ponderata dei prezzi di rivendita di tali importazioni nel periodo oggetto dell'inchiesta ed i corrispondenti prezzi dei produttori comunitari si sono ottenuti i risultati qui di seguito illustrati. In linea di massima le importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori locali di una media del 30 %, mentre tale margine era rispettivamente del 16 % e del 22 % per le importazioni originarie della Polonia e dell'Unione Sovietica. La situazione relativa alla Norvegia è molto più complessa, in parte a causa della gamma più vasta di prodotti e del numero maggiore di Stati membri importatori, nonché in seguito alla situazione specifica di un importante settore commerciale. Per quanto riguarda un'ampia gaamma di tipi di prodotti standard, comprese le grane per fili elicoidali, ma escluse le prime qualità metallurgiche, è stata accertata una differenza tra i prezzi compresa tra lo 0 % e il 24 %, con una media dell'11 %.
Per quanto riguarda le prime qualità metallurgiche che costituivano circa un quinto di tutte le importazioni norvegesi di carburo di silicio nella Comunità durante il periodo oggetto dell'inchiesta (ma una percentuale molto più elevata di tali importazioni in uno degli Stati membri), sono state accertate differenze tra i prezzi del 18 % per un produttore norvegese e di un margine compreso tra 21 % e 33 % per un altro produttore, rispetto ai prezzi dei produttori comunitari che erano relativamente esenti dalla pressione esercitata dalle importazioni norvegesi; sono stati presi in esame, per esempio, casi in cui i clienti dei produttori comunitari avevano rispettato i contratti stipulati in precedenza ai prezzi allora vigenti oppure avevano effettuato acquisti in base a prezzi d'offerta normali. (Come si è affermato nel punto 30, soltanto due dei tre produttori norvegesi erano presenti in questo specifico settore commerciale.) (38) In materia di differenza tra i prezzi, un produttore norvegese ha sostenuto, facendo riferimento in particolare a questo settore e alla concorrenza esercitata da un produttore comunitario, di non aver iniziato le manovre di ribasso, bensì di essersi semplicemente adeguato ai prezzi praticati dall'industria comunitaria.
Appare difficile verificare tale affermazione in modo conclusivo. Come risulta dai dati disponibili, in questo settore l'industria comunitaria si è spesso allineata sui prezzi delle importazioni norvegesi e l'esportatore in questione ha quindi sostenuto che tale allineamento dimostra che la sua politica di ribasso dei prezzi non ha provocato pregiudizio sostanziale ai produttori comunitari. È stato tuttavia rilevato (punto 37) che l'esportatore norvegese ha venduto i propri prodotti a prezzi inferiori in questo determinato settore, anche se in misura minore rispetto ad altre qualità di carburo di silicio. I produttori comunitari principalmente interessati in tale settore hanno effettivamente adeguato i propri livelli di prezzi a quelli delle importazioni norvegesi per evitare di perdere ulteriori clienti, dati i prezzi inferiori di queste ultime. Il pregiudizio subito dai produttori comunitari non deve essere valutato unicamente in termini di differenza tra i prezzi, che si è comunque verificata nel periodo oggetto dell'inchiesta, ma anche rispetto alle sensibili perdite settoriali dell'industria comunitaria di cui al punto 36. La portata di tali perdite è in palese contraddizione con l'affermazione dell'esportatore norvegese, in quanto i dati corrispondenti forniscono una precisa indicazione dei danni subiti dall'industria comunitaria nel tentativo di difendere la propria quota di mercato contro le importazioni effettuate a prezzi eccessivamente bassi.
Per quanto riguarda la redditività dei produttori comunitari, alcuni produttori norvegesi hanno inoltre sostenuto che la denuncia relativa al pregiudizio sostanziale non è giustificata dai dati contenuti nelle relazioni finanziarie di alcune società comunitarie relative al 1984, quando addirittura non è in contrasto con tali dati. Come già è stato rilevato nel punto 35, nel 1984 si è verificato un miglioramento nei risultati dell'industria comunitaria, ma dalle relazioni finanziarie che la Commissione ha esaminato e dagli altri elementi di prova di cui essa dispone non emergono elementi a favore dell'argomentazione del produttore norvegese. Le relazioni non contengono infatti osservazioni specifiche né forniscono dati quantitativi in merito al settore del carburo di silicio per quanto riguarda le attività delle società in questione, che effettivamente operano in misura significativa anche in altri campi. Inoltre la soddisfazione espressa in tali relazioni in merito all'andamento delle attività relative al carburo di silicio nel 1984 deve essere valutata alla luce delle perdite subite nel settore stesso negli anni immediatamente precedenti: in questo caso non si verifica alcuna contraddizione con le osservazioni già formulate nel punto 36 in materia di redditività, in particolare per quanto riguarda la redditività settoriale dei diversi prodotti di carburo di silicio. Analogamente, a parere della Commissione, le argomentazioni dei produttori norvegesi relative ad un rilevante investimento effettuato da uno dei produttori comunitari non sono tali da porre in dubbio il pregiudizio subito da tale società, il cui investimento riguardava la sostituzione di impianti obsoleti con attrezzature più efficaci piuttosto che l'ampliamento delle capacità. (40) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'effetto complessivo delle importazioni suddette provenienti da tutti i paesi e da tutte le società interessate. Sono state registrate ampie variazioni tra le quote di mercato detenute dagli esportatori in questione. Le importazioni dalla Norvegia rappresentano il 30,3 % (rispetto al 24,7 % nel 1981), su una quota di mercato totale del 39,6 % (punto 41), mentre i quattro paesi restanti raggiungono complessivamente una quota di mercato del 9,3 % (5,1 % nel 1981). Alcuni esportatori hanno sostenuto che l'incidenza delle rispettive esportazioni nella Comunità doveva essere considerata a parte e non doveva essere ritenuta causa di pregiudizio sostanziale, data la percentuale bassa e/o decrescente della loro quota di mercato. Nel valutare l'opportunità del cumulo in tali casi, la Commissione ha tenuto conto della comparabilità, in termini di natura delle merci, dei prodotti importati rispetto a quelli comunitari, nonché il volume delle importazioni e il corrispondente livello dei prezzi rispetto ai tipi di prodotti concorrenziali dell'industria comunitaria. In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping effettuate dagli esportatori in questione, possono essere considerate causa del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria e sono state effettuate a condizioni tali che, ove dovesse applicare un trattamento differenziato in ordine all'uno o l'altro esportatore, la Commissione agirebbe in modo discriminatorio nei confronti di altri. Conseguentemente la Commissione ha concluso che per determinare il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorre considerare l'effetto cumulato delle importazioni in dumping da tutti gli esportatori.
La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali le importazioni provenienti da altri paesi oppure la costante flessione della domanda. Le informazioni disponibili relative ai volumi delle importazioni smentiscono la prima di tali ipotesi o qualsiasi causa supplementare di pregiudizio, in quanto nel periodo 1981-1984, mentre la quota di mercato globale delle esportazioni nella Comunità di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia, della Spagna e dell'Unione Sovietica è passata dal 29,8 % al 39,6 %, la quota complessiva di tutti gli altri esportatori è rimasta praticamente costante all'8 %. La flessione della quota di mercato comunitario detenuta dall'industria della CEE può quindi essere attribuita direttamente all'incremento delle importazioni provenienti dai paesi suddetti, escludendo quindi l'incidenza delle importazioni da altre fonti.
Per quanto riguarda l'andamento della domanda, già esaminato nel punto 31, il consumo globale nella Comunità ha subito una flessione nel 1982 e nel 1983, mentre nel 1984 ha recuperato il livello del 1981. Tuttavia, secondo le risultanze, nonostante il calo della domanda le importazioni di carburo di silicio da parte degli esportatori nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping sono aumentate del 27 %, mentre tra il 1981 e il 1984 le vendite dei produttori comunitari sono diminuite di 13 000 t, vale a dire del 19 %.
Un esportatore ha affermato che la Commissione ha commesso una discriminazione sul piano procedurale in quanto non è stata in grado di effettuare indagini presso la consociata di un produttore comunitario, situatata in un paese terzo, che esporta rilevanti quantitativi di carburo di silicio nella Comunità.
La Commissione non condivide questa opinione. L'esportatore interessato non viene citato nella denuncia presentata dall'industria comunitaria e il produttore comunitario non è tenuto a implicare la propria società consociata nella procedura in mancanza di denunce di dumping e di pregiudizio, né la Commissione deve effettuare inchieste presso la società in questione in mancanza di una denuncia sostanziale. Di norma la Commissione tiene comunque conto della possibilità che esportatori non oggetto della procedura possano essere responsabili del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, come risulta dal punto 41. Dall'esame di altri eventuali fattori di pregiudizio non sono emersi motivi per supporre che alla società consociata in questione possa imputarsi una siffatta responsabilità.
Secondo quanto affermato nel punto 8, le risultanze relative alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio originarie della Spagna alla data del 1o gennaio 1986 saranno esaminate separatamente. È tuttavia necessario rilevare in questa fase che, escludendo l'incidenza di tali importazioni, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle importazioni a prezzi di dumping da parte degli altri esportatori citati nella denuncia rimane sostanziale.
Da quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'Unione Sovietica, effettuate a prezzi di dumping, hanno provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria interessata. La portata di detto pregiudizio deve essere valutata in termini di differenza fra i prezzi, nonché di calo della redditività in alcuni settori dovuto alla depressione dei prezzi durante il periodo oggetto dell'inchiesta, come risulta dai punti 36 e 37. G. Interesse della Comunità (45) I rappresentanti delle industrie di trasformazione nella Comunità e di singole società hanno sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia non è nell'interesse della Comunità, in quanto renderebbero l'industria comunitaria meno competitiva rispetto alle importazioni di prodotti finali originari di paesi terzi. Tali argomentazioni riguardavano determinati settori commerciali, in particolare quelli relativi alla produzione di bricchette da fonderia e della gamma a basso prezzo di utensili abrasivi per la rettifica. Per quanto riguarda questi ultimi prodotti, è stato sostenuto che misure di salvaguardia sui grani abrasivi di carburo di silicio avrebbero reso tali utensili meno competitivi sui mercati dei paesi terzi in cui molte delle società interessate esportano.
Riguardando le materie prime o i componenti, tali aumenti dei prezzi potrebbero in effetti incidere sui costi delle industrie di trasformazione, ma la portata del danno subito da tali industrie dipende dalla possibilità di trasferire tali incrementi di costi sui prezzi di vendita praticati nei confronti dei clienti senza subire perdite nel volume delle vendite. Tale possibilità potrebbe essere preclusa, per esempio, dalla pressione concorrenziale esercitata dai prodotti trasformati importati oppure da un calo del consumo in seguito all'elasticità della domanda in questo settore commerciale. Soltanto una società ha tuttavia fornito alla Commissione elementi di prova in merito all'incidenza specifica di un incremento dei prezzi dal carburo di silicio sui costi di produzione, mentre non sono stati provati i probabili effetti di aumenti dei prezzi dei prodotti trasformati sul volume totale delle vendite. In tali circostanze qualsiasi valutazione dell'eventuale incidenza degli aumenti dei prezzi del carburo di silicio sull'industria di trasformazione deve limitarsi alla formulazione di semplici ipotesi. Dopo aver accuratamente esaminato le argomentazioni suddette alla luce delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria che possono essere attribuite direttamente alle pratiche di dumping, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità, occorre adottare opportuni provvedimenti al riguardo.
H. Impegni (47) I rappresentanti degli esportatori della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'Unione Sovietica sono stati informati delle risultanze dell'inchiesta preliminare ed hanno formulato le loro osservazioni in merito. Gli esportatori hanno in seguito offerto impegni sui prezzi ritenuti soddisfacenti, in quanto i prezzi all'importazione nella Comunità di carburo di silicio originario di tali paesi, in seguito agli impegni, consentono di eliminare il pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta per quanto riguarda le esportazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, per le quali l'entità del pregiudizio era inferiore ai margini di dumping determinati, nonché di eliminare il margine di dumping accertato nei confronti delle esportazioni originarie della Polonia. Gli impegni offerti dagli esportatori norvegesi permettono di eliminare i margini di dumping o di pregiudizio (tenendo conto di volta in volta del margine minore) relativi alle qualità di prodotto per le quali nelle risultanze preliminari della Commissione è stata accertata l'esistenza di pregiudizio o di pratiche di dumping.
In base a quanto precede e tenuto conto del fatto che nella fattispecie appaiono opportune misure di salvaguardia, gli impegni assunti dagli esportatori suddetti sono considerati accettabili e la procedura può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping sui prodotti importati dai quattro paesi precedentemente citati.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito all'accettazione degli impegni assunti dalla Repubblica popolare cinese, dalla Norvegia, dalla Polonia e dall'Unione Sovietica.
DECIDE:
Art. 1
Sono accettati gli impegni assunti dalla rappresentanza della China Natinal Machinery and Equipment Import & Export Corporation di Colonia, Repubblica federale di Germania, dalle società Arendal Smelteverk A/S, Eydehavn, Norvegia, Norton A/S, Lillesand, Norvegia e Orkla Exolon A/S & Co., Orkanger, Norvegia, nonché dalle società Inter-Vis, Varsavia, Polonia, e dalla società v/o Stankoimport, Mosca, URSS, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Norvegia, della Polonia e dell'URSS, di cui alla sottovoce 28.56 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.56-10.
Art. 2
La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Art. 3
La procedura antidumping relativa alle importazioni di carburo di silicio originario della Cecoslovacchia e della Iugoslavia è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione