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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1987 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico e che chiude le inchieste (87/66/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nel settembre 1977 la Commissione ha chiuso2 la procedura antidumping/antisovvenzioni avviata il 14 aprile 19773 e relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico, in quanto i produttori brasiliani e messicani avevano assunto impegni tali da soddisfare la Commissione.

Nel marzo 1985 la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza4 di tali impegni, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

La Commissione ha in seguito ricevuto una richiesta di riesame da parte del comitato di collegamento delle industrie produttrici di spago (Eurocord) che rappresentano in pratica tutta la produzione del settore nella Comunità dei Dieci. In previsione dell'ampliamento, l'industria portoghese si è associata alla richiesta.

Nel dicembre 1985, la Commissione, avendo deciso che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare un riesame, ha pubblicato5 un avviso di riapertura della procedura antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago per legare, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 59.04-31, originarie del Brasile e del Messico, ed ha iniziato un'inchiesta.

La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

I produttori/esportatori brasiliani ed il loro principale agente nella Comunità hanno reso note per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi. Anche l'agente di vendita del produttore/esportatore messicano nella Comunità ha chiesto ed ottenuto di essere inteso. Il produttore/esportatore messicano non ha invece rese note per iscritto le proprie osservazioni e non ha compilato il questionario della Commissione.

Le autorità brasiliane e messicane hanno reso note le loro osservazioni per iscritto, ma queste ultime non hanno compilato il questionario inviato dalla Commissione.

I produttori/esportatori brasiliani, nonché il loro principale agente nella Comunità, hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i rappresentanti dell'Eurocord al fine di confrontare le rispettive tesi.

Non sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti oppure degli utilizzatori comunitari dei prodotti in questione.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttori CEE - Belgio:

Ostend Stores and Ropeworks SA (Ostenda) - Danimarca:

L. P. Weidemann & Soenner (Rudkoebing) - Francia:

Birh Frères SA (Xertigny) Cie Boussac Saint-Frères (St-Ouen) Vert-Gazon (Valenciennes) - Irlanda:

Irish Ropes Ltd (Kildare) b) Produttori/esportatori brasiliani - Brascorda, João Pessoa (Paraíba) - Cisaf, Natal (Rio Grande do Norte) - Cisal, João Pessoa (Paraíba) - Cosibra, João Pessoa (Paraíba) - Fibrasa, João Pessoa (Paraíba) - Sisalana, Salvador (Baía) - Stella Azzurra, Salvador (Baía) c) Agente dei produttori/esportatori brasiliani Vendcord Ltd, Farnham (Regno Unito) (7) Dopo la pubblicazione dell'avviso di riapertura della procedura, le autorità brasiliane hanno chiesto consultazioni con la Commissione prima dello svolgimento di inchieste in loco. La Commissione non ha tuttavia accolto tale richiesta in quanto il codice antidumping del GATT non prevede consultazioni con le autorità del paese esportatore nell'ambito di una procedura antidumping. Per quanto riguarda la parte della procedura relativa alle sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT, devono essere offerte possibilità di consultazioni quando una procedura è iniziata. Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione non ha deciso di avviare una nuova procedura antisovvenzioni, bensì di riesaminare provvedimenti già in vigore ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84, nonché dell'articolo 4, paragrafo 7 e paragrafo 9, dell'accordo suddetto. Non sussiste quindi alcun obbligo di effettuare consultazioni, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

Le autorità brasiliane sono state invitate ad esaminare con la Commissione il contesto giuridico relativo alla riapertura.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping, alle sovvenzioni e ai prezzi praticati dagli esportatori riguardava il periodo dal 1o luglio 1983 al 30 novembre 1985.

B. Dumping a) Brasile i) Valore normale (9) In mancanza di un significativo volume di vendite del prodotto in questione sul mercato interno del paese esportatore, la Commissione ha determinato il valore normale in base al valore costruito, calcolato aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di profitto.

Il costo di produzione relativo a ciascuna della società prese in esame è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, fissi e variabili, dei materiali e della produzione, sostenuti nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali.

Per calcolare un adeguato importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita, nonché al profitto, la Commissione ha chiesto alle società di indicare un prodotto per quanto possibile analogo allo spago fabbricato e commercializzato in Brasile. Quasi tutte le società hanno risposto di non poter fornire un'indicazione di questo tipo, in quanto non esisteva un prodotto simile. La Commissione ha tuttavia ricevuto dati particolareggiati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita di una società collegata ad uno dei produttori/esportatori, la quale produce filati di cotone che per alcuni aspetti potevano essere considerati analoghi agli spaghi per legare, principalmente sul piano della commercializzazione. La Commissione non ha accolto tale suggerimento, ritenendo che non fossero stati presentati sufficienti elementi di prova in merito alle analogie tra i due tipi di prodotti. La commercializzazione, inoltre, è soltanto una delle numerose voci che rientrano nelle spese generali, amministrative e di vendita. Anche i produttori/esportatori brasiliani hanno riconosciuto che l'importo di tali spese sostenute sul mercato interno dal produttore di filati di cotone era eccezionalmente basso, vale a dire il 2 % circa della cifra di affari.

È stata quindi presentata alla Commissione la proposta alternativa di prendere in esame l'effettivo importo delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuna società brasiliana per le rispettive esportazioni nella Comunità, vale a dire il 3,5 % circa. La Commissione non ha accolto la proposta in quanto essa non è conforme all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale per calcolare il valore normale devono essere utilizzati i dati relativi al mercato interno del paese di origine.

Per quanto riguarda il margine di profitto, i produttori/esportatori brasiliani ritenevano adeguato un margine compreso tra il 5 % e l'8 %, data la concorrenza esistente sul mercato nella Comunità e la pressione esercitata sugli utilizzatori a favore dello spago sintetico, nettamente meno caro di quello di sisal. Queste argomentazioni si riferiscono tuttavia alla situazione al di fuori del paese esportatore e non possono quindi essere prese in considerazione ai fini della determinazione del valore normale.

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno impiegare i dati presentati dalle società brasiliane durante le inchieste in loco e relativi alle spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute, nonché ai profitti reali ottenuti nella produzione e nella vendita in Brasile dei prodotti che rientrano nella stessa categoria generale, vale a dire tutti i prodotti di sisal quali spago per imballaggi, corde e tappeti.

Le società brasiliane hanno contestato tale metodo per diversi motivi. È stato affermato che i conti presentati da tali società, relativi alle vendite sul mercato interno, avrebbero dovuto essere adeguati in considerazione dell'altissimo tasso d'inflazione in Brasile. Non è stato tuttavia ritenuto necessario pren dere nota separatamente dell'inflazione nel calcolo, effettuato in base ai dati relativi alla stessa categoria complessiva dei prodotti, dell'importo delle spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti da aggiungere ai costi dei materiali e della produzione. Tali dati, tratti dai conti relativi agli interi anni finanziari durante il periodo in esame, riflettono normalmente l'inflazione in quanto gli effetti di quest'ultima si manifestano non soltanto nell'aumento dei prezzi di vendita, ma anche nei costi sostenuti dai produttori, tanto per le materie prime quanto per i salari o le spese generali.

Le società brasiliane hanno inoltre sostenuto che, con i dati di cui disponeva la Commissione, non era possibile isolare voci che normalmente avrebbero dovuto essere escluse dalla determinazione del valore normale per il prodotto in questione e che si riferivano ad una serie di prodotti, alcuni dei quali erano ritenuti estremamente diversi da quelli in questione. È stato quindi affermato che non era possibile calcolare per ciascuna società il valore normale che si sarebbe ottenuto se i produttori brasiliani avessero effettuato vendite sul mercato interno, in quanto le conclusioni provvisorie della Commissione mettevano in evidenza differenze estremamente rilevanti tra i valori normali.

Successivamente, dopo la pubblicazione delle conclusioni preliminari, le società brasiliane hanno presentato dati supplementari relativi ad una categoria più ristretta di prodotti, al fine di calcolare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti unicamente per il prodotto in questione. Sono stati inoltre presentati nuovi elementi di prova in merito alle spese dirette di vendita e ai profitti.

I nuovi dati di prova presentati erano tuttavia parziali e in questa fase dell'inchiesta non potevano più essere sottoposti ad una verifica completa. Inoltre, anche tenendo conto dei nuovi elementi di prova, nel valore normale costruito per ciascuna delle società sarebbero comunque emerse divergenze significative.

La Commissione ha proposto alle società interessate di determinare eventualmente il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) i), del regolamento (CEE) n. 2176/84, vale a dire confrontando i prezzi all'esportazione nella Comunità con i prezzi praticati per l'esportazione nei paesi terzi, in particolare negli Stati Uniti, dove molto probabilmente non si erano verificate pratiche di dumping. Le società interessate non sembravano tuttavia disposte a collaborare ad una nuova inchiesta, che in tal caso sarebbe stata necessaria.

La Commissione ha quindi deciso di determinare il valore normale in base al costo di produzione, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendite, nonché il profitto relativo alla stessa categoria complessiva, comprendente tutti i prodotti di sisal. ii) Prezzo all'esportazione (15) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. iii) Confronto (16) Nel confrontare il valore normale con ciascuna transazione relativa alle esportazioni la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare nelle condizioni e nelle modalità di vendita quali condizioni di credito, commissioni, trasporto, immagazzinamento, movimentazione e sdoganamento.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica. iv) Margini (17) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte delle società Cisaf, Cisal, Cosibra, Fibrasa, Sisalana e Stella Azzurra, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità del margine, calcolata prima della pubblicazione delle conclusioni provvisorie, varia per ciascuna delle società, con la seguente media ponderata:

- Cisaf 14,9 % - Cisal 4,8 % - Cosibra 0,2 % - Fibrasa 30,9 % - Sisalana 7,3 % - Stella Azzura 14,3 % b) Messico i) Valore normale (18) Il valore normale, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, è stato determinato in via provvisoria in base ai dati disponibili, ovvero ai prezzi praticati sul mercato interno dalla Cordemex. ii) Prezzo all'esportazione (19) Il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, è stato determinato in base ai dati disponibili, ovvero ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità. iii) Confronto (20) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all'esportazione chiesto durante il periodo di tempo corrispondente.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica. iv) Margine (21) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte della Cordemex, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine così stabilito è pari all'11,7 %.

C. Sovvenzioni accordate dalle autorità brasiliane i) Programma di finanziamenti a condizioni preferenziali a favore delle esportazioni di spago per legare (22) aa) Secondo tale programma di finanziamento, in base alla risoluzione n. 674 della Banca centrale del Brasile del 21 gennaio 1981, modificata dalla risoluzione n. 832 del 10 giugno 1983, tra il 21 gennaio 1981 e il 1o gennaio 1984 i produttori/esportatori potevano ottenere prestiti per finanziare il capitale d'esercizio per la produzione di beni manufatti destinati all'esportazione. L'importo dei prestiti ottenibili a tassi preferenziali in un determinato momento dipendeva dal valore delle esportazioni del prodotto in questione da parte dei produttori brasiliani durante l'anno precedente.

Nel paragrafo 5.3 della decisione 85/233/CEE della Commissione, del 16 aprile 1985, che termina la procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile1, era già stato stabilito che i finanziamenti concessi in applicazione della risoluzione n. 674 costituiscono una sovvenzione all'esportazione, in quanto le agevolazioni finanziarie a favore dei produttori brasiliani sono a carico dell'erario brasiliano. I tassi di rifinanziamento applicati dalla Banca centrale nei confronti delle banche che gestiscono il programma per conto dello Stato sono infatti inferiori al tasso di crescita delle obbligazioni del tesoro indicizzate, che rappresentano il costo del danaro per lo Stato brasiliano. bb) In seguito alle modifiche apportate al programma di finanziamento con le risoluzioni n. 882 e n. 884 del 21 dicembre 1983, tra il 2 gennaio 1984 e il 20 agosto 1984 le società hanno dovuto versare integralmente l'importo compensativo dell'elevato tasso di inflazione, nonché un tasso d'interesse del 3 %, sul valore del prestito.

I finanziamenti concessi nel periodo suddetto in conformità di tali risoluzioni non costituiscono quindi una sovvenzione, in quanto non implicano oneri per i conti pubblici. cc) Con la risoluzione n. 950 del 21 agosto 1984 al programma di finanziamento sono state apportate nuove modifiche, secondo le quali dal 21 agosto 1984 al 2 maggio 1985 i tassi applicati nei confronti delle società corrispondevano ai tassi d'interesse di mercato, più l'elemento correttivo per compensare l'inflazione, meno un preteso tasso di perequazione del 10 %, giustificato dalla necessità di salvaguardare la competitività dei prestiti nazionali rispetto a quelli esteri. Con la risoluzione n. 1009 del 2 maggio 1985 il tasso di perequazione è stato portato al 15 %. Secondo le informazioni disponibili, tale sistema è tuttora in vigore.

Durante l'inchiesta è stato accertato che il fondo Finex, creato per il finanziamento delle esportazioni nell'ambito della Banca centrale del Brasile in conformità della legge n. 5025 del 10 giugno 1966, rimborsava un importo pari al tasso di perequazione alle banche commerciali che concedevano prestiti alle società. Si ritiene quindi che tale finanziamento costituisca una sovvenzione all'esportazione. dd) Secondo i dati raccolti durante l'inchiesta, risulta che i produttori/esportatori interessati hanno beneficiato del programma di finanziamento a condizioni preferenziali per quanto riguarda le loro esportazioni di spago per legare nella Comunità. Nei periodi 1983/1984 e 1984/1985 gli importi delle sovvenzioni all'esportazione espressi in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, sono stati i seguenti:

- Brascorda 5,00 % - Cisaf 6,05 % - Cisal 4,20 % - Cosibra 1,99 % - Fibrasa 1,55 % - Sisalana 2,44 % - Stella Azzurra 1,12 % ii) Esenzione dall'imposta sul reddito degli utili realizzati sulle esportazioni (23) A norma del decreto legge n. 1158 del 16 marzo 1971, prorogato con i decreti legge n. 1598 del 26 dicembre 1977 e n. 2134 del 26 giugno 1986, le società possono beneficiare di un'esenzione dall'imposta sugli utili ottenuti dalle esportazioni, deducendo dal profitto imponibile una percentuale pari al rapporto tra il valore delle esportazioni di beni manufatti e le entrate complessive della ditta. Tale agevolazione costituisce una sovvenzione all'esportazione, che rientra nella voce e) dell'allegato «Elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione» del regolamento (CEE) n. 2176/84.

L'argomentazione delle autorità brasiliane, secondo la quale un'esenzione fiscale di questo tipo non costituisce una sovvenzione all'esportazione, in quanto riduce l'imposizione fiscale complessiva a carico del beneficiario, non è valida. A questo proposito il fattore determinante da prendere in esame non è il metodo applicato dalle autorità per calcolare il vantaggio accordato al beneficiario, bensì il rapporto specifico esistente tra l'esenzione e il reddito realizzato con le esportazioni rispetto a quello ottenuto dalle vendite sul mercato interno.

È stato quindi accertato che i produttori/esportatori interessati nei periodi 1983/1984 e 1984/1985 hanno beneficiato di sovvenzioni all'esportazione, il cui importo, espresso in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, è stato il seguente:

- Brascorda 0,90 % - Cisaf 0,07 % - Cosibra 2,33 % - Fibrasa 1,23 % - Sisalana 2,21 % - Stella Azzurra 5,07 % iii) Vantaggi fiscali a favore delle esportazioni di prodotti manufatti (credito d'imposta IPI) (24) In conformità del decreto legge n. 491 del 5 marzo 1969, gli esportatori brasiliani di prodotti manufatti potevano beneficiare di un credito d'imposta, il cui importo era calcolato in base ai prezzi di fattura fob adeguati dei prodotti esportati. Tale importo poteva essere dedotto in primo luogo dalle imposte sui prodotti industrializzati (IPI), che gravano sulle operazioni effettuate sul mercato interno. Il credito poteva inoltre essere dedotto dal pagamento di altre imposte federali oppure essere utilizzato secondo modalità diverse fissate con regimi speciali. Il tasso nominale è stato gradualmente ridotto rispetto all'11 % nel 1982 e il credito d'imposta è stato abrogato il 1o maggio 1985, a norma del decreto ministeriale n. 176 del 12 settembre 1984. Questo tipo di agevolazione costituisce una sovvenzione in quanto il vantaggio finanziario a favore dei beneficiari è a carico dei conti pubblici. Tanto le autorità quanto le società interessate non hanno negato il fatto che tale agevolazione costituisca una sovvenzione all'esportazione.

Secondo i dati raccolti durante l'inchiesta, i produttori/esportatori interessati hanno beneficiato del suddetto credito d'imposta nel periodo in esame. L'importo della sovvenzione all'esportazione espressa in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, è il seguente:

- Brascorda 3,87 % - Cisaf 2,86 % - Cisal 5,86 % - Cosibra 3,28 % - Fibras 4,62 % - Sisalana 5,10 % - Stella Azzurra 3,91 % iv) Importi complessivi delle sovvenzioni alle esportazioni (25) Gli importi complessivi delle sovvenzioni alle esportazioni ricevute dalle società brasiliane interessate, espressi in percentuale del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Brascorda 5,90 % - Cisaf 6,12 % - Cisal 4,20 % - Cosibra 4,32 % - Fibrasa 2,78 % - Sisalana 4,65 % - Stella Azzurra 6,19 % Tali importi non comprendono la sovvenzione all'esportazione in forma di credito d'imposta IPI, in quanto quest'ultimo è stato abolito il 1o maggio 1985. Non si è inoltre tenuto conto di eventuali sovvenzioni all'esportazione a favore dei produttori brasiliani di spago di sisal concesse nel 1985/1986, in quanto soltanto una parte di questo periodo è stata presa in esame ai fini dell'inchiesta e pertanto non sono disponibili cifre rappresentative.

D. Pregiudizio e minaccia di pregiudizio (26) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di spago per legare originario del Brasile e del Messico ammontavano a 20 732 tonnellate nel periodo 1981/1982. Dopo essere scese a 16 914 tonnellate nel 1982/1983, tali importazioni sono nuovamente aumentate a 20 416 tonnellate nel 1983/1984, con una nuova flessione a 19 464 tonnellate nel 1984/1985 pari ad una diminuzione del 6,1 % rispetto al volume registrato nel 1981/1982.

Tale andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei prodotti in questione dal 25,0 % nel 1981/1982 al 29,4 % nel 1984/1985, mentre nello stesso periodo il consumo è sceso da 83 078 a 66 053 tonnellate, ovvero del 20,5 %.

È stato accertato che le importazioni del prodotto in questione originario del Brasile sono passate da 12 611 tonnellate nel 1981/1982 a 18 390 tonnellate nel 1984/1985, con un incremento del 45,8 %. Nello stesso periodo le importazioni originarie del Messico sono invece scese da 8 121 a 1 074 tonnellate, ovvero dell'86,7 %.

L'andamento delle importazioni suddette corrisponde ad un aumento della quota di mercato delle importazioni brasiliane dal 15,2 % nel 1981/1982 al 27,8 % nel 1984/1985, mentre la quota di mercato delle importazioni messicane è contemporaneamente scesa dal 9,8 % all'1,6 %.

Secondo quanto è stato accertato, dal 1978 in poi la maggior parte dei restanti produttori comunitari ha importato quantitativi rilevanti del prodotto originario del Brasile per attenuare la pressione esercitata sul mercato dai concorrenti brasiliani. Durante l'inchiesta è inoltre emerso che tutti i produttori hanno rivenduto il prodotto importato allo stesso prezzo di quello da essi fabbricato. Tenendo conto del fatto che le ditte comunitarie hanno effettuato le importazioni in questione per tentare di difendere la loro posizione in condizioni di mercato estremamente difficili e che ciò nonostante numerosi produttori sono stati costretti a chiudere gli impianti, si è ritenuto opportuno non escludere le società in questione dalla valutazione del pregiudizio.

Tuttavia, per quanto riguarda la differenza tra i prezzi delle importazioni e quelli dei prodotti comunitari, nonché il mancato aumento di questi ultimi, si è ritenuto opportuno esaminare in primo luogo la situazione esistente nella parte di mercato comunitario in cui la produzione locale proveniva quasi esclusivamente da una società che non importava il prodotto originario del Brasile.

Esaminando l'incidenza esercitata sull'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni è stato accertato che la produzione comunitaria tra il 1981/1982 e il 1984/1985 è scesa da 42 365 a 31 772 tonnellate, ovvero del 25,02 % e che la capacità produttiva era insufficientemente utilizzata (30 % circa di capacità di riserva). Nello stesso periodo, inoltre, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 43,6 % al 36,5 %, mentre è aumentata la quota di mercato complessiva dei prodotti originari del Brasile e del Messico.

Per quanto riguarda i prezzi chiesti dall'industria comunitaria, è stato accertato che i prezzi delle importazioni erano inferiori di 11 % a quelli dell'unico produttore comunitario che non ha importato nella Comunità il prodotto originario del Brasile e che pertanto, avendo dovuto ridurre i suoi prezzi di listino del 9 % in media nel 1984/1985, non ha potuto compensare l'incremento dei costi di produzione.

Tra il 1981/1982 e il 1984/1985 la redditività dei produttori comunitari, in particolare delle società belghe e francesi, ha avuto un andamento negativo. In Belgio, in Germania, in Irlanda e nei Paesi Bassi sono stati chiusi complessivamente cinque stabilimenti e nel periodo in esame il numero di lavoratori occupati nella produzione di spago di sisal nella Comunità è diminuito del 50 %. La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto originario del Brasile hanno provocato sostanziale pregiudizio all'industria comunitaria.

Inoltre, secondo i criteri fissati nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione siano tali da costituire minaccia di pregiudizio. Si è constatato che tra il 1982 e il 1985 il tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dal Brasile era significativo e che i produttori/esportatori brasiliani interessati hanno una rilevante capacità di riserva (26 % circa). Come inoltre è stato accertato, un'altra società ha iniziato a produrre e ad esportare spago per legare. I produttori/esportatori potrebbero decidere quindi di intensificare le loro esportazioni, senza dover creare nuove strutture in Brasile oppure nella Comunità.

I produttori/esportatori del prodotto in questione continuano inoltre a beneficiare del programma di finanziamento a tassi preferenziali, nonché dell'esenzione dall'imposta sui redditi realizzati sulle esportazioni nella Comunità.

La Commissione ha invece concluso che le importazioni del prodotto in questione originario del Messico non hanno provocato pregiudizio sostanziale, data la netta flessione del volume e della quota di mercato.

La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali la flessione del consumo nella Comunità dovuta, tra l'altro, alla sostituzione dello spago di sisal con la spago sintetico. Si è accertato tuttavia che la diminuzione ha inciso sulla produzione comunitaria più che sulle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni.

Il volume delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie del Brasile e la loro incidenza sull'industria comunitaria hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti di tali importazioni, considerate isolatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria del settore. Si ritiene inoltre che con la scadenza dei provvedimenti attuati nel 1977 si potrebbe nuovamente verificare pregiudizio o minaccia di pregiudizio, in particolare alla luce dei fatti citati nel paragrafo 32.

E. Interesse della Comunità (34) I rappresentanti dei produttori/esportatori brasiliani e del loro principale agente nella Comunità hanno sostenuto che l'attuazione di eventuali provvedimenti è contraria all'interesse della Comunità, in quanto la regione brasiliana in cui si concentra l'industria interessata dipende in misura rilevante dalla produzione di fibra e di spago di sisal e pertanto ha diritto ad un trattamento preferenziale.

La Commissione ritiene che tale argomentazione debba essere esaminata alla luce dell'articolo 13 del codice GATT antidumping, secondo il quale i paesi industrializzati devono tener conto della situazione particolare dei paesi in via di sviluppo prima di decidere in merito all'opportunità di applicare provvedimenti antidumping. Nell'articolo si stabilisce in particolare che, prima di applicare dazi antidumping nei casi in cui questi ultimi potrebbero pregiudicare gli interessi essenziali dei paesi in via di sviluppo, si debba esaminare la possibilità di attuare soluzioni costruttive. Ai sensi di tale articolo, nella fase in cui si esaminano i provvedimenti più adeguati da attuare in un caso specifico, occorre tener conto della fase di sviluppo dei paesi esportatori. Tali considerazioni tuttavia non dovrebbero incidere sulla decisione in merito all'opportunità di prendere provvedimenti di salvaguardia. Questa interpretazione è inoltre considerata conforme all'articolo 14 dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

È stato inoltre affermato che qualsiasi dazio o provvedimento analogo avrebbe effetti tali da eliminare lo spago brasiliano dal mercato comunitario oppure da provocare l'aumento dei prezzi a detrimento degli agricoltori comunitari.

L'argomentazione non può essere accolta in linea di massima, in quanto l'attuazione di provvedimenti di salvaguardia non intende escludere i prodotti importati dal mercato comunitario, ma unicamente eliminare il pregiudizio causato da importazioni effettuate a condizioni sleali. Non sono stati inoltre presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo la quale, nel caso in esame, un provvedimento volto ad eliminare il pregiudizio sia tale da escludere il prodotto brasiliano dal mercato della Comunità. I presunti incrementi dei costi per gli agricoltori derivanti da tali provvedimenti sono trascurabili rispetto alla corrispondente spesa complessiva. A questo proposito occorre rilevare che non sono state presentate osservazioni per conto degli utilizzatori del prodotto.

Pertanto, data la situazione particolarmente grave in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune nei confronti delle importazioni originarie del Brasile, almeno finché non sia stata completata la conversione dell'industria comunitaria dallo spago di sisal allo spago sintetico. Viste le conclusioni relative al pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie del Brasile, il pregiudizio sarebbe eliminato annullando la sottovalutazione dei prezzi che, secondo quanto è stato accertato, è pari al 9 % (vedi paragrafo 30).

Si è ritenuto inoltre opportuno mantenere in vigore gli attuali provvedimenti relativi alle importazioni originarie del Messico, in quanto in passato il produttore messicano ha esportato quantitativi rilevanti nella Comunità ed è tuttora in grado di riprendere tali forniture. Poiché il produttore/esportatore messicano non ha collaborato con la Commissione durante l'inchiesta, non esistono elementi tali da provare il contrario. Si considera pertanto che il rinnovo dell'impegno è nell'interesse della Comunità, dato che esso elimina la minaccia di pregiudizio.

F. Accettazione degli impegni (36) I produttori/esportatori brasiliani di spago per legare sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Pur sollevando obiezioni, principalmente nei confronti del metodo di calcolo del margine di dumping, si sono dichiarati disposti ad assumere impegni per quanto riguarda le loro esportazioni nella Comunità. La Commissione ha ritenuto accettabili le nuove condizioni degli impegni. L'inchiesta relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile può quindi essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping e compensativi.

Per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto originario del Messico, la Commissione è stata informata che la società Cordemex non intende denunciare l'impegno assunto nel 1977.

Nel comitato consultivo sono state sollevate obiezioni in merito,

DECIDE:

Art. 1

Sono accettati gli impegni assunti dalle seguenti società:

— Brascorda, João Pessoa (Paraíba)

— Cisaf, Natal (Río Grande do Norte)

— Cisal, João Pessoa (Paraíba)

— Cosibra, João Pessoa (Paraíba)

— Fibrasa, João Pessoa (Paraíba)

— Fisalplast, Salvador (Baía)

— Sisalana, Salvador (Baía)

— Stella Azzurra, Salvador (Baía)

nell'ambito dell'inchiesta antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago di sisal per legare, per macchine agricole, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 59.04-31, originarie del Brasile.

Art. 2

È rinnovata l'accettazione degli impegni offerti nel 1977 dalla società Cordemex (Messico) nell'ambito dell'inchiesta antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago di sisal per legare, per macchine agricole, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 59.04-31, originarie del Messico. Articolo 3

Le inchieste di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 sono chiuse.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER