DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1987 che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (87/182/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è opportuno proseguire l'azione degli strumenti comunitari di credito a favore degli investimenti allo scopo di rimediare alle insufficienze strutturali dell'apparato produttivo e di accentuare il ritmo di crescita economica onde invertire la preoccupante tendenza dell'occupazione;
considerando che le richieste di mutui dichiarate ammissibili dalla Commissione rappresentano più di due terzi dei prestiti autorizzati dal Consiglio con la decisione 83/200/CEE4;
considerando che, nell'ambito della presente decisione, occorre concentrare a favore delle piccole e medie imprese l'azione del nuovo strumento comunitario definita, da ultimo, dalla decisione 83/200/CEE;
considerando che tale azione contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità intesi alla riduzione delle disparità regionali;
considerando che è di fondamentale importanza, al fine di rafforzare il supporto tecnologico e la competitività industriale della Comunità, incoraggiare la capacità all'innovazione ed il dinamismo commerciale delle imprese;
considerando che gli investimenti che implicano l'applicazione delle nuove tecnologie e l'innovazione presentano, a causa delle loro caratteristiche, difficoltà particolari di finanziamento per le piccole e medie imprese;
considerando che è opportuno tener conto di questo fatto e prevedere modalità specifiche di intervento finanziario miranti in particolare ad estendere la base di finanziamento e a stimolare il conferimento di fondi propri da parte degli intermediari finanziari;
considerando che il nuovo strumento comunitario deve contribuire all'attuazione dei programmi mediterranei integrati;
considerando che è pertanto opportuno abilitare la Commissione a contrarre prestiti che le permettano di concedere mutui a concorrenza di un importo di 750 milioni di ECU in capitale;
considerando che la Banca europea per gli investimenti, in seguito denominata «Banca», si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione di tale azione e ad assumersi la responsabilità della gestione della tesoreria per l'esecuzione delle operazioni di mutuo, fermo restando che le procedure di controllo e di discarico sono esclusivamente quelle previste dallo statuto della Banca per l'insieme delle sue operazioni,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità economica europea, prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario, i quali permettano di accordare mutui a concorrenza di un importo di 750 milioni di ECU in capitale.
Art. 2
Il ricavato dei prestiti di cui all'articolo 1 è destinato, sotto forma di mutui, al finanziamento di progetti di investimento che contrbuiscano all'aggiustamento industriale ed alla competitività della Comunità, in particolare tramite l'impiego di nuove tecnologie e dell'innovazione.
Tali progetti, realizzati sul territorio della Comunità, devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori del finanziamento degli investimenti delle piccole e medie imprese nell'industria e negli altri settori produttivi tenendo conto, fra l'altro, dell'impatto regionale dei progetti e della necessità di combattere la disoccupazione.
Art. 3
La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei progetti conformemente alle priorità e alle linee direttrici seguenti:
— sono ammissibili i progetti di investimenti delle piccole e medie imprese nell'industria e negli altri settori produttivi, in particolare allo scopo di diffondere l'innovazione, le nuove tecnologie e di migliorare l'utilizzazione razionale dell'energia; priorità sarà data ai progetti delle piccole imprese;
— i progetti e la loro realizzazione devono essere conformi alle disposizioni del trattato e del diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, nonché alle norme, discipline e politiche comunitarie applicabili nei settori in questione.
Art. 4
I mutui sono accordati di norma con il concorso di intermediari finanziari. In casi limitati possono tuttavia essere accordati direttamente ai beneficiari.
A prescindere dalla procedura di concessione i mutui possono beneficiare di una dilazione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Possono altresì permettere di finanziare attivi immateriali direttamente connessi con gli investimenti in questione, quali brevetti, licenze, know how e spese di ricerca e sviluppo.
Se i mutui sono accordati con il concorso di un intermediario finanziario, quest'ultimo, con l'accordo della Banca, può offrire ad una impresa il finanziamento messo a sua disposizione sotto forma di mutuo o di conferimento di capitale. In entrambi i casi l'intermediario garantisce il servizio del mutuo e si assume il rischio ad esso connesso.
Art. 5
Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono espresse nelle stesse unità monetarie.
Le condizioni dei mutui riguardanti il rimborso del capitale, il tasso e il pagamento degli interessi sono quelle applicate dalla Banca, conformemente al suo statuto, per i mutui delle risorse proprie e sono fissate in maniera da coprire nel loro complesso i costi e le spese sostenuti per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni sia di assunzione che di erogazione dei prestiti.
Art. 6
Le condizioni di assunzione dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità, in base alle condizioni dei mercati dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata e dalle altre modalità finanziarie delle corrispondenti operazioni di mutuo. I fondi assunti in prestito sono affidati alla Banca che ne assume la gestione secondo modalità da convenire con la Commissione, a norma della convenzione di cooperazione di cui all'articolo 7.
I prestiti, allorché sono espressi, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro, possono essere conclusi soltanto con il consenso delle autorità competenti di tale Stato.
Art. 7
La Banca riceve un mandato per la concessione e l'amministrazione dei mutui in esecuzione della presente decisione. Il mandato forma oggetto di una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca. La Banca effettua le operazioni previste nel mandato a nome, per conto e a rischio della Comunità.
La Commissione decide, ai sensi dell'articolo 3, in merito all'ammissibilità dei progetti. Per i progetti oggetto di una decisione positiva della Commissione, la Banca si pronuncia sulla concessione e sulle condizioni dei mutui in conformità delle procedure previste dal proprio statuto e secondo i propri criteri abituali. Ai fini della concessione dei mutui previsti dalla presente decisione:
— le domande di mutuo sono trasmesse simultaneamente alla Commissione ed alla Banca, direttamento o tramite uno Stato membro,
— i contratti di finanziamento sono firmati dalla Commissione e dalla Banca,
— la Banca informa la Commissione circa la destinazione dei mutui.
Art. 8
La Commissione informa ogni sei mesi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al ritmo di utilizzazione dei prestiti.
A Tale scopo la Banca trasmette alla Commissione gli elementi necessari all'informazione completa del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 9
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle entrate ed alle spese connesse con la realizzazione delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti e presenta contemporaneamente una valutazione del funzionamento del nuovo strumento comunitario sotto tutti questi aspetti.
Art. 10
Il controllo finanziario e il controllo dei conti della Commissione sono effettuati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Le operazioni di concessione dei mutui e la gestione della tesoreria formano oggetto delle procedure di discarico previste dallo statuto della Banca per l'insieme delle sue operazioni ed esclusivamente di tali procedure.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS