diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente taluni formaggi (87/505/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente taluni formaggi, negoziato in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e approvato dal Consiglio con la decisione 69/352/CEE1, stabilisce, tra l'altro, limiti di peso per le forme standard di tali formaggi; che nel corso di consultazioni bilaterali si è giudicato opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, modificare i limiti di peso del formaggio Sbrinz, rivelatisi insufficienti;

considerando che conviene approvare l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo predetto,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente taluni formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. SIMONSEN