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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (87/593/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 et 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE2, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'accettazione degli allegati alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce in modo efficace a sviluppare e facilitare gli scambi internazionali di merci;

considerando che l'allegato E.5, relativo all'ammissione temporanea con riesportazione delle merci tal quali, può essere accettata dalla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di talune riserve per tener conto delle esigenze proprie dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato E.5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione temporanea con riesportazione delle merci tal quali, è accettato a nome della Comunità, con una riserva di ordine generale e con altre riserve relativamente alle norme 14 e 23 e delle prassi raccomandate 33, 37 e 38.

Il testo dell'allegato corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1, con le riserve di cui allo stesso articolo.