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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato F.3 alla convenzione inter- nazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (87/594/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, in conformità della decisione 75/199/CEE2, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'accettazione degli allegati alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce in modo efficace a sviluppare e facilitare gli scambi internazionali di merci;

considerando che l'allegato F.3 della suddetta convenzione, relativo alle formalità doganali applicabili ai viaggiatori, può essere accettato dalla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di talune riserve per tener conto delle esigenze proprie dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato F.3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo alle formalità doganali applicabili ai viaggiatori è accettato a nome della Comunità, con una riserva di ordine generale e con altre riserve relativamente alle norme 21, 38 e 44 e alla prassi raccomandata 45.

Il testo dell'allegato corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

cooperaì'Comunitàdell'all'1,articolo.

Per il ConsiglioIl PresidenteN. WILHJELM

ALLEGATO ALLEGATO F.3 ALLEGATO RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI DOGANALI APPLICABILI AI VIAGGIATORI

INTRODUZIONE Il notevole sviluppo dei viaggi internazionali ha avuto importanti ripercussioni sulle attività delle amministrazioni doganali, in quanto i viaggiatori, nonché le merci in loro possesso ed i mezzi di trasporto che essi utilizzano sono soggetti al controllo doganale durante i loro spostamenti.

È interesse tanto dei viaggiatori quanto delle autorità interessate facilitare la circolazione nei punti in cui si deve esercitare il controllo della dogana; tuttavia tale risultato non si dovrebbe ottenere a scapito degli altri compiti della dogana, cui compete in particolare tutelare gli interessi economici e fiscali del proprio paese, impedire le importazioni di prodotti proibiti e reprimere le altre infrazioni doganali.

Il presente allegato specifica le agevolazioni minime che si devono concedere ai viaggiatori e, al riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sulla raccomandazione formulata all'articolo 2 della convenzione.

L'allegato riguarda le agevolazioni doganali applicabili a tutti i viaggiatori, indipendentemente dal fatto che siano non residenti o residenti che partono o ritornano nel loro paese e dal mezzo di trasporto uitilizzato, nonché alle merci che detti viaggiatori trasportano sulla loro persona, nei bagagli o a bordo del mezzo di trasporto. Si applica anche ai loro mezzi di trasporto privati (autoveicoli stradali, battelli, aerei).

L'allegato si applica anche ai lavoratori frontalieri, ai membri di equipaggi e alle altre persone che attraversano spesso la frontiera. Tuttavia, queste ultime categorie di viaggiatori possono essere escluse dal beneficio di talune agevolazioni.

L'allegato non si applica invece ai vari controlli eseguiti talvolta dalla dogana per conto di altre autorità, quali i controlli all'immigrazione e quelli fitosanitari. Non riguarda neppure le persone che trasferiscono il proprio domicilio da un paese in un altro. DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intende: a)per «viaggiatore»:

1.

chiunque entri temporaneamente nel territorio di un paese in cui non abbia la residenza normale («non residente»), e 2.chiunque ritorni nel territorio di un paese in cui abbia la residenza normale dopo essersi recato temporaneamente all'estero («residente di ritorno nel proprio paese»).

Nota Chiunque soggiorni principalmente o permanentemente in un paese può essere considerato come avente colà la propria residenza normale. Tuttavia la nozione di residenza normale è disciplinata dalla legislazione nazionale;

b)per «mezzi di trasporto ad uso privato»: i veicoli stradali a motore (compresi i motocicli) ed i rimorchi, battelli, ed aeronavi, nonché i relativi pezzi di ricambio, accessori ed attrezzature normali, importati o esportati dall'interessato esclusivamente par uso personale, e non per il trasporto a titolo oneroso di persone né per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;

c)per «effetti personali»: tutti i beni, nuovi od usati di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze del viaggio, ad esclusione di qualunque bene importato o esportato a fini commerciali;

d)per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o imposizioni varie che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di beni, ad eccezione dei canoni e imposizioni il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

e)per «dazi e tasse all'esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o imposizioni varie che sono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione di beni, ad eccezione dei canoni e imposizioni il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

f)per «ammissione temporanea»: il regime doganale in applicazione del quale si possono ricevere nel territorio doganale, con sospensione dei dazi e tasse all'importazione, taluni beni importati per un determinato scopo e destinati ad essere riesportati, entro un termine stabilito, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento a causa dell'uso che ne è stato fatto;

g)per «garanzia»: ciò che assicura a soddisfazione dell'amministrazione doganale l'esecuzione di una obbligazione nei suoi riguardi;

h)per «controllo doganale»: l'insieme delle misure prese per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che le autorità doganali hanno il compito di applicare.

PRINCIPI 1.Norma Le agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori sono disciplinate dalle disposizioni del presente allegato.

2.

Norma La legislazione nazionale stabilisce le condizioni da soddisfare e le formalità doganali da espletare ai fini dello sdoganamento dei beni in possesso dei viaggiatori e dei mezzi di trasporto che essi utilizzano per uso privato.

DISPOSIZIONI GENERALI 3.Norma Le autorità doganali designano gli uffici doganali nei quali si possono espletare le formalità doganali relative ai viaggiatori. Esse fissano il luogo, la competenza e l'orario di apertura di detti uffici tenendo conto della situazione geografica e del volume del traffico di viaggiatori.

Note 1)I suddetti uffici doganali possono trovarsi alla frontiera o all'interno del paese (ad esempio, in un aeroporto o in una stazione ferroviaria importante).

2. In taluni casi, i viaggiatori possono espletare tutte le formalità doganali necessarie a bordo dei treni internazionali, delle navi traghetto, delle navi da crociera.

3. Un altro metodo per accelerare il controllo doganale dei viaggiatori consiste nel prendere, nel paese di partenza, misure atte a facilitare ulteriormente lo sdoganamento.

4. Prassi raccomandata Su richiesta preventiva dell'interessato, e per motivi ritenuti validi dalla autorità doganali, dette autorità dovrebbero autorizzare, se l'organizzazione amministrativa lo consente, l'espletamento delle formalità doganali relative ai viaggiatori in luoghi diversi dagli uffici doganali all'uopo designati, accollandone le eventuali spese all'interessato.

5. Norma I principali uffici doganali nei quali possono essere espletate le formalità doganali relative ai viaggiatori sono aperti ininterrottamente quando le necessità del traffico lo richiedono oppure in determinate ore in cui normalmente transitano i viaggiatori.

6.

Prassi raccomandata Qualora uffici doganali corrispondenti siano situati sulla frontiera comune, le autorità doganali dei paesi interessati dovrebbero coordinare la competenza e l'orario di apertura di detti uffici.

Nota In taluni casi, alle frontiere comuni i controlli sono effetuati congiuntamente, in quanto gli uffici doganali dei paesi in causa si trovano nello stesso luogo e a volte nello stesso edificio.

7. Norma Le autorità doganali, fatto salvo il loro diritto di esercitare un controllo doganale sistematico di tutti i viaggiatori normalmente effettuano tale controllo solo su base selettiva o per sondaggio.

8. Norma La perquisizione personale dei viaggiatori a fini doganali èeseguita in casi eccezionali e quando vi sono motivi fondati di sospettare contrabbando o altre infrazioni.

9. Norma I viaggiatori che si spostano a bordo di veicoli stradali o per ferrovia sono autorizzati, sia in arrivo che in partenza, ad espletare tutte le formalità doganali necessarie senza essere sistematicamente tenuti a lasciare il mezzo di trasporto utilizzato.

10. Prassi raccomandata Nei principali aeroporti internazionali, per il controllo dei viaggiatori in arrivo e dei loro bagagli dovrebbe essere utilizzato il sistema del doppio circuito, descritto all'appendice I del presente allegato.

11. Prassi raccomandata Nei porti marittimi internazionali dove è opportuno farlo, in particolare in quelli dove attraccano le navi passeggeri che effettuano brevi tragitti in mare (ad esempio, per i servizi regolari di navi traghetto), per il controllo dei viaggiatori in arrivo, dei loro bagagli e dei veicoli stradali ad uso privato, si dovrebbe utilizzare il sistema del doppio circuito descritto all'appendice II del presente allegato.

12. Norma Le agevolazioni doganali previste dal presente allegato sono accordate ai viaggiatori indipendentemente dalla loro nazionalità.

13.

Prassi raccomandata Indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, non dovrebbe essere richiesto, a fini doganali, un elenco dei viaggiatori o dei rispettivi bagagli.

Nota Tale disposizione non vieta alla dogana di chiedere informazioni sul numero di viaggiatori che si trovano a bordo di un determinato mezzo di trasporto, all'arrivo o alla partenza.

14.

Norma I viaggiatori sono autorizzati ad effettuare una dichiarazione verbale per le merci che li accompagnano. Tuttavia, la dogana può esigere una dichiarazione scritta per le merci trasportate dai viaggiatori quando costituiscono una importazione o un'esportazione commerciale o quando il loro valore o la quantità eccede i limiti fissati dalla legislazione nazionale.

Nota La dichiarazione scritta prevista nella presente norma può essere la dichiarazione normalmente richiesta per l'immissione in consumo delle merci o una dichiarazione di merci semplificata. La dogana può richiedere, invece della dichiarazione scritta, la produzione di una fattura commerciale o di un altro documento commerciale.

15.

Norma Nei casi in appresso, le merci trasportate dai viaggiatori sono depositate o trattenute alle condizioni fissate dalle autorità doganali in attesa di essere sdoganate secondo il regime doganale appropriato, di essere riesportate o di ricevere qualunque altra destinazione conforme alla legislazione nazionale:

-a richiesta del viaggiatore;

-quando le merci in causa non possono essere immediatamente sdoganate;

-quando le altre disposizioni del presente allegato non sono ad esse applicabili.

16.

Norma I bagagli non accompagnati (ossia i bagagli che arrivano o che partono prima o dopo il viaggiatore) sono doganati secondo la procedura applicabile ai bagagli accompagnati o secondo un'altra procedura doganale semplificata.

Note 1)Le franchigie dai dazi e tasse all'importazione accordate ai beni, salvo gli effetti personali, contenuti nei bagagli accompagnati non si applicano necessariamente ai beni contenuti nei bagagli non accompagnati.

2. Quando è chiesta l'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione dei beni che si trovano nei bagagli che non accompagnano il viaggiatore, le autorità doganali possono richiedere la prova che la persona interessata proviene effettivamente dall'estero.

3. Le disposizioni enunciate all'appendice III del presente allegato possono fornire indicazioni utili sul regime doganale da applicare ai bagagli registrati trasportati per ferrovia.

17. Norma Lo sdoganamento dei bagagli che non accompagnano il viaggiatore deve poter essere effettuato da una persona diversa dal viaggiatore.

18.

Prassi raccomandata Alle merci dichiarate per l'immissione in consumo si dovrebbe applicare un sistema di tassazione forfettaria per le agevolazioni applicabili ai viaggiatori, purché non si tratti di un'importazione di tipo commerciale e purché il valore o la quantità complessiva delle merci non superi i limiti fissati dalla legislazione nazionale. Il sistema di tassazione forfettaria:

-dovrebbe comprendere aliquote che coprano tutte le categorie di dazi e tasse all'importazione;

-non dovrebbe privare le merci del beneficio delle agevolazioni di ammissione in franchigia loro applicabili in virtù di altre disposizioni;

-dovrebbe consentire che alle merci siano applicate, se il viaggiatore ne fa domanda, le aliquote di dazi e tasse all'importazione normalmente esigibili; in tal caso tuttavia le autorità doganali possono esigere che tutte le merci soggette a dazi e tasse all'importazione vengano tassate in tal modo;

-non dovrebbe escludere la possibilità che le autorità doganali fissino aliquote speciali per le merci soggette a forti tasse o anche di escludere talune merci da detto sistema.

Nota In generale si considera che un'importazione non sia commerciale quando è occasionale e riguarda esclusivamente merci destinate ad essere utilizzate o consumate a titolo personale dal viaggiatore o dalla sua famiglia, o a essere offerte in regalo nel paese di destinazione, e la cui natura o quantità non lasci supporre che sono importate a scopi commerciali.

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ENTRATA a)Non residenti 19.Norma Gli effetti personali dei non residenti sono oggetto di ammissione temporanea. Salvo per i beni che danno luogo a dazi e tasse all'importazione elevati, gli effetti personali sono ammessi al beneficio di detto regime senza documento né garanzia.

20.

Norma Oltre agli abiti, agli articoli da toeletta e agli altri oggetti aventi manifestamente carattere personale, sono considerati effetti personali i seguenti oggetti:

-gioeilli personali;

-apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole e di accessori;

-proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme ad una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole;

-binocoli;

-strumenti musicali portatili;

-grammofoni portatili con dischi;

-apparecchi portatili di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i dittafoni con relativi nastri;

-apparecchi radioriceventi portatili;

-televisori portatili;

-macchine da scrivere portatili;

-calcolatrici portatili;

-carrozzelle;

-sedie a rotelle per invalidi;

-apparecchi ed attrezzature sportive quali tende e altro materiale da campeggio, articoli da pesca, attrezzatura alpinistica, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe o kayak di una lunghezza inferiore a metri 5,5, sci, racchette da tennis.

21. Norma Oltre ai beni consumabili, per i quali sono fissate quantità massime per l'ammissione in franchigia da dazi e tasse all'importazione, i non residenti sono autorizzati ad importare in frachigia da dazi e tasse all'importazione merci assolutamente prive di carattere commerciale ed il cui valore globale non supera i 75 DSP. Tale importo potrà tuttavia essere ridotto per le persone di età inferiore ai 15 anni o che attraversano la frontiera frequentemente. Note 1)Le agevolazioni previste dalla presente norma possono essere subordinate alla condizione che le merci siano destinate ad essere utilizzate o consumate a titolo personale dal viaggiatore o dalla sua famiglia o ad essere offerte in regalo e che si trovino nei suoi bagagli accompagnati o siano trasportate sulla sua persona o nei suoi bagagli a mano.

2. I non residenti che si limitano a transitare nel paese possono beneficiare di agevolazioni maggiori.

22.

Norma Per quanto riguarda i tabacchi, i vini, le bevande alcoliche e i profumi, i non residenti possono importare in franchigia le seguenti quantità:

a)200 sigarette, o 50 sigari o 250 g di tabacco o un assortimento di detti prodotti fino a 250 g;

b)due litri di vino e un litro di alcolici;

c)un quarto di litro d'acqua di toeletta e 50 g di profumo.

Le agevolazioni previste per i tabacchi e le bevande alcoliche possono essere tuttavia riservate alle persone di una determinate età e possono essere negate o accordate soltanto per quantità ridotte alle persone che attraversano spesso la frontiera (ad esempio persone che risiedono nelle vicinanze della frontiera, lavoratori frontalieri, autisti di professione e membri di equipaggi di trasporti internazionali).

Nota Le agevolazioni previste dalla presente norma possono essere subordinate alla condizione che i prodotti siano destinati al consumo personale del viaggiatore o della sua famiglia o ad essere offerti in regalo nel paese di destinazione e che si trovino nei suoi bagagli accompagnati o siano trasportati sulla sua persona o nei suoi bagagli a mano.

23. Norma Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per gli effetti personali dei non residenti, l'ammontare della garanzia che si deve eventualmente fornire non può eccedere l'importo dei dazi e tasse esigibili all'importazione.

24. Prassi raccomandata Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per gli effetti personali dei non residenti, le parti contraenti alla convezione doganale sul Carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, dovrebbero accettare i Carnet ATA invece dei documenti doganali nazionali ed a garanzia dei dazi e tasse all'importazione.

25. Norma Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per gli effetti personali dei non residenti, il periodo di ammissione temporanea è determinato in considerazione della durata del soggiorno del viaggiatore nel paese senza che esso possa eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.

26. Norma A richiesta del viaggiatore, le autorità doganali, e per motivi ritenuti validi, possono prorogare il periodo di ammissione temporanea inizialmente fissato.

27. Norma Le merci in ammissione temporanea possono essere riesportate attraverso un ufficio doganale diverso da quello di importazione.

28.

Norma I non residenti beneficiano dell'ammissione temporanea per quanto riguarda i loro mezzi trasporto ad uso privato.

Nota L'ammissione temporanea può anche essere accordata per gli animali ed i veicoli senza motore utilizzati da non residenti come mezzi di trasporto.

29. Norma Il carburante contenuto nei serbatoi di cui è normalmente provvisto il mezzo di trasporto è ammesso in franchigia dei dazi e tasse all'importazione.

30. Norma Le agevolazioni accordate per i mezzi di trasporto ad uso privato si applicano tanto ai mezzi di trasporto appartenenti ai non residenti quanto a quelli presi a noleggio o a prestito, sia che arrivano contemporaneamente al viaggiatore sia che vengano introdotti prima o dopo il suo arrivo.

31. Prassi raccomandata Le autorità doganali non dovrebbero richiedere né documenti doganali né garanzie per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti.

32. Prassi raccomandata Qualora siano richiesti documenti doganali o garanzie, per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti, le autorità doganali dovrebbero accettare le garanzie e i documenti internazionali uniformati, come quelli che sono previsti ad esempio nella convenzione doganale sul Carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, nella convenzione doganale di New York relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (4 giugno 1954), e nella convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato delle imbarcazioni da diporto e delle aeronavi (18 maggio 1956).

33. Norma Il termine di ammissione temporanea generalmente applicabile ai mezzi di trasporto per uso privato dei non residenti non è inferiore a sei mesi.

34. Norma Le autorità doganali, a richiesta dell'interessato e per motivi ritenuti validi, possono prorogare il termine di ammissione temporanea inizialmente fissato.

35. Norma I pezzi di ricambio necessari per riparare un mezzo di trasporto ad uso privato che si trova temporaneamente nel paese beneficiano dell'ammissione temporanea.

36.

Prassi raccomandata Le autorità doganali non dovrebbero esigere dai non residenti la riesportazione dei loro mezzi di trasporto ad uso privato o dei loro effetti personali che sono gravemente danneggiati o distrutti in seguito ad incidente o a forza maggiore purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

b)Residenti di ritorno nel proprio paese 37.Norma I residenti di ritorno nel proprio paese sono autorizzati a reimportare in franchigia dei dazi e tasse all'importazione tutti gli oggetti precedentemente esportati al momento di lasciare il paese e che vi si trovavano in libera circolazione.

38.

Norma Oltre ai prodotti consumabili, per i quali sono fissate quantità massime per l'ammissione in franchigia da dazi e tasse all'importazione, i residenti che rientrano nel loro paese sono autorizzati ad importare in franchigia da dazi e tasse di importazione merci assolutamente prive di carattere commerciale ed il cui valore globale non supera i 75 DSP. Tale importo potrà tuttavia essere ridotto per le persone di età inferiore ai 15 anni o che attraversano la frontiera frequentemente.

Nota Le agevolazioni previste dalla presente norma possono essere subordinate alla condizione che i beni siano destinati ad essere utilizzati o consumati a titolo personale dal viaggiatore o dalla sua famiglia o ad essere offerti in regalo nel paese e che si trovino nei suoi bagagli accompagnati o siano trasportati sulla sua persona o nei suoi bagagli a mano.

39.

Norma Per quanto riguarda i tabacchi, i vini, le bevande alcoliche ed i profumi, i residenti di ritorno nel loro paese possono importare in franchigia dei dazi e tasse all'importazione le seguenti quantità:

a)200 sigarette o 50 sigari, o 250 g di tabacco, o un assortimento dei suddetti prodotti fino a 250 g;

b)due litri di vino e un litro di alcolici;

c)un quarto di litro d'acqua di toeletta e 50 g di profumo.

Le agevolazioni previste per i tabacchi e le bevande alcoliche possono tuttavia essere riservate alle persone di una determinata età, e possono essere negate, o accordate solo per quantità ridotte, alle persone che attraversano spesso la frontiera (ad esempio, persone che risiedono nelle vicinanze della frontiera, lavoratori frontalieri, autisti di professione e membri di equipaggi di trasporti internazionali).

Nota Le agevolazioni previste dalla presente norma possono essere subordinate alla condizione che i prodotti siano destinati al consumo personale del viaggiatore o della sua famiglia o ad essere offerti in regalo nel paese e si trovino nei suoi bagagli accompagnati o siano trasportati sulla sua persona o nei suoi bagagli a mano.

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA PARTENZA 40.Norma Le formalità doganali applicabili ai viaggiatori che lasciano il paese devono essere più semplici possibile e, se del caso, anche totalmente soppresse.

Nota È possibile che sia necessario espletare delle formalità doganali, soprattutto per ottenere l'esenzione o il rimborso dei dazi e tasse interne.

41. Norma I viaggiatori sono autorizzati ad esportare merci a fini commerciali, purché si conformino alle formalità necessarie e paghino dazi e tasse all'esportazione eventualmente esigibili.

42.

Norma A richiesta di un residente che lascia il paese, le autorità doganali prendono le necessarie misure di identificazione di taluni articoli quando detta formalità può facilitarne la reimportazione in franchigia.

Nota Le misure normalmente prese a questo riguardo consistono nel prender nota degli elementi che consentono di identificare gli articoli, rilevandone la denominazione o i marchi, i numeri o altre indicazioni che figurano permanentemente sui medesimi, o nell'apporre segni di identificazione o sigilli doganali.

43. Norma Per quanto riguarda gli effetti personali ed i mezzi di trasporto ad uso privato appartenenti ai residenti che lasciano il paese, il regime di esportazione temporanea scortato da documenti doganali è imposto unicamente in casi eccezionali.

44. Norma Al momento della riesportazione, è data quietanza di ogni garanzia costituita da non residenti per merci ammesse temporaneamente, indipendentemente dall'ufficio doganale in cui si effettua la riesportazione.

45.

Prassi raccomandata Se la garanzia è stata costituita sotto forma di deposito in denaro, il rimborso dovrebbe poter essere effettuato dall'ufficio di riesportazione, anche se è diverso da quello di entrata.

VIAGGIATORI IN TRANSITO 46.Norma I viaggiatori in transito che non lasciano la zona di transito non sono soggetti ad alcun controllo doganale.

Nota Tale disposizione non impedisce alla dogana di esercitare una vigilanza generale nelle zone di transito e di prendere le misure necessarie qualora si sospetti un'infrazione doganale.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE AGEVOLAZIONI DOGANALI APPLICABILI AI VIAGGIATORI 47.Norma Le autorità doganali provvedono affinché ogni interessato possa procurarsi, senza difficoltà, tutte le informazioni utili in merito alle agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori.

48.

Norma Le informazioni relative alle esenzioni dai dazi e tasse di cui beneficiano i viaggiatori e le formalità doganali da espletare sono comunicate, su richiesta, ai viaggiatori prima della partenza dal proprio paese o, per quanto possibile, durante il viaggio.

Note 1)Le suddette informazioni possono essere comunicate ai viaggiatori a bordo di navi, aerei e treni internazionali.

2. Tali informazioni possono essere comunicate ai viaggiatori anche mediante opuscoli o opportunamente affisse nei punti d'arrivo e di partenza.

49.

Prassi raccomandata Le informazioni relative alle agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori dovrebbero essere stampate nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese, e in qualsiasi altra lingua ritenuta utile.

APPENDICE I Disposizioni concernenti il sistema del doppio circuito per il controllo dei viaggiatori ed dei loro bagagli che arrivano per via aerea

Il sistema del doppio circuito o sistema rosso/verde è un controllo doganale semplificato che permette alle autorità doganali di accelerare il flusso dei viaggiatori negli aeroporti internazionali e di far fronte, in condizioni soddisfacenti, all'incremento del numero di viaggiatori senza nuocere all'efficacia del controllo e senza dover aumentare il personale addetto. Tale sistema non è necessariamente incompatibile con l'esercizio di altri controlli, come il controllo dei cambi, a meno che le circostanze non richiedano la verifica completa di tutti i viaggiatori e dei loro bagagli. Il sistema del doppio circuito funziona nel modo seguente:

1.

I viaggiatori possono optare tra due circuiti:

a)l'uno (circuito verde) per i viaggiatori privi di merci o che hanno unicamente merci ammissibili in franchigia dei dazi e tasse all'importazione e che non sono soggette a divieti o restrizioni all'importa-zione;

b)l'altro (circuito rosso) per i viaggiatori che non soddisfano tali condizioni.

2.

Ogni circuito è chiaramente e distintamente segnalato in modo che i viaggiatori possano optare, facilmente e consapevolmente, per uno di essi. Le principali caratteristiche di tale segnalazione sono le seguenti:

a)per il circuito di cui al paragrafo 1, lettera a): simbolo color verde, di forma ottagonale regolare, recante la scritta «Nulla da dichiarare» («Nothing to declare»);

b)per il circuito di cui al paragrafo 1, lettera b): simbolo color rosso, di forma quadrata, recante la scritta «Merci da dichiarare» («Goods to declare»).

Inoltre nell'indicazione dei circuiti deve figurare la parola «Dogana» («Customs»).

3. Le scritte di cui al paragrafo 2 sono redatte in francese e/o in inglese ed in ogni altra lingua ritenuta utile nell'aeroporto in questione.

4.

I viaggiatori devono essere informati a sufficienza per poter scegliere tra i due circuiti. All'uopo è importante che:

a)i viaggiatori siano informati sul funzionamento del sistema e sul genere e le quantità di merci che possono avere con sé per prendere il circuito verde. A ciò si può provvedere sia con manifesti o cartelloni disposti nei locali aeroportuali, sia attraverso opuscoli messi a disposizione del pubblico negli stessi locali o distribuiti dalle agenzie di turismo, dalle compagnie aeree e da altri enti interessati;

b)l'itinerario che porta ai circuiti deve essere segnalato in modo visibile.

5. I circuiti si trovano al di là della zona di consegna dei bagagli affinché i viaggiatori siano in possesso di tutti i loro bagagli al momento di optare per il circuito da utilizzare. Inoltre tali circuiti sono sistemati in modo che il flusso dei viaggiatori fra la zona di consegna dei bagagli e l'uscita dell'aeroporto sia il più diretto possibile.

6. La distanza tra la zona di consegna dei bagagli e l'entrata dei circuiti deve essere tale da permettere ai viaggiatori di optare per un circuito e di immettervisi senza creare congestioni.

7.

I viaggiatori che hanno optato per il circuito verde non devono espletare nessun'altra formalità doganale a meno che non siano oggetto di un controllo per sondaggio. Nel circuito rosso i viaggiatori espletano le formalità richieste dalla dogana.

APPENDICE II Disposizioni relative al sistema del doppio circuito per il controllo dei viaggiatori, dei loro bagagli e dei loro veicoli che arrivano per via marittima

Il sistema del doppio circuito o sistema rosso/verde è un controllo doganale semplificato dei viaggiatori, dei loro bagagli e dei loro veicoli che arrivano per via marittima. Siffatto sistema può essere istituito principalmente per il controllo dei viaggiatori che effetuano brevi traversate marittime (ad esempio quelli che utilizzano servizi regolari di traghetto). Contribuisce ad accelerare il flusso dei viaggiatori nei porti marittimi internazionali e permette alle autorità doganali di far fronte, in condizioni soddisfacenti, all'aumento del numero di viaggiatori senza nuocere all'efficacia del controllo e senza dover aumentare il personale addetto. Il sistema del doppio circuito non è necessariamente incompatibile con altri tipi di controlli, come il controllo dei cambi o quello dei certificati internazionali di assicurazione per veicoli, salvo che le circostanze non richiedano la completa verifica di tutti i viaggiatori e dei loro bagagli o veicoli. Il sistema del doppio circuito funziona nel modo seguente:

1.

I viaggiatori, accompagnati o meno dai loro veicoli, possono optare fra i due circuiti:

a)uno (circuito verde) per i viaggiatori privi di merci o che hanno soltanto merci ammissibili in franchigia dei dazi e tasse all'importazione e che non sono soggette a divieti o restrizioni all'importazione;

b)l'altro (circuito rosso) per i viaggiatori che non soddisfano tali condizioni.

2.

Ogni circuito è chiaramente e distintamente segnalato in modo che i viaggiatori possano optare facilmente e consapevolmente per uno di essi. Essi sono contraddistinti come segue:

a)per il circuito di cui al paragrafo, lettera 1 a): simbolo colore verde, di forma ottagonale regolare recante al scritta «Nulla da dichiarare» («Nothing to declare»);

b)per il circuito di cui al paragrafo 1, lettera b): simbolo colore rosso, di forma quadrata recante la scritta «Merci da dichiarare» («Goods to declare»).

Inoltre, nell'indicazione dei circuiti deve figurare la parola «Dogana» («Customs»).

3. Le scritte di cui al paragrafo 2 sono redatte in francese e/o in inglese, ed in ogni altra lingua ritenuta necessaria.

4.

Per quanto riguarda i viaggiatori che viaggiano sui loro veicoli, per facilitare lo smistamento di detti veicoli tra i due circuiti e la procedura di sdoganamento, possono essere distribuiti, al conducente di ogni veicolo, contrassegni di colore rosso o verde aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2 lettere a) e b) affinché egli le apponga sul parabrezza del veicolo:

a)il contrassegno verde, se il veicolo e le merci in esso contenute, comprese quelle che appartengono ai passeggeri o portate dai medesimi, possono essere ammessi senza formalità doganali e non esistono nei loro riguardi divieti o restrizioni all'importazione;

b)il contrassegno rosso, in tutti gli altri casi.

5.

I viaggiatori devono essere sufficientemente informati per poter optare fra i due circuiti ed, eventualmente, fra i contrassegni rosso o verde. Allo scopo è importante che:

a)i viaggiatori siano informati sul funzionamento del sistema e sul generere e la quantità di merci che possono detenere qualora optino per il circuito verde. Tali indicazioni possono essere fornite sia mediante cartelloni o tabelloni disposti negli impianti portuali, sia attraverso opuscoli messi a disposizione del pubblico nel porto d'imbarco o a bordo della nave, oppure distribuiti dalle agenzie di turismo, dalle compagnie di navigazione e da altri enti interessati;

b)i contrassegni rosso o verde di cui al paragrafo 4, qualora si debbano utilizzare, vengano distribuiti al conducente di ogni veicolo prima del suo arrivo al porto di destinazione;

c)l'itinerario verso i circuiti sia chiaramente indicato.

6. I circuiti sono situati al di là della zona di consegna dei bagagli affinché i passeggeri siano in possesso di tutti i bagagli al momento di optare per uno dei circuiti. Inoltre, i circuiti sono situati in modo che il flusso dei viaggiatori verso le uscite del porto marittimo sia il più diretto possibile.

7. La distanza fra la nave o la zona di consegna dei bagagli e l'entrata dei circuiti deve essere tale da consentire ai viaggiatori di optare per un circuito e immettervisi senza provocare congestioni.

8. I viaggiatori che hanno optato per il circuito verde non devono espletare alcun'altra formalità doganale a mono che non siano oggetto di un controllo per sondaggio. Nel circuito rosso, i viaggiatori espletano tutte le formalità richieste dalle dogana.

9.

Si può ritenere che un sistema a corsia unica ma con la possibilità di dirigere i veicoli con il contrassegno rosso o quelli scelti per una verifica per sondaggio verso una determinata area di parcheggio, soddisfi le condizioni richieste dal sistema del doppio circuito.

APPENDICE III Disposizioni riguardanti il regime doganale applicabile ai bagagli registrati trasportati per ferrovia L'inoltro rapido ed efficace dei bagagli registrati trasportati per ferrovia può essere facilitato mediante l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Per accelerare l'espletamento delle formalità doganali, al momento della registrazione dei bagagli da parte dei servizi ferroviari, i viaggiatori possono compilare una dichiarazione il cui modello figura in allegato (o una forma opportunamente adattata e riconosciuta di tale modello).

2. Allo scopo di stimolare i viaggiatori a ricorrere a detta procedura, che offre alla dogana garanzie maggiori, le autorità doganali collegano all'utilizzazione della dichiarazione scritta reali vantaggi.

3. La dichiarazione è presentata dai servizi ferroviari alle autorità doganali dei paesi di partenza e di destinazione qualora lo richiedano.

4. La dichiarazione scritta ha lo stesso valore e gli stessi effetti della dichiarazione normalmente richiesta ai viaggiatori.

5. Le autorità doganali rinunciano per quanto possibile alla verifica del contenuto dei bagagli accompagnati da una dichiarazione scritta.

6. Le autorità doganali, non appena è attraversata la frontiera, provvedono a rilasciare la maggior parte possibile dei bagagli registrati accompagnati dalla dichiarazione scritta che non devono essere oggetto di una verifica o di un qualsiasi altro controllo, allo scopo di metterli immediatamente a disposizione dei servizi ferroviari per il loro inoltro a destinazione.

7. I bagagli selezionati dalle autorità doganali per essere sottoposti ad una verifica o ad un altro controllo, devono essere verificati o controllati nell'ufficio doganale più vicino al luogo di destinazione del viaggiatore. All'uopo è necessario che il numero di uffici doganali abilitati allo sdoganamento dei bagagli registrati sia il più elevato possibile.

8. I bagagli non devono essere trattenuti alla frontiera se non in casi del tutto eccezionali, ad esempio infrazioni o serie presunzioni di frode.

9. Le autorità doganali sono libere di prendere tutti i provvedimenti di controllo che reputano necessari allo scopo di prevenire abusi.

10. Affinché i viaggiatori possano disporre più facilmente dei loro bagagli, deve essere rafforzata la collaborazione fra le autorità doganali ed i servizi ferroviari, in particolare articolando gli orari in cui può essere effettuato lo sdoganamento dei bagagli.

11.

Deve essere prevista la possibilità di affidare ai servizi ferroviari la responsabilità di controllare l'esattezza della dichiarazione scritta, in particolare quando il rilascio dei bagagli registrati è chiesto al di fuori dell'orario di apertura degli uffici doganali o in una stazione non servita dalla dogana.

(64 =) Blockhoehe betraegt Cicero Blockhoehe stimmt = Cicero und PunktDer Block ist Punkt zu kleinDer Block ist Punkt zu hoch >SPAZIO PER TABELLA>