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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (88/355/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE2, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce, in modo efficace, a sviluppare e ad agevolare gli scambi internazionali di merci;

considerando che la Comunità può accettare l'allegato B.2 relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo;

considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di alcune riserve per tener conto delle necessità proprie dell'unione doganale e dell'attuale stato di armonizzazione della normativa doganale,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo è accettato, a nome della Comunità, con una riserva di carattere generale e con riserve nei confronti delle norme 3, 21, 28 e 34 delle pratiche raccomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 e 35.

Il testo dell'allegato B.2 corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1 con le riserve di cui al suddetto articolo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN