DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 sull'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.4 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (88/356/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE2, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;
considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce efficacemente allo sviluppo ed all'agevolazione degli scambi internazionali di merci;
considerando che l'allegato E.4 riguardante il regime del rimborso (drawback) può essere accettato dalla Comunità;
considerando che tuttavia è opportuno corredare questa accettazione con talune riserve per tener conto delle esigenze proprie all'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,
DECIDE:
Art. 1
L'allegato E.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, riguardante il regime del rimborso (drawback) è accettato a nome della Comunità, con una riserva d'ordine generale ed una riserva nei confronti della norma 5.
Il testo dell'allegato E.4, corredato delle riserve, è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1, con le riserve indicate nel suddetto articolo.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN