diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 sull'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E.4 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (88/356/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE2, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce efficacemente allo sviluppo ed all'agevolazione degli scambi internazionali di merci;

considerando che l'allegato E.4 riguardante il regime del rimborso (drawback) può essere accettato dalla Comunità;

considerando che tuttavia è opportuno corredare questa accettazione con talune riserve per tener conto delle esigenze proprie all'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

Art. 1

L'allegato E.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, riguardante il regime del rimborso (drawback) è accettato a nome della Comunità, con una riserva d'ordine generale ed una riserva nei confronti della norma 5.

Il testo dell'allegato E.4, corredato delle riserve, è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1, con le riserve indicate nel suddetto articolo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN