DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1988 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte nella Comunità dalla Konica Business Machines Manufacturing GmbH (89/116/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CECOM, il Committee of European Copier Manufactures, a nome dei produttori di fotocopiatrici a carta comune (PPC) la cui produzione complessiva rappresenta una parte notevole della produzione comunitaria nel settore. La denuncia conteneva elementi sufficienti a provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone2, alcune società effettuavano l'assemblaggio delle macchine nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, e, previe consultazioni, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in merito all'assemblaggio di fotocopiatrici nella Comunità, da parte di ditte aventi un legame o associate a produttori giapponesi, le cui importazioni nella Comunità sono soggette ad un dazio antidumping definitivo; le ditte sopra indicate sono le seguenti:
- Canon Bretagne SA (Francia) - Canon Glessen GmbH (Germania) - Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Germania) - Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Germania) - Matsushita Business Machine (Europa) GmbH (Germania) - Olivetti-Canon Industriale SpA (Italia) - Ricoh (UK) Products Ltd (Regno Unito) - Sharp Electronics (UK) Ltd (Regno Unito) - Toshiba Systèmes (Francia) SA.
B. Risultati dell'inchiesta2 Dall'inchiesta è risultato che la Sharp Electronics (UK) Ltd non ha assemblato o prodotto PPC nella Comunità nel periodo dell'indagine e che la Canon Glessen GmbH e l'Olivetti-Canon SpA hanno utilizzato, come richiesto, il 40 % di parti non giapponesi nello stesso periodo. I dazi antidumping non sono stati pertanto estesi alle PPC assemblate nella Comunità da queste due società. Inoltre la Canon Bretagne SA, la Firma Develop Dr. Eisbein GmbH e la Ricoh (UK) Products Ltd hanno offerto, nel corso della procedura, gli impegni che sono stati accettati dalla Commissione con la decisione 88/519/CEE4.
Per tutte le altre società esaminate, e tenuto conto delle circostanze di ogni singolo caso, il regolamento (CEE) n. 3205/885 ha esteso il dazio antidumping imposto a norma del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio6 alle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità da tali società.
C. Impegni4 Successivamente, la Matsushita Business Machine (Europa) GmbH e la Toshiba Systèmes (Francia) SA hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione7; e, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3205/88 è stato opportunamente modificato8. Anche la Konica Business Machines Manufacturing GmbH ha ora offerto un impegno. Effettuate le verifiche presso quest'ultima società, la Commissione ha constatato che l'impegno non giustificava l'estensione, a norma del regolamento (CEE) n. 3205/88, del dazio antidumping alle PPC assemblate nella Comunità. Dato l'impegno offerto, dati i risultati della verifica e previa consultazione, secondo la Commissione i cambiamenti nell'approvvigionamento di parti e materiali, nonché le garanzie in merito al futuro approvvigionamento ed altri aspetti dell'assemblaggio o della produzione nella Comunità giustificano l'accettazione dell'impegno.
Il Consiglio ha pertanto abrogato il regolamento (CEE) n. 3205/88 che estendeva il dazio a fotocopiatrici assemblate o prodotte nella Comunità, tra l'altro, dalla Konica Business Machines Manufacturing GmbH,
DECIDE:
Art. unico
Gli impegni offerti dalla Konica Business Machines Manufacturing GmbH in relazione a fotocopiatrici a carta comune, che includono il sistema ottico (corrispondenti ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00), immesse in commercio nella Comunità dopo essere state assemblate nella Comunità dalla Konica Business Machines Manufacturing GmbH, sono accettati.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione