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dec. 89/172/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 380, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 812/86, del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a dieci ed i nuovi Stati membri o tra i nuovi Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, consultati gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 812/86,

A. PROCEDURA In un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato, previa consultazione degli Stati membri, l'apertura di una procedura antidumping concernente le importazioni in Spagna di cloruro di colina provenienti dal Belgio.

Trattasi del cloruro di colina liquido, al 75 %, del codice NC 2923 10 10, fabbricato ed esportato verso la Spagna dalla società Union chimique belge SA ed importato in Spagna dalla società spagnola Indukern SA.

Questa procedura si basava su una denuncia secondo la quale le esportazioni di cloruro di colina dal Belgio verso la Spagna avvenivano a prezzi di dumping, recando così pregiudizio ad un determinato settore dell'economia spagnola. La denuncia era fondata sull'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 812/86.

La denuncia era stata presentata dalla società Algry SA che fornisce l'intera produzione spagnola di cloruro di colina; essa era appoggiata dall'unico produttore in Spagna di trimetilammina (prodotto di base per la fabbricazione del cloruro di colina), la società Ertisa SA.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 812/86, la Commissione ha informato gli Stati membri interessati, nonché il ricorrente, l'esportatore e l'importatore in parola e ha avviato, a norma dell'articolo 5, del paragrafo 1, lettera c), un'inchiesta per determinare se le affermazioni del ricorrente spagnolo fossero fondate e giustificassero un suo intervento.

La Commissione ha offerto agli interessati l'occasione di far conoscere per iscritto i loro punti di vista e di chiedere di essere sentiti.

Per ottenere tutti i ragguagli che riteneva necessari, la Commissione a inviato un questionario al ricorrente spagnolo, all'esportatore belga, nonché all'importatore spagnolo, per poter accertare l'esistenza del margine di dumping e del pregiudizio.

Le tre imprese hanno risposto al questionario. Su loro richiesta, sono stati sentiti l'esportatore belga ed il ricorrente, nonché la società Ertisa SA.

Nessuna osservazione è stata presentata da altre parti interessate.

L'inchiesta riguarda il periodo 1o gennaio - 31 agosto 1987.

B. DUMPING L'inchiesta ha consentito alla Commissione di accertare che durante il periodo sotto inchiesta era veramente sussistito il dumping, poiché il prezzo franco fabbrica corrisposto effettivamente per il prodotto in parola, esportato verso la Spagna, era notevolmente inferiore al prezzo franco fabbrica praticato dalla Union chimique belge SA per il medesimo prodotto sul mercato nazionale.

C. PREGIUDIZIO Il volume delle importazioni di cloruro di colina al 75 % proveniente dal Belgio è aumentato notevolmente dopo l'adesione della Spagna: da zero nel 1984 e 1985, a 954 t nel 1986 ed a 2 257 t nel 1987. D'altro canto, le importazioni del medesimo prodotto provenienti dagli altri Stati membri della Comunità che nel 1984 erano di 190 t e, nel 1985, 287 t, sono passate a 318 t nel 1986 e scese a 83 t soltanto nel 1987.

Le importazioni che formano oggetto di dumping hanno determinato il calo dei prezzi di cloruro di colina sul mercato spagnolo. Poiché il ricorrente ha tentato di mantenere inalterata la produzione e la propria aliquota del mercato del cloruro di colina in Spagna, in particolare diminuendo i prezzi di vendita, il pregiudizio subito corrisponde sostanzialmente al margine di utile del ricorrente; esso si concreta, tuttavia, anche in una riduzione della sua aliquota del mercato spagnolo.

D. RACCOMANDAZIONE Consultati gli Stati membri interessati, la Commissione ha rivolto, in data 18 luglio 1988 ed ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 821/86, una raccomandazione alla società Union chimique belge SA per porre fine al dumping. Tale raccomandazione prescrive l'osservanza di un prezzo minimo per quanto riguarda le esportazioni di cloruro di colina verso la Spagna destinate