DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1990 che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (90/142/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1 e l'articolo 145, primo trattino,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il Consiglio, nella riunione tenuta a Madrid il 26 e 27 giugno 1989, ha deciso che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria si inizierà il 1o luglio 1990;
considerando che l'articolo 102 A del trattato nonché la realizzazione della prima fase dell'unione economica e monetaria richiedono una maggiore convergenza dei risultati economici verso una crescita senza inflazione e una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri;
considerando che occorre promuovere una maggiore convergenza per conseguire la stabilità interna dei prezzi, la quale rappresenta una condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio, conformemente alle esigenze del sistema monetario europeo;
considerando che la realizzazione della prima fase dell'unione economica e monetaria verterà essenzialmente sul compimento del mercato interno e in particolare sull'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti all'integrazione finanziaria, sul rafforzamento del processo di coordinamento delle politiche monetarie, sull'intensificazione della collaborazione tra le banche centrali in altri settori di loro competenza e che, in questo contesto, deve essere presa in considerazione un'estensione della sfera di autonomia delle banche centrali;
considerando che la normativa attinente alla definizione della politica monetaria nell'ambito di un'unione economica e monetaria deve prevedere sia un'adeguata autonomia degli istituti responsabili sia impegni alla stabilità dei prezzi, fattori essenziali per il successo di tale unione;
considerando che, in vista dell'obiettivo della progressiva realizzazione dell'unione economica e monetaria, è necessario ampliare e potenziare i compiti ed il ruolo del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea;
considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 64/300CEE3,
DECIDE:
Art. unico
La decisione 64/300CEE è modificata come segue:
1.
Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
I membri del comitato sono i governatori delle banche centrali degli Stati membri e il direttore generale dell'Istituto monetario lussemburghese. In caso di impedimento, essi possono nominare un altro rappresentante del loro istituto.
La Commissione è, di norma, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alla sessione del comitato.
Il comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del comitato monetario.»
2.
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Il presidente del comitato è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri tutte le volte che esso tratti questioni attinenti ai compiti del comitato dei governatori.»
3.
Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 3 Il comitato ha il compito di:
1. procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica monetaria, segnatamente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi, nonché per quanto riguarda questioni nell'ambito delle competenze delle banche centrali che attengono alla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
2.
procedere regolarmente a scambi d'informazione in merito alle principali misure che rientrano nella competenza delle banche centrali ed esaminare le misure stesse. Il comitato viene consultato di norma
prima dell'adozione delle decisioni nazionali sull'indirizzo della politica monetaria, quali la fissazione degli obiettivi annuali interni per la moneta e il credito;
3. promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri, ai fini del raggiungimento della stabilità dei prezzi quale condizione necessaria per il corretto funzionamento del sistema monetario europeo e della realizzazione dei suoi obiettivi di stabilità monetaria;
4. emettere pareri sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica dei cambi, nonché sulle correlative misure prese dai singoli Stati membri;
5.
emettere pareri, diretti a singoli governi ed al Consiglio dei ministri, in merito alle politiche che possono incidere sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato segue l'evoluzione della situazione monetaria tanto nella Comunità quanto all'esterno.
Il comitato elabora una relazione annuale sulla sua attività e sulla situazione monetaria e finanziaria nella Comunità; tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e al Consiglio europeo. Il presidente del comitato può essere invitato a presentarsi dinanzi al Parlamento europeo in questa occasione nonché dinanzi alla competente commissione parlamentare se le circostanze lo giustificano.
Il comitato può autorizzare il suo presidente e rendere pubblico l'esito delle sue deliberazioni.»
4.
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
I membri del comitato, che rappresentano i propri istituti, agiscono nell'espletamento della loro attività nell'ambito del comitato, conformemente alle responsabilità loro proprie e tenendo debitamente conto degli obiettivi della Comunità.»
5.
Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può costituire sottocomitati e istituire un proprio segretario e propri servizi di ricerca.»
Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990. Per il Consiglio Il Presidente A. REYNOLDS