dec. 90/424/CEE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,
visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,
visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente,
visto l'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 3427/89, che prevede, da una parte, che gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuino ad essere erogati, nell'ammontare, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo sia superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati siano soggetti alla legislazione francese; e che, dall'altra, demanda alla Commissione amministrativa di formulare un parere sulle modalità di applicazione di detto paragrafo e in particolare sulla ripartizione dell'onere degli assegni in questione,
considerando che occorre delimitare esattamente la portata dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché le condizioni della sua applicazione;
considerando che è necessario fissare la procedura atta a consentire l'erogazione degli assegni per quanto concerne le attribuzioni delle istituzioni interessate, il raffronto tra l'importo degli assegni familiari (importo garantito) da un lato e l'importo delle prestazioni familiari francesi dall'altro, l'eventuale versamento di un'integrazione pari alla differenza tra questi due importi, e la ripartizione dell'onere degli assegni tra le istituzioni interessate;
considerando inoltre che è il caso di prevedere i tassi di conversione delle valute da utilizzarsi per effettuare il summenzionato raffronto;
considerando che è opportuno creare due modelli di formulari specifici attestanti uno il versamento degli assegni familiari per il mese di novembre 1989, l'altro la continuazione o la cessazione del versamento degli assegni familiari in virtù dell'articolo 94, paragrafo 9;
considerando che la lingua d'emissione dei formulari forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa;
considerando inoltre che è opportuno fissare i termini di prescrizione applicabili per quanto concerne l'esercizio del diritto a beneficiare di un importo garantito di assegni familiari; deliberando in conformità alle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,
1.a)Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono applicabili se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese beneficiava alla data del 15 novembre 1989 degli assegni familiari previsti all'ex articolo 73, paragrafo 2, per i suoi familiari residenti in un altro Stato membro; esse non sono applicabili qualora sussistesse un diritto alle prestazioni familiari nello Stato di residenza alla data del 15 novembre 1989; cessano definitivamente di essere applicabili se, successivamente, insorga un diritto alle prestazioni familiari dello Stato di residenza.
D'altro canto gli assegni familiari di cui beneficia il lavoratore subordinato occupato in Francia per i suoi familiari residenti in un altro Stato membro alla data del 15 novembre 1989 continuano ad essere erogate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, sintantoché i familiari continuano a risiedere sul territorio di quest'altro Stato membro. b)Gli assegni familiari di cui all'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono quelli effettivamente erogati al lavoratore subordinato per i suoi familiari aventi diritto a tali assegni per il mese di novembre 1989. L'importo di questi assegni costituisce l'importo garantito.
Le prestazioni familiari di cui allo stesso articolo sono le prestazioni familiari francesi spettanti al lavoratore subordinato a partire dal 16 novembre 1989. c)Se l'importo delle prestazioni familiari francesi ad eccezione di quelle che sono oggetto di un versamento unico (le quali ultime non sono prese in considerazione ai fini del raffronto), è per un dato mese superiore o uguale all'importo garantito, il diritto a quest'ultimo importo decade definitivamente.
Per quanto concerne la condizione, fissata all'articolo 94, paragrafo 9, di rimanere soggetti alla legislazione francese, non si tiene conto delle interruzioni dell'attività professionale di una durata inferiore a un mese né dei periodi di sospensione temporanea di detta attività a seguito di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione, con il mantenimento della retribuzione o la concessione delle prestazioni corrispondenti previste dalla legislazione francese, ad esclusione delle pensioni e rendite, o anche a motivo di ferie pagate, di uno sciopero o di una serrata. d)L'importo garantito è fissato in via definitiva. In particolare esso non può essere soggetto a successiva rivalutazione né in caso di variazione dell'ammontare degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale risiedevano i familiari il 15 novembre 1989 né in caso di aumento del numero dei familiari.
Tuttavia, in caso di successiva diminuzione del numero di familiari cui si riferisce l'articolo 94, paragrafo 9, nello Stato membro di residenza, l'importo garantito è ricalcolato in funzione del numero restante di familiari nell'ammontare e nei limiti applicabili al 15 novembre 1989 sul territorio di detto Stato membro.
2.a)Per consentire alla competente istituzione francese di determinare se si devono applicare le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, l'istituzione del luogo in cui risiedevano i familiari il 15 novembre 1989 rilascia, su richiesta degli interessati o dell'istituzione francese, un attestato da cui risulti se sono stati erogati o meno gli assegni familiari per il mese di novembre 1989, utilizzando il modello di formulario E 412 riportato in allegato.
Se gli assegni familiari sono stati erogati, l'istituzione del luogo di residenza menziona sull'attestato i familiari per i quali essi sono stati erogati e il relativo importo, per ogni singolo familiare o globalmente, a seconda delle disposizioni della legislazione applicata.
Detto attestato deve indicare anche se il coniuge del lavoratore subordinato o la persona a cui sono stati erogati gli assegni familiari svolgeva un'attività professionale nel corso del mese di novembre 1989 oppure si trovava in una situazione assimilata ai sensi della decisione n. 119. b)Alla luce di questo attestato la competente istituzione francese raffronta, se del caso, l'importo garantito con l'importo delle prestazioni familiari di cui al paragrafo 1, lettera b), seconda frase.
Se l'importo delle prestazioni familiari è superiore o pari all'importo garantito, soltanto tali prestazioni sono erogate dalla predetta istituzione competente.
Se l'importo delle prestazioni familiari è inferiore all'importo garantito, le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente francese e un complemento pari alla differenza tra l'importo garantito e queste prestazioni è erogato dall'istituzione del luogo di residenza.
Allorché l'importo delle prestazioni familiari francesi è zero il complemento versato dall'istituzione del luogo di residenza è pari all'importo garantito. c)Per effettuare il raffronto di cui alla lettera precedente, la competente istituzione francese converte nella sua valuta l'importo garantito, utilizzando il tasso di conversione di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72.
Il tasso di conversione da prendere in considerazione è il tasso applicabile il 16 novembre 1989.
3.a)Ove si debba versare un complemento differenziale, la competente istituzione francese invia mensilmente all'istituzione del luogo di residenza un attestato concernente il mantenimento o la cessazione del versamento degli assegni familiari, conformemente al modello di formulario E 413 riportato in allegato.
L'istituzione del luogo di residenza, alla luce di tale attestato, procede al versamento di un complemento pari alla differenza tra l'importo garantito e il controvalore nella sua valuta, al corso di cambio ufficiale del giorno di raffronto, dell'importo delle prestazioni familiari francesi. b)Se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza prevede che le prestazioni familiari siano versate ad una cadenza diversa da quella mensile, essa può erogare il complemento differenziale seguendo detta cadenza. c)Nel caso in cui l'interessato cessi di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, la competente istituzione francese utilizza l'attestato di cui alle lettere precedenti per notificare all'istituzione del luogo di residenza la cessazione definitiva del diritto all'importo garantito.
4.Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione delle istituzioni interessate competenti i formulari di cui ai paragrafi 2 e 3, lettera a).
Questi formulari sono disponibili nella lingua ufficiale della Comunità e presentati in modo che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili, onde permettere a ciascun destinatario di ricevere i formulari stampati nella propria madre lingua.
5.In caso di nuovo calcolo dell'importo garantito, alle condizioni menzionate al paragrafo 1, lettera d), seconda frase, l'istituzione del luogo di residenza rilascia nuovamente l'attestato menzionato al paragrafo 2, lettera a). La competente istituzione francese procede quindi ad un nuovo raffronto come indicato al paragrafo 2, lettere b) e c).
6.La ripartizione dell'onere degli assegni che costituiscono l'importo garantito dall'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 va effettuata nel seguente modo:
-la competente istituzione francese si fa carico di tali assegni a concorrenza dell'importo totale delle prestazioni familiari francesi erogate al lavoratore subordinato per i suoi familiari residenti nell'altro Stato membro;
-l'istituzione del luogo di residenza dei familiari si fa carico della differenza tra l'importo garantito e l'importo di dette prestazioni familiari.
Tuttavia, la Francia e un altro Stato membro o le loro autorità competenti possono concordare altre modalità di ripartizione dell'onere informandone la Commissione amministrativa.
7.Per l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'articolo 94, paragrafo 9, a beneficiare di un importo garantito di assegni familiari, la prescrizione biennale prevista dalla legislazione francese è sospesa fino alla data di applicazione della presente decisione e si applicherà soltanto a decorrere da tale data.
8.La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il Presidente della Commissione amministrativa M. T. FERRARO
DECIDE: