DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1990 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di propan-1-olo originario degli Stati Uniti d'America (90/540/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
A. PROCEDURA1 Nel 1983 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di propan-1-olo (alcole propilico) originario degli Stati Uniti d'America2. Nel corso della procedura, e dopo la conclusione dell'inchiesta, gli esportatori interessati hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati dalla Commissione con decisione 84/229/CEE3.
Nel dicembre 1988, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure in vigore presentata dal consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nella quale si affermava che la scadenza delle misure in vigore avrebbe provocato nuovamente un pregiudizio all'industria comunitaria. La domanda conteneva elementi di prova ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di riesame. Il ricorrente agiva per conto di un produttore comunitario la cui produzione superava i tre quarti della produzione comunitaria complessiva.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'applicazione delle misure in vigore è stata prorogata in attesa del risultato del riesame.
Il prodotto oggetto della procedura è il propan-1-olo, utilizzato come solvente negli inchiostri tipografici, nelle vernici e nei cosmetici e come prodotto intermedio per la produzione di pesticidi e insetticidi. Il propan-1-olo è classificato al codice NC ex 2905 12 00 (in precedenza codice Nimexe ex 29.04-12).
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore, e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
Gli esportatori e il produttore comunitario hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura e ha effettuato inchieste presso le sedi delle seguenti società:
(a) produttore comunitario:
- Basf AG Ludwigshafen, Germania;
(b) produttori/esportatori degli Stati Uniti:
- Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennesse,
- Hoechst Celanese Chemical Group Inc., Dallas, Texas,
- Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut;
(c) importatori nella Comunità:
- Eastman Chemicals International AG, Zug, Svizzera,
- Hoechst Celanese SA, Bruxelles, Belgio,
- Union Carbide Chemical and Plastics (Europe) SA, Ginevra, Svizzera.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o gennaio 1988 - 31 maggio 1989 (periodo di riferimento).
L'inchiesta ha superato il normale periodo di tempo a causa della complessità dei dati inizialmente raccolti ed esaminati. Per il completamento dell'inchiesta hanno dovuto inoltre essere esaminate questioni collegate sorte nel corso della procedura che non potevano essere previste inizialmente.
B. INDUSTRIA COMUNITARIA (9) Il produttore comunitario ricorrente, che ha collaborato nel corso dell'inchiesta, ha fabbricato oltre l'80 % del propan-1-olo prodotto nella Comunità nei tre anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda di riesame. Un secondo produttore, la società Hoechst AG, ha deciso di non rispondere al questionario inviato dalla Commissione.
La Commissione ha ritenuto che il ricorrente costituisse l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
C. PREGIUDIZIO (10) Poiché la presente procedura riguarda un riesame ai sensi dell'articolo 15, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha dovuto stabilire se l'industria comunitaria avesse subito un pregiudizio e se la scadenza delle misure in questione potesse provocare o minacciasse di provocare un nuovo pregiudizio.
1. Attuale situazione dell'industria comunitaria (i) Volume delle importazioni (11) Le importazioni nella Comunità dagli Stati Uniti d'America, pari a 8 738 t nel 1983, sono scese a 5 323 t nel 1984, molto probabilmente a causa dell'entrata in vigore degli impegni. Successivamente, dopo aver raggiunto un volume di 6 949 t nel 1988, le importazioni sono bruscamente scese a 1 845 t nei primi cinque mesi del 1989 (estrapolando tale cifra si ottiene un volume di 4 428 t per l'intero anno).
(ii) Prezzo dei prodotti importati (12) I prezzi delle importazioni variano sensibilmente secondo che i prodotti siano immessi in libera pratica e siano soggetti agli impegni oppure siano importati con il documento T 1 a scopo di perfezionamento attivo.
La Commissione ha esaminato se i prezzi dei prodotti fossero inferiori ai prezzi di vendita del produttore comunitario. A tal fine la Commissione ha confrontato il prezzo di vendita medio del produttore comunitario e i prezzi cif, dazio corrisposto, applicati dagli esportatori. I prezzi sono stati calcolati «franco cisterna», in mancanza di differenze significative per le diverse categorie di clienti. Da tale confronto è emerso che non esistevano sottoquotazioni per quanto riguarda due degli esportatori, mentre nei confronti della Hoechst è stato accertato un margine di sottoquotazione del 28,47 %. La presenza di tale margine di sottoquotazione, nonostante l'applicazione degli impegni, è dovuta al fatto che quasi tutte le transazioni della Hoechst, essendo effettuate nell'ambito di regimi di perfezionamento attivo, sono escluse dall'applicazione degli impegni.
(iii) Incidenza sull'industria comunitaria (14) La produzione comunitaria, che nel 1984 era aumentata del 20 % rispetto all'anno precedente, è successivamente diminuita. Se si attribuisce un indice 100 alla produzione del 1984, i corrispondenti valori per il 1986 e il 1989 (periodo gennaio - maggio) sono rispettivamente 90 e 62.
Tra il 1984 e il 1988 il consumo sul mercato comunitario è passato da 10 660 t a 11 931 t, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori statunitensi è aumentata dal 53,6 % al 65,2 %. Nei primi cinque mesi del 1989 la quota di mercato corrispondente è tuttavia scesa al 54,6 %.
Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità, che erano rimaste relativamente stabili senza variazioni significative tra il 1984 e il 1987, sono diminuite nel 1988 e nel 1989. Tuttavia, rispetto al 1984, le vendite dell'industria ricorrente nei paesi terzi hanno avuto una brusca flessione, scendendo al 30 % nel 1986 e nel 1987 e al 45 % nel 1988. Il calo della produzione è quindi attribuibile in gran parte alla flessione delle vendite nei paesi terzi. Tra il 1984 e il 1989 i prezzi applicati ai produttori comunitari nella Comunità hanno subito una sensibile diminuzione. Dai dati controllati dalla Commissione durante l'inchiesta risulta che, rispetto ad un indice 100 nel 1984, l'indice dei prezzi dei produttori comunitari è sceso a 83,6 nel 1988 e a 82,7 nei primi cinque mesi del 1989. Il calo dei prezzi è in parte attribuibile alla riduzione dei prezzi dell'etilene, la principale materia prima utilizzata per la produzione di alcole propilico, che, espressi in marchi tedeschi, sono nettamente diminuiti dal 1985 in poi. La ricorrente è stata pertanto in grado di salvaguardare il proprio margine di profitto, nonostante la sensibile diminuzione dei prezzi.
I profitti della ricorrente, che avevano subito una grave contrazione tra il 1978 e il 1983, sono nuovamente aumentati dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 1984. La ricorrente ha quindi potuto realizzare un margine di utile adeguato, che negli anni successivi ha costantemente migliorato, ottenendo profitti che possono essere considerati soddisfacenti.
(iv) Conclusione (15) Nonostante alcuni aspetti negativi, la situazione dell'industria comunitaria appare complessivamente buona. Il volume delle vendite sul mercato comunitario non ha infatti avuto variazioni rilevanti e sono stati realizzati profitti considerevoli. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, il calo della produzione e dell'indice di utilizzazione degli impianti è dovuto principalmente alla diminuzione delle vendite nei paesi terzi, mentre l'erosione dei prezzi è attribuibile alla flessione dei prezzi delle materie prime. La sottoquotazione dei prezzi accertata è dovuta al fatto che le importazioni effettuate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo erano escluse dall'applicazione degli impegni.
2. Probabili conseguenze della scadenza delle misure antidumping in vigore (i) Utilizzazione degli impianti degli esportatori USA ed esportazioni in paesi terzi (16) La capacità degli esportatori statunitensi è leggermente aumentata tra il 1984 e il 1985, passando da 96 904 t a 102 121 t, ed è rimasta stabile negli anni seguenti. La produzione è invece aumentata da 67 898 t nel 1984 a 95 054 t nel 1988, con un incremento del 40 % circa, mentre il consumo sul mercato interno ha avuto una crescita molto più lenta, passando da 32 838 t nel 1984 a 39 230 t nel 1988, con un tasso del 19 %. Dal 1984 in poi l'indice di utilizzazione delle capacità è sensibilmente aumentato, raggiungendo il 93 % nel 1988 e l'89 % nei primi cinque mesi del 1989. Il fatto che i produttori statunitensi si stiano avvicinando alla piena utilizzazione degli impianti sembra escludere la possibilità che, a breve termine, le importazioni nella Comunità possano rapidamente aumentare in misura rilevante.
La parte di produzione statunitense non assorbita dal mercato interno è stata esportata nella Comunità, come risulta dal punto 11 precedente e nei paesi terzi. Negli ultimi cinque anni le esportazioni verso paesi terzi sono aumentate da 4 349 t (1984) a 13 147 t (1988), con un incremento superiore al 200 %.
L'incremento della domanda sul mercato interno degli Stati Uniti e l'espansione delle esportazioni americane nei paesi terzi sembrano escludere la possibilità di un brusco aumento delle esportazioni nella Comunità dagli Stati Uniti in caso di scadenza delle misure in vigore. Un altro elemento che conferma tale conclusione è il fatto che i prezzi vigenti nei paesi terzi siano superiori a quelli applicati nella Comunità.
(ii) Conseguenze della scadenza delle misure in vigore sul mercato comunitario (17) La scadenza delle misure attualmente in vigore potrebbe provocare una flessione dei prezzi di mercato che tuttavia come risulta dall'analisi di alcuni elementi, dovrebbe essere limitata. In primo luogo occorre tener conto del fatto che i prezzi praticati dagli esportatori statunitensi sui mercati dei paesi terzi sono quasi sempre superiori ai prezzi vigenti nella Comunità. La seconda considerazione si riferisce al fatto che i principali clienti dei produttori comunitari, come l'industria della stampa e le altre industrie di trasformazione, escluse quelle che producono ammine, si trovano nella fascia più alta del mercato. In considerazione di tali elementi e alla luce delle altre informazioni pertinenti comunicate nel corso dell'inchiesta, la Commissione ritiene che la riduzione dei prezzi sarebbe limitata e comunque non impedirebbe all'industria comunitaria di ottenere un profitto ragionevole.
(iii) Conclusione (18) Date tali circostanze, la Commissione conclude che la scadenza delle misure antidumping non implica un nuovo pregiudizio o una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria. In considerazione dell'elevato indice di utilizzazione degli impianti dei produttori statunitensi e del notevole volume delle loro vendite sui mercati dei paesi terzi, le conseguenze della scadenza delle misure in vigore sul mercato dovrebbero essere relativamente limitate e comunque non giustificherebbero per il momento l'adozione di misure antidumping. L'industria comunitaria, in seguito alle misure adottate nel 1984, si trova attualmente in una situazione favorevole, caratterizzata da un'andamento costante delle vendite e da elevati profitti e pertanto può far fronte ad eventuali conseguenze negative. D. DUMPING (19) Alla luce delle conclusioni raggiunte in materia di pregiudizio e di minaccia di pregiudizio, la Commissione non ritiene necessario esaminare ulteriormente le questioni inerenti al dumping.
E. CHIUSURA DELLA PROCEDURA (20) La procedura antidumping relativa alle importazioni di propan-1-olo originario degli Stati Uniti d'America può pertanto essere chiusa senza adottare misure di difesa.
La Commissione ha tenuto conto del fatto che, se l'industria comunitaria dovesse in futuro subire un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping di prodotti originari degli Stati Uniti, essa potrebbe aprire una nuova inchiesta.
Il Comitato non ha mosso obiezioni a questo proposito.
Il ricorrente e le altre parti interessate sono stati informati in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura e non hanno mosso obiezioni,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di propan-1-olo originario degli Stati Uniti d'America.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente