dec. 91/252/CEE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il Consiglio europeo, nella riunione del 28 aprile 1990, ha espresso il suo accordo affinché le operazioni condotte nell'ambito del Gruppo dei 24 vengano estese ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;
considerando che, nella riunione del 4 luglio 1990, i ministri del Gruppo dei 24 hanno accolto favorevolmente il piano d'azione della Commissione, che prevede l'erogazione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»;
considerando che è opportuno che le disposizioni previste dalla decisione 90/62/CEE3 per il finanziamento da parte della Banca di progetti in Polonia ed Ungheria vengano estese in modo da includervi progetti, particolarmente nel campo delle infrastrutture, da eseguire in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania;
considerando che il Consiglio ha rivolto alla Banca, che lo ha accolto, l'invito ad erogare prestiti per progetti in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania con le garanzie di cui alla presente decisione;
considerando che conviene modificare conseguentemente la decisione 90/62/CEE,
Articolo unico La decisione 90/62/CEE è modificata come segue:
1) Tutti i riferimenti fatti a «Ungheria e Polonia» sono da intendersi fatti a «Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania».
2) Tutti i riferimenti fatti a «i due paesi» sono da intendersi fatti a «i cinque paesi». Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS
DECIDE: