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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1991 recante chiusura del provvedimento antidumping riguardante le imporazioni di pellicole di poliesteri sottili originarie della Repubblica di Corea (91/303/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

A. PROCEDIMENTO1 Nell'ottobre 1989 la Commissione, con la decisione 89/560/CEE2, ha chiuso la procedura antidumping relativa alle importazioni di pellicole di poliestere, di qualsiasi spessore, originarie della Repubblica di Corea senza istituire misure di difesa. La AEC, l'associazione europea dei fabbricanti di pellicole e di rivestimenti di plastica, ha successivamente presentato una seconda denuncia, a nome dei produttori che rappresentano tutta la produzione comunitaria, per quanto riguarda le importazioni di pellicole di poliesteri, di spessore inferiore a 25 micron (pellicole sottili PET) originarie della Repubblica di Corea (in seguito denominata «Corea»). La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di pellicole di poliesteri di cui ai codici NC 3919 10 31, 3919 90 31, 3920 62 00, 3920 63 00, 3920 69 00 e 3921 90 19 e ha iniziato un'inchiesta.

La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

Per ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie, la Commissione ha inviato questionari agli esportatori coreani e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati. Gli esportatori e alcuni importatori hanno risposto al questionario.

La Commissione ha inoltre inviato questionari alle quattro società a nome delle quali era stata presentata la denuncia, affinché ciascuna società potesse dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni di pellicole PET sottili dalla Corea. La Commissione ha effettuato un'analisi particolareggiata dei dati comunicati dalle quattro società che hanno completato i questionari e che, considerate complessivamente, rappresentano tutta la produzione comunitaria delle pellicole in questione.

I produttori/esportatori e alcuni importatori notoriamente interessati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e i produttori/esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti. Anche il ricorente ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto e ha chiesto e ottenuto di essere sentito.

La Commissione ha verificato le informazioni ricevute nei casi in cui lo ha ritenuto necessario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari:

- Du Pont de Nemours, Lussemburgo - Hoechst AG, Wiesbaden, Germania - ICI, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Regno Unito - Rhône - Loulenc, Lyon, Francia b) produttori/esportatori coreani:

- Kolon Industries Inc., Seoul - SKC Ltd, Seoul (7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava l'anno 1989. Le tendenze dei fattori economici pertinenti per determinare se l'industriale comunitaria subisca un pregiudizio sostanziale sono stati esaminati per il periodo 1987-1989.

B. PREGIUDIZIO a) Volume e prezzi delle importazioni (8) Riguardo al pregiudizio che sarebbe stato provocato dalle importazioni in questione, dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone risulta che tra il 1987 e il 1989 le importazioni nella Comunità di pellicole PET originarie della Corea sono passate da 2 532 t a 2 869 t.

Non è stato possibile determinare in termini di percentuali precise l'andamento della quota di mercato rispetto al volume delle importazioni, data la difficoltà di valutare il consumo di pellicole PET sottili nella Comunità, dove determinate cifre (in particolare quelle relative alle importazioni da paesi terzi) si riferiscono di norma a tutti i tipi di pellicole, indipendentemente dallo spessore. Tuttavia, unicamente in base al quantitativo complessivo delle vendite dei ricorrenti nella Comunità e delle importazioni dalla Corea, risulta che tra il 1987 e il 1989 la quota di mercato delle importazioni dalla Corea sul totale così determinato è scesa dal 6,4 % al 5,5 %. Dato che tale livello di consumo è sensibilmente inferiore al tasso effettivo, poiché non si è tenuto conto delle importazioni dai paesi terzi, per l'intero periodo di tre anni la quota di mercato delle importazioni dalla Corea deve essere lievemente inferiore alle percentuali suddette e comunque al di sotto del 5 %. La Commissione non aveva inoltre motivi per ritenere che la diminuzione della quota di mercato accertata per una parte delle vendite non sarebbe stata confemata se fossero state disponibili le cifre relative a tutte le vendite.

Riguardo ai prezzi è stato accertato che nel periodo dell'inchiesta prendendo in esame singolarmente i prodotti, gli Stati membri e i clienti, i prezzi applicati dagli esportatori coreani erano sempre superiori ai prezzi minimi dei produttori comunitari e, in alcuni casi, particolarmente nell'ultimo trimestre del 1989, superavano perfino i prezzi massimi di tali produttori. b) Incidenza sull'industria comunitaria (11) Tra il 1987 e il 1989 la produzione comunitaria di pellicole PET sottili è aumentata da 53 045 t a 62 027 t e, in previsione dell'incremento della domanda nella Comunità, i ricorrenti hanno aumentato la capacità di produzione del 20 %. Dato l'incremento quantitativo della produzione, nel periodo in esame è stato mantenuto un indice di utilizzazione degli impianti compreso tra l'86 % e il 90 %. Alcuni produttori comunitari hanno addirittura dovuto importare il prodotto in questione da paesi terzi per soddisfare la domanda dei clienti.

Nel periodo 1987-1989 le vendite dei ricorrenti nella Comunità sono passate da 33 800 t circa a 41 900 t, con un incremento del 24 %. Il fatturato è aumentato, ma a causa della flessione dei prezzi, in misura non proporzionata all'aumento del volume delle vendite.

Tra il 1987 e il 1989 i prezzi applicati dai produttori comunitari per le pellicole PET sottili sono diminuiti in media del 13 %. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la flessione dei prezzi non sembra attribuibile alla concorrenza delle importazioni in questione dalla Corea. In primo luogo, come risulta dal punto 10, nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dalla Corea non erano inferiori a quelli dei prodotti comunitari e, data l'entità non rilevante e la diminuzione della corrispondente quota di mercato, tali importazioni non avrebbero potuto deprimere il livello dei prezzi. È stato inoltre osservato che i prezzi sono diminuiti in misura analoga anche per quanto riguarda le vendite delle pellicole sottili di base per applicazioni magnetiche, che comprende il 50 % del mercato complessivo delle pellicole PET sottili. Sul mercato comunitario, durante il periodo dell'inchiesta, non sono state effettuate importazioni di questo tipo di pellicole dalla Corea e pertanto non può essere attribuito a tali importazioni il calo dei prezzi dei ricorrenti allora registrato.

Nel periodo dell'inchiesta tutti i produttori comunitari hanno subito perdite sulle vendite di pellicole PET sottili. Tuttavia, da un'analisi particolareggiata di tutti i mercati relativi a tale prodotto nella Comunità, è emerso che in tre delle quattro società ricorrenti le perdite sono state subite principalmente sulle vendite dei tipi di pellicola che, date le differenti proprietà e applicazioni, non erano in concorrenza diretta con i prodotti coreani in questione. c) Altri fattori (15) La Commissione ha preso in esame anche le conseguenze di altri fattori, escluse le importazioni dei prodotti in questione dalla Corea, tali da incidere sull'industria ricorrente, quali il volume e i prezzi delle importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta oppure la contrazione della domanda, che singolarmente oppure combinati avrebbero potuto avere conseguenze negative per l'industria comunitaria delle pellicole PET in questione. È stato rilevato in primo luogo che tra il 1987 e il 1989 la domanda di tale prodotto nella Comunità è costantemente aumentata. Nello stesso periodo, tuttavia, sono nettamente aumentate le importazioni da altri paesi terzi che nel 1989, secondo le stime, avrebbero raggiunto una quota di mercato del 27 %. I prezzi di tali importazioni, in particolare per quanto riguarda i prodotti giapponesi, erano in linea di massima simili a quelli applicati dai produttori comunitari, ma si riferivano ad alcuni tipi di pellicole PET sottili che non erano esportati dai produttori/esportatori coreani. d) Conclusione (16) In considerazione dei fattori economici precedentemente enunciati, la Commissione ha concluso che, nel periodo dell'inchiesta, le importazioni dei prodotti in questione dalla Corea non hanno provocato pregiudizio sostanziale alle società ricorrenti per quanto riguarda la produzione di pellicole PET sottili. Le perdite subite da alcune società ricorrenti sulle vendite di tali prodotti nella Comunità non possono essere attribuite alle importazioni coreane, dati i prezzi relativamente elevati e il volume limitato di queste ultime. e) Osservazioni delle parti (17) Nel corso della procedura i riccorrenti hanno presentato alcune osservazioni relative agli esportatori coreani in causa, secondo le quali il comportamento di questi ultimi era simile a quello degli altri esportatori coreani le cui importazioni di cassette audio nella Comunità sono state soggette a dazi antidumping definitivi4. Tali affermazioni si basavano essenzialmente sul livello della sottoquotazione dei prezzi accertato in quella inchiesta specifica, ma trattandosi di altri esportatori e diverso prodotto, la Commissione non ha ritenuto opportuno di modificare le sue conclusioni in merito alla sottoquotazione per quanto riguarda le importazioni di pellicole PET sottili originarie dalla Corea.

I riccorrenti hanno ugualmente affermato che i dati relativi al volume delle importazioni verso la Comunità del prodotto in causa nel corso del periodo di riferimento stabilito dalla Commissione nel contesto dell'inchiesta, erano stati considerevolmente sotto stimati; tuttavia essi non hanno dato prova di tali affermazioni. In effetti, oltre al fatto che tali dati erano stati ottenuti dagli esportatori ed erano stati verificati nel corso dell'inchiesta, essi erano altresì conformi alle statistiche comunitarie di importazione di pellicole PET di ogni tipo e concordavano con le informazione ricevute. I dati dei ricorrenti, basati su stime di mercato, non corrispondevano invece né con i dati verificati, né con le statistiche comunitarie e neppure con le statistiche delle esportazioni coreane, le quali indicavano nel 1989 delle cifre di poco superiori a quelle della Comunità.

I ricorrenti avevano inoltre affermato che «la politica dei prezzi coreana e l'enorme capacità eccedente rappresentavano una grave minaccia» di pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria. Riguardo alla minaccia di pregiudizio la Commissione ha rilevato che, nel periodo di riferimento, i prezzi delle importazioni coreane erano generalmente superiori a quelli dei produttori comunitari e che le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, pur essendo aumentate tra il 1987 e il 1989, hanno avuto un incremento inferiore all'espansione della domanda e pertanto la loro aliquota di mercato è diminuita. Inoltre le previsioni degli esportatori coreani in merito allo sviluppo della capacità di produzione indicavano anche un probabile aumento della produzione complessiva di tutti i tipi di pellicole PET. Tuttavia, anche se la produzione dovesse aumentare, le esportazioni nella Comunità di pellicole PET nel 1989 rappresentavano soltanto il 3 % della produzione complessiva e la Commissione non dispone di elementi dai quali risulti la probabilità di variazioni significative nei volumi relativi dei diversi tipi di pellicole PET esportate in futuro nella Comunità.

Le affermazioni dei ricorrenti in merito all'imposizione di un dazio antidumping da parte delle autorità degli Stati Uniti sulle importazioni di tutti i tipi di pellicole PET originarie della Corea non possono essere considerate un motivo sufficiente per giustificare la conclusione che esiste una minaccia di pregiudizio sostanziale, dal momento che l'esistenza di tale misura condurrebbe probabilmente a deviare le importazioni oggetto di dumping verso la Comunità.

Ciò nonostante, dato il livello alquanto basso del dazio (dal 3 al 5 %) e tenuto debito conto che gli esportatori coreani hanno tradizionalmente trovato altri mercati che quelli comunitari e più particolarmente gli Stati Uniti, mercati tutti più remunerativi, la Commissione ritiene pertanto che, per il momento, tale situazione non rappresenti una minaccia di deviazione delle esportazioni coreane dagli Stati Uniti nella Comunità. In tal caso le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 sulla minaccia di pregiudizio non sono applicabili in questo contesto. Tuttavia è ben chiaro che un cambiamento di circostanze, come quella di un aumento importante nel volume delle importazioni, indurrebbe a giustificare l'apertura immediata di una nuova inchiesta, come avvenuto per pratiche antidumping precedenti.

C. DUMPING (20) In considerazione delle risultanze suddette in materia di pregiudizio per l'industria comunitaria e nonostante risulti l'esistenza di pratiche di dumping nel 1989, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente la questione del dumping per quanto riguarda le importazioni in questione.

D. CHIUSURA DELLA PROCEDURA (21) Dopo essere stato informato dalla Commissione in merito alle risultanze di cui sopra, il ricorrente ha presentato nuove osservazioni relative all'incidenza delle importazioni in questione sull'industrua comunitaria. La Commissione ha tenuto conto di tali affermazioni, ma ha concluso che effettivamente non erano state presentate nuove informazioni o argomentazioni e che pertanto le sue risultanze rimanevano valide.

In tali circostanze non sono necessarie misure di difesa e il procedimento deve essere chiuso.

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole di poliesteri sottili, di spessore inferiore a 25 micron, originarie della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione