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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1992 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, originari dell'Austria e che chiude l'inchiesta (92/313/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 10, 14 e 15, previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

A. PROCEDURA1 Nel settembre 1985, con la decisione 85/443/CEE2, la Commissione ha accettato un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, originari dell'Austria e ha chiuso l'inchiesta.

Dopo la pubblicazione, nel marzo 19903, dell'avviso di imminente scadenza della misura in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dalla società George Blair Ltd di Newcastle (Regno Unito), che produce la maggior parte dei prodotti in esame nella Comunità. La denuncia sosteneva che la scadenza della misura avrebbe provocato o minacciato di provocare pregiudizio e conteneva elementi di prova che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, la Commissione ha quindi annunciato di aver intenzione di effettuare il riesame della misura in vigore.

Successivamente, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, la Commissione ha annunciato l'apertura della procedura di riesame della misura antidumping in vigore.

La Commissione ha debitamente informato il produttore austriaco, gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti.

La Commissione ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari inviati e ha dato loro la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

Tutti i produttori comunitari hanno risposto ai questionari e hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni. I rappresentanti del ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

Il produttore austriaco ha risposto al questionario e ha comunicato le sue osservazioni per iscritto.

Nessuna delle undici società che notoriamente importano blocchi d'anglo per container ha risposto interamente al questioanrio inviato dalla Commissione.

È stata invece ricevuta una comunicazione scritta presentata da una società che non era nota all'inizio dell'inchiesta, la Maersk Container Industri AS, Tringlev, Danimarca, costituita recentemente con l'obiettivo di produrre e vendere container d'acciaio per il trasporto marittimo. Nel corso dell'inchiesta si è tenuto conto delle osservazioni espresse dalla società stessa.

La Commissione ha chiesto alle parti che hanno accettato di collaborare e ha debitamente verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e della minaccia di pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

- produttori comunitari - G. Blair Ltd, Newcastle, Regno Unito,

- Fundiciones Especiales Zaragoza SA, Zaragoza, Spagna,

- Thome Cromback, Nouzonville, Francia,

- produttore austriaco Maschinenfabrik Liezen GmbH, Liezen, Austria (precedente denominazione: Voest Alpine AG, Liezen).

Il produttore austriaco è stato informato in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive. È stato inoltre fissato un termine entro il quale il produttore poteva presentare le sue osservazioni in seguito alla comunicazione ricevuta. Le osservazioni sono state esaminate e prese debitamente in considerazione ai fini delle conclusioni della Commissione.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o gennaio-30 settembre 1990.

Il periodo necessario per chiudere la procedura ha superato il termine di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, a causa del tempo necessario per lo scambio di informazioni con il produttore austriaco in seguito alla comunicazione di cui al punto 8.

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE, INDUSTRIA COMUNITARIA (10) I prodotti in questione sono montati su container utilizzati per il trasporto di merci porta a porta. I blocchi fungono da punti di fissaggio e di sollevamento e sono forniti in serie di otto pezzi per ciascun container. Tali prodotti rientrano nel codice NC ex 7325 99 90.

I blocchi d'angolo per container devono essere conformi agli standard fissati dall'International Standards Organisation (ISO) oppure a quelli definiti dall'Union internationale des chemins de fer per i trasporti ferroviari e noti come standard UIC.

Nel periodo di riferimento, i prodotti conformi agli standard UIC costituivano appena l'1 % delle forniture del produttore austriaco sul mercato comunitario. Ai fini dell'inchiesta non si è pertanto tenuto conto delle esportazioni di questo tipo di blocchi d'angolo, bensì unicamente di quelle dei prodotti conformi agli standard ISO.

L'industria comunitaria produce blocchi d'angolo per container conformi agli stessi standard ISO e aventi le stesse caratteristiche fisiche e applicazioni dei prodotti importati nella Comunità dall'Austria.

La Commissione ha pertanto ritenuto che i prodotti fabbricati dai produttori comunitari debbano essere considerati prodotti simili a quelli esportati dall'Austria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

La società che ha presentato la denuncia e gli altri due produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta della Commissione rappresentano l'intera produzione comunitaria di blocchi d'angolo per container. La Commissione ha pertanto concluso che le tre società in questione costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING 1. Metodo seguito per lo svolgimento dell'inchiesta (15) Come risulta dal punto 11, i blocchi d'angolo per container soggetti all'inchiesta sono conformi agli standard ISO, che forniscono la descrizione particolareggiata di diversi modelli, con lievi differenze che incidono sul peso dei singoli angoli.

Per evitare le difficoltà che potrebbero sorgere dalle differenze di peso tra i modelli ISO (principalmente tra il «modello standard» di 10-11 kg al pezzo e il «modello italiano» di 11-12,30 kg al pezzo), tutti i calcoli relativi alle pratiche di dumping sono stati effettuati in base ai prezzi oppure ai costi per chilogrammo. Tale metodo è apparso il più adatto per i prodotti fabbricati in fonderia.

2. Valore normale (16) Il volume delle vendite del prodotto simile nel mercato interno dell'esportatore non ha mai superato la soglia del 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità che la Commissione aveva fissato in casi precedenti. Di conseguenza le vendite effettuate nel mercato interno non sono state considerate rappresentative e il valore normale è stato determinato in base al valore costruito, calcolato aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di utile, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

I costi di produzione sono stati calcolati in base a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali per i materiali e per la produzione, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita.

Per calcolare l'importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato rilevato che l'importo delle spese sostenute dal produttore austriaco per le vendite del prodotto simile sul mercato interno non poteva essere preso in considerazione, dato che le vendite in questione erano inferiori al 5 % delle esportazioni nella Comunità e quindi non erano rappresentative.

Poiché non erano disponibili dati relativi alle spese sostenute da altri produttori nel paese d'origine, la Commissione intendeva prendere in considerazione le vendite effettuate dal produttore austriaco nello stesso settore commerciale, vale a dire nella divisione fonderia.

Il produttore austriaco ha tuttavia affermato che tali spese avrebbero dovuto essere ripartite in modo specifico tra le diverse divisioni della società. In mancanza di elementi di prova tali da giustificare tale ripartizione, la Commissione ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la base più equa per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita fosse la ripartizione dell'importo complessivo delle spese sostenute dal produttore austriaco rispetto al fatturato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A tali costi è stato aggiunto un margine di utile del 6 % sulle vendite, con un leggero aumento rispetto al 5 % utilizzato nelle inchieste precedenti. Tale margine è stato ritenuto equo in considerazione delle caratteristiche specifiche del settore e degli investimenti necessari nella situazione attuale.

3. Prezzo all'esportazione (19) Tutte le transazioni inerenti alle esportazioni nella Comunità si sono svolte con acquirenti indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. A tal fine è stato preso in considerazione il 98 % circa di tutte le transazioni.

4. Confronto (20) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica prendendo in esame le singole transazioni. Ai fini di un valido confronto, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Secondo i casi tali adeguamenti sono stati effettuati al valore normale o ai prezzi all'esportazione per tener conto di differenze inerenti a costi del credito, commissioni, spese di trasporto e costi accessori, in base alle informazioni verificate presso la sede del produttore austriaco Maschinenfabrik Liezen.

5. Margine di dumping (21) Dall'esame dei fatti risulta la persistenza di pratiche di dumping riguardo alle esportazioni della Maschinenfabrik Liezen, con un margine pari all'importo di cui il valore normale così determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping accertati variano lievemente secondo lo Stato membro importatore, con una media ponderata superiore al 20 % del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D. PREGIUDIZIO (22) Nel caso in esame la Commissione doveva stabilire se la scadenza della misura in vigore potesse provocare o minacciare di provocare un ulteriore pregiudizio.

I. Situazione attuale 1. Andamento del consumo sul mercato comunitario (23) Tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta il consumo totale stimato del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 164 %.

2. Volume e prezzo delle importazioni - Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (24) Tra il 1987 e la fine del 1990, le importazioni complessive in peso dei prodotti originari dell'Austria, che per salvaguardare il carattere riservato delle informazioni sono state calcolate in base ai dati Eurostat, sono passate da 986 t a 3 615 t, con un incremento del 266 %. Dato che nello stesso periodo il valore dichiarato delle importazioni è aumentato soltanto del 248 %, i prezzi unitari sono diminuiti di un margine che è stato valutato al 4,8 %. I dati riservati comunicati dal produttore austriaco che ha collaborato all'inchiesta hanno confermato tale tendenza.

La quota di mercato del produttore austriaco, che era già elevata nel 1987, è raddoppiata al termine del periodo di riferimento.

3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione e utilizzazione degli impianti (26) Tra il 1987 e il periodo di riferimento la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 62 %. Tale incremento deve tuttavia essere valutato rispetto all'espansione della domanda, che nello stesso periodo è aumentata del 164 %. L'indice di utilizzazione degli impianti è lievemente migliorato. b) Quota di mercato (27) Benché le vendite dell'industria comunitaria siano aumentate del 90,5 % tra il 1987 e il periodo di riferimento, in considerazione dell'incremento della domanda nello stesso periodo l'industria comunitaria ha perso il 28 % del mercato comunitario. c) Prezzi (28) Per calcolare l'eventuale sottoquotazione, i prezzi di vendita dei blocchi d'angolo per container di origine austriaca e conformi alle norme ISO sono stati confrontati con i prezzi di vendita dei prodotti simili dell'industria comunitaria nei mercati della Germania, dell'Italia e del Regno Unito (su tali mercati è effettuato il 95 % delle vendite complessive della società austriaca nella Comunità). In tutti i casi si è mantenuto lo stesso stadio commerciale. Il confronto è stato fatto allo stadio reso sdoganato per le vendite dei prodotti austriaci e alla consegna per i prodotti venduti dall'industria comunitaria.

È stato accertato che la media ponderata della sottoquotazione dei prezzi era del 6,3 %. Non è tuttavia stata riscontrata alcuna violazione dell'impegno in vigore. d) Profitti (29) In seguito all'istituzione delle misure antidumping, nel periodo 1987-1989 la redditività dell'industria comunitaria è lievemente migliorata. Dato che, tuttavia, la ripresa nel settore dei blocchi d'angolo per container partiva da un punto estremamente basso e che la situazione si è deteriorata dal 1990 in poi, nel periodo di riferimento tutti i produttori comunitari hanno venduto in perdita.

4. Conclusione (30) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria comunitaria è relativamente critica, in particolare a causa della grave flessione della quota di mercato e della mancanza di redditività del settore dei blocchi d'angolo per container. La misura in vigore, che ha comunque avuto alcuni effetti positivi per l'industria comunitaria, ha soltanto attenuato l'incidenza delle pratiche di dumping. È infatti evidente che il pregiudizio subito sarebbe stato più grave, se tale misura non fosse stata applicata.

II. Probabilità di ulteriore pregiudizio (31) Per valutare gli effetti della scadenza della misura antidumping, la Commissione ha preso in esame i seguenti elementi.

Nonostante la misura attualmente in vigore, la situazione dell'industria comunitaria è rimasta precaria. Si può quindi prevedere che la scadenza della misura aggraverebbe ulteriormente la situazione. L'esportatore potrebbe infatti diminuire ancora i prezzi per ampliare la sua quota di mercato nella Comunità a scapito dell'industria comunitaria. In seguito al calo del volume delle vendite, l'industria comunitaria dovrebbe far fronte a un aumento dei costi e quindi subirebbe perdite maggiori.

In tali circostanze la Commissione ha ritenuto che, se la misura dovesse scadere, l'industria comunitaria subirebbe un ulteriore pregiudizio.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (33) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto degli interessi dell'industria produttrice di blocchi d'angolo per container, dell'industria di trasformazione e dei consumatori finali del prodotto finito.

Se, in mancanza di misure, l'attuale situazione dovesse continuare, le conseguenze per l'industria comunitaria sarebbero estremamente gravi e ne pregiudicherebbero la sopravvivenza a breve termine. La scomparsa di tale settore industriale avrebbe effetti negativi dal punto di vista dell'occupazione e della spesa per gli investimenti. Nell'interesse della Comunità occorre quindi evitare tali conseguenze e mantenere diverse fonti di approvvigionamento sul mercato comunitario.

Gli acquirenti di blocchi d'angolo per container e gli utilizzatori finali di container avrebbero potuto effettivamente approfittare del basso livello dei prezzi dei prodotti in questione. Tale vantaggio, tuttavia, sarebbe minimo per i consumatori finali, dato che i blocchi d'angolo rappresentano una percentuale trascurabile del prezzo finale del prodotto in cui sono incorporati.

Dopo aver valutato tali elementi, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità era necessario mantenere misure di difesa nei confronti delle importazioni a prezzi di dumping di blocchi d'angolo per container conformi agli standard ISO.

F. IMPEGNO (36) Dopo essere stato informato in merito alle risultanze della Commissione, il produttore austriaco ha offerto un impegno sui prezzi relativo alle esportazioni nella Comunità di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, conformi agli standard ISO.

In seguito all'attuazione dell'impegno, i prezzi all'esportazione nella Comunità aumenteranno della misura che la Commissione ritiene sufficiente per eliminare il pregiudizio, in quanto permetteranno ai produttori comunitari di applicare prezzi di vendita tali da eliminare le perdite e ottenere un adeguato margine di utile. Il conseguente e indispensabile incremento dei prezzi del produttore austriaco non supera comunque il margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta.

In tali circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile e l'inchiesta può essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping.

In caso di inosservanza o di ritiro dell'impegno da parte dell'esportatore interessato, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può istituire immediatamente un dazio provvisorio in base alle risultanze e alle conclusioni dell'inchiesta esposte nei punti 10-35.

Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni,

DECIDE:

Art. 1

È accettato l'impegno offerto dalla società Maschinenfabrik Liezen GmbH, Liezen, Austria, nell'ambito della procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, di cui al codice NC ex 7325 99 90, originari dell'Austria.

Art. 2

È chiusa l'inchiesta antidumping relativa alla procedura di riesame di cui all'articolo 1. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente