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dec. 92/68/CEE

Testo vigente

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed autonomi, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che le conferisce l'incarico di trattare qualsiasi questione amministrativa relativa all'applicazione di detto regolamento,

considerando che la decisione n. 125 deve essere modificata, tenuto conto della necessità di limitare i rischi di abuso, e che a tal fine occorre indicare in tutti i casi una data precisa nel riquadro 5 del formulario E 101;

considerando che le condizioni della vita economica moderna obbligano numerosi collaboratori di imprese industriali, commerciali ed agricole ad effettuare frequenti trasferte di breve durata per le necessità dell'impresa da cui dipendono;

considerando che in questi casi è difficile ottenere in tempo utile, prima della partenza, dall'istituzione designata del paese in cui l'impresa ha la propria sede, un attestato relativo alla legislazione applicabile;

considerando che occorre snellire la procedura di rilascio dell'attestato relativo alla legislazione applicabile affinché l'assicurato sia munito di un documento comprovante che egli si trova a soggiornare in uno Stato membro per eseguirvi un lavoro e che egli continua ad essere assoggettato alla legislazione del paese in cui si trova l'azienda da cui dipende,

1. Per distacchi di durata non superiore a tre mesi, l'istituzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 può rilasciare alle imprese che ne fanno richiesta i formulari E 101 muniti di un numero d'ordine, di cui essa compila unicamente il riquadro 5.

2. L'impresa compila il formulario in duplice copia. Une delle copie è consegnata al lavoratore prima della sua partenza, l'altra è spedita entro 24 ore all'istituzione designata del paese in cui l'impresa ha la propria sede.

3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 125, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presidente della Commissione amministrativa S. PINTO PIZARRO

DECIDE: