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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1992 relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (92/489/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente alla decisione 91/51/CEE1, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati e ne hanno notificato, fatta eccezione per il Portogallo, l'applicazione a titolo provvisorio, in attesa che si espletassero le procedure interne necessarie per la sua approvazione;

considerando che si sono superati il numero di governi necessario e la percentuale netta delle importazioni previsti dall'articolo 40, paragrafo 1 per l'entrata in vigore definitiva di detto accordo;

considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di approvare l'accordo;

considerando che occorre ora che l'accordo venga approvato e che la Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati.

Non appena espletate le procedure interne necessarie, la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati, come membri importatori, conformemente all'articolo 37.

Il testo dell'accordo è accluso alla decisione 91/51/CEE.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito dello strumento di approvazione a nome della Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

T. GAREL-JONES