DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1992 relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (92/489/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, conformemente alla decisione 91/51/CEE1, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati e ne hanno notificato, fatta eccezione per il Portogallo, l'applicazione a titolo provvisorio, in attesa che si espletassero le procedure interne necessarie per la sua approvazione;
considerando che si sono superati il numero di governi necessario e la percentuale netta delle importazioni previsti dall'articolo 40, paragrafo 1 per l'entrata in vigore definitiva di detto accordo;
considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di approvare l'accordo;
considerando che occorre ora che l'accordo venga approvato e che la Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati.
Non appena espletate le procedure interne necessarie, la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati, come membri importatori, conformemente all'articolo 37.
Il testo dell'accordo è accluso alla decisione 91/51/CEE.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito dello strumento di approvazione a nome della Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
T. GAREL-JONES