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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria (92/511/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Bulgaria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme sono in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato e esteso;

considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Bulgaria alla Comunità;

considerando che la Bulgaria e la Comunità hanno avviato negoziati per la conclusione di un accordo europeo volto a instaurare una relazione avente natura di associazione;

considerando che, con la decisione 91/311/CEE3, il Consiglio ha deciso di concedere alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine per un importo massimo di 290 milioni di ecu al fine di garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nel paese in questione;

considerando tuttavia che, nonostante la coraggiosa attuazione da parte del governo della Bulgaria di misure di aggiustamento e di riforme strutturali, la fase di stabilizzazione dell'economia bulgara non è ancora ultimata e che è necessario un sostegno ufficiale complementare per garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nonché il consolidamento della situazione a livello riserve;

considerando che le autorità bulgare hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale e del riporto dell'assistenza finanziaria del gruppo dei 24 paesi industrializzati relativa al 1991, nel 1992 resta da finanziare una somma stimata a circa 240 milioni di USD per rafforzare la situazione della Bulgaria a livello riserve ed evitare un'ulteriore compressione delle importazioni, fenomeni che potrebbero pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo bulgaro si prefigge di raggiungere con le sue riforme;

considerando che il processo di riforma in Bulgaria sarà coronato dal successo essenzialmente se saranno risolti i gravi problemi di indebitamento cui si trova confrontato il paese e che la concessione alla Bulgaria dell'assistenza finanziaria della Comunità dovrebbe essere subordinata alla realizzazione di progressi decisivi per un accordo globale di ristrutturazione del debito a medio termine tra la Bulgaria e le banche commerciali sue creditrici;

considerando che la Commissione in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal gruppo dei 24 paesi industrializzati ha invitato questi ultimi a fornire alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine;

considerando che il prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Bulgaria è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;

considerando che la questione dei rischi connessi con le garanzie prestate dal bilancio generale delle Comunità europee sarà esaminata nel contesto del rinnovo, nel 1992, dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio;

considerando che il prestito della Comunità dovra essere gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a medio termine di un importo massimo di 110 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la sua bilancia dei pagamenti e di rafforzare le sue riserve.

2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Bulgaria mediante la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione in stretta concertazione col comitato monetario ed in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Bulgaria.

Art. 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità bulgare, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi dal gruppo dei 24.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato vengano osservate.

Art. 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. La prima quota è svincolata non appena:

— le autorità bulgare avranno adempiuto alle condizioni per il pagamento delle somme impegnate dai paesi del gruppo dei 24 non appartenenti alla Comunità nel contesto del finanziamento 1991 a favore della bilancia dei pagamenti della Bulgaria;

— sarà realizzato tra la Bulgaria e le banche commerciali creditrici un accordo di principio sugli orientamenti per una prossima ristrutturazione del debito di detto paese.

2. A condizione che la verifica dell'osservanza delle condizioni di politica economica, di cui all'articolo 2, dia risultati soddisfacenti, la seconda quota è svincolata in funzione dei progressi decisivi verso un accordo globale di ristrutturazione del debito a medio termine tra la Bulgaria e le banche commerciali sue creditrici. Il versamento non sarà comunque effettuato prima del secondo trimestre del 1993.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Bulgaria.

Art. 4

1. Le operazioni connesse all'assunzione ed all'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenze, né rischi di cambio o di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.

2. A richiesta della Bulgaria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola che preveda la facoltà di rimborso anticipato e le modalità del suo esercizio.

3. A richiesta della Bulgaria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Il rifinanziamento o la revisione sono effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano alcun prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Art. 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE