DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania (92/551/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del Comitato monetario,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;
considerando che dette riforme sono in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato ed esteso;
considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Romania alla Comunità;
considerando che la Romania e la Comunità hanno avviato negoziati per la conclusione di un accordo europeo volto a instaurare una relazione avente natura di associazione;
considerando che, con la decisione 91/384/CEE3, il Consiglio ha deciso di concedere alla Romania un'assistenza finanziaria a medio termine per un importo massimo di 375 milioni di ecu al fine di garantire una situazione sostenibile a livello della bilancia dei pagamenti del paese in questione;
considerando tuttavia che, nonostante la coraggiosa attuazione da parte del governo della Romania delle misure di aggiustamento e delle riforme strutturali, la fase di stabilizzazione dell'economia rumena non è ancora ultimata e che è necessario un sostegno ufficiale complementare per garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nonché il consolidamento delle riserve;
considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale e del riporto dell'assistenza finanziaria del Gruppo dei 24 nel 1991, nel 1992 resta da finanziare una somma di circa 180 milioni di dollari USA per evitare un ulteriore contenimento delle importazioni che potrebbe pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;
considerando che la Commissione in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati ha invitato questi ultimi a fornire alla Romania un'assistenza finanziaria a medio termine;
considerando che un prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Romania è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione delle sue riserve;
considerando che la questione dei rischi connessi con le garanzie prestate sulla base del bilancio generale delle Comunità europee sarà esaminata nel contesto del rinnovo, nel 1992, dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio;
considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;
considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine di un importo massimo di 80 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.
2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Romania mediante la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione in stretta concertazione con il Comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra l'FMI e la Romania.
Art. 2
1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene, previa consultazione del Comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il Gruppo dei 24.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto coordinamento con il Gruppo dei 24 e l'FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.
Art. 3
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, il prestito è messo a disposizione della Romania in una sola quota sulla base della constatazione di un adempimento soddisfacente dell'accordo stand-by da concludere tra la Romania e l'FMI.
2. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Romania.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.
2. A richiesta della Romania, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire alla Romania di avvalersi di tale clausola.
3. A richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.
5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
J. PATTEN