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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1993 che accetta gli impegni offerti da tre produttori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea (93/157/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10, sentito il comitato consultivo istituito dal detto regolamento,

MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CEE) n. 2686/92 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea e classificati ai codici NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16 e 8542 11 18 per i prodotti finiti, al codice NC ex 8542 11 01 per i wafer, al codice NC ex 8542 11 05 per le piastrine o i chip e ai codici NC ex 8473 30 10 ed ex 8548 00 00 per i moduli. Con il regolamento (CEE) n. 53/83 (3) il Consiglio ha prorogato la validità di detto dazio per un periodo non superiore ai due mesi.

Nel procedimento successivo è stato stabilito che era opportuno prendere misure antidumping definitive per eliminare le pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte nei punti da 6 a 44 del regolamento (CEE) n. 611/93 del Consiglio (4).

Dopo essere stati informati di tali conclusioni, i produttori coreani, Goldstar Electron Co. Ltd, Hyundai Electronics Industries Co. Ltd e Samsung Electronics Co. Ltd hanno offerto impegni per quanto riguarda i prezzi di vendita dei loro prodotti ai primi acquirenti indipendenti della Comunità. Secondo tali impegni, i prezzi di vendita saranno determinati in base ai costi trimestrali di produzione delle DRAM ai quali sarà aggiunto un importo adeguato per il profitto.

La Commissione ritiene che questi impegni stabilizzino i prezzi di vendita dei prodotti coreani nella Comunità ad un livello sufficiente per eliminare il dumping. La Commissione ritiene inoltre che gli impegni, essendo basati sui costi di produzione dei singoli produttori coreani, offrano sufficiente flessibilità affinché i prezzi sul mercato comunitario rimangano ad un livello tale da non costituire un eccessivo svantaggio per l'industria comunitaria sotto il profilo della concorrenza.

Inoltre, poiché i produttori coreani si sono impegnati a fornire regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate su costi e prezzi, è stato concluso che è possibile controllare efficacemente l'osservanza degli impegni.

Tenuto conto del disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, gli impegni devono entrare in vigore alla stessa data del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 611/93 nell'ambito del presente procedimento.

Ciò considerato, gli impegni offerti sono considerati accettabili e l'inchiesta può pertanto essere chiusa per quanto riguarda i produttori coreani di cui trattasi.

La Commissione osserva inoltre che i produttori interessati sono stati informati in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state proposte le misure antidumping definitive e che è stata data loro la possibilità di formulare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, in caso di recesso o di ragionevoli sospetti di violazione dell'impegno la Commissione, qualora gli interessi della Comunità lo richiedano, può applicare immediatamente dazi antidumping provvisori a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e, in seguito, dazi antidumping definitivi sulla base degli elementi fattuali stabiliti prima dell'impegno se non vi sono prove certe di un loro mutamento sostanziale.

Il comitato consultivo, adito in merito all'accettazione degli impegni offerti, non ha sollevato obiezioni,

DECIDE:

Art. 1

Sono accettati gli impegni offerti dalle società Goldstar Electron Co. Ltd, Hyundai Electronics Industries Co. Ltd e Samsung Electronics Co. Ltd, nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) e originari della Repubblica di Corea e classificati ai codici NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16 e 8542 11 18 (prodotti finiti), al codice NC ex 8542 11 01 (wafer), al codice NC ex 8542 11 05 (piastrine o chip) e ai codici NC ex 8473 30 10 ed ex 8548 00 00 (moduli).

Art. 2

L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda le società menzionate nel medesimo.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione