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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 relativa alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che la decisione 92/384/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile2, prevede un sistema uniforme di regole relative all'accesso al mercato, alla capacità delle linee aeree e alla determinazione dei prezzi in questo settore;

considerando che, dopo la conclusione di detto accordo, nella Comunità sono state adottate nuove norme nel settore dell'aviazione civile e che l'articolo 12 dell'accordo prevede l'integrazione nello stesso di modifiche apportate da ciascuna delle parti alla propria legislazione;

considerando che in queste circostanze eccezionali è opportuno modificare l'articolo 19 dell'accordo per garantire che il suo obiettivo, cioè un sistema uniforme di regole in tutta la Comunità, la Norvegia e la Svezia, venga rispettato anche dopo l'entrata in vigore di un accordo fra la Comunità e i paesi EFTA sullo Spazio economico europeo;

considerando che il Consiglio ha deciso l'opportunità di queste modifiche e ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con la Norvegia e la Svezia a tale scopo;

considerando che la Commissione ha condotto tutti i negoziati in stretto coordinamento e consultazione con gli Stati membri,

DECIDE:

Art. 1

È approvata a nome della Comunità la decisione del comitato misto di cui all'articolo 13 dell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile di integrare in detto accordo le norme legislative adottate nella Comunità successivamente ai negoziati che hanno avuto per oggetto l'accordo stesso.

La decisione del comitato misto è acclusa alla presente decisione.

Art. 2

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia per la modifica dell'articolo 19, paragrafo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio espleta le necessarie formalità dell'articolo 23 dell'accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. OFFECIERS-VAN DE WIELE (1) Parere reso il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE DEL COMITATO MISTO del 26 marzo 1993 I Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile, il comitato misto ha stabilito che debbano essere integrati nell'accordo e aggiunti all'elenco dell'allegato I i seguenti regolamenti e direttive. 21. (CEE) n. 2407/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio di licenze ai vettori aerei. Articoli da 1 a 18. 22. (CEE) n. 2408/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Articoli da 1 a 15. L'elenco degli aeroporti di categoria 1 di cui all'allegato I del regolamento è integrato come segue: - Norvegia: sistema aeroportuale di Oslo - Svezia: sistema aeroportuale di Stoccolma. L'elenco dei sistemi aeroportuali di cui all'allegato II del regolamento è integrato come segue: - Norvegia: Oslo - Fornebu/Gardermoen - Svezia: Stoccolma - Arlanda/Bromma. 23. (CEE) n. 2409/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci. Articoli da 1 a 11. 24. (CEE) n. 1284/91 Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei. Articolo 1. I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo. 25. (CEE) n. 2410/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei. Articolo 1. I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo. 26. (CEE) n. 2411/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei. Articolo 1. I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo. 27. (CEE) n. 3922/91 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. Articoli da 1 a 3, articoli da 5 a 11, articolo 13. 28. 91/670/CEE Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esecuzione di funzioni nel settore dell'aviazione civile. Articoli da 1 a 7. 29. (CEE) n. 95/93 Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Articoli da 1 a 13. Il territorio delle isole Svalbard è esonerato dall'applicazione dei regolamenti e delle direttive sopra elencati. II Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, il comitato misto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, raccomanda alle parti contraenti di modificare l'accordo conformemente all'allegato alla presente decisione. III In virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, la decisione di cui al precedente punto I è subordinata all'approvazione o alla ratifica delle parti contraenti, secondo le loro rispettive procedure. La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1993 o il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3 dell'accordo, a seconda di quale delle due date sia successiva.