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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1993 che accetta gli impegni offerti in relazione al riesame delle misure antidumping applicabili ad alcune importazioni di glutammato monosodico, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia (93/479/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 10 e 14, sentito il comitato consultivo istituito da detto regolamento,

A. PROCEDURA PRECEDENTE1 Con il regolamento (CEE) n. 1798/902, modificato dal regolamento (CEE) n. 2966/923, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti di alcune società di detti paesi che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 547/904 e con la decisione 92/493/CEE5.

B. AVVIO DELLA PROCEDURA DI RIESAME2 Durante il periodo della prima inchiesta (1o aprile 1987-31 marzo 1988) l'industria comunitaria era costituita da tre produttori che rappresentavano l'intera produzione comunitaria di glutammato monosodico. Dopo l'adozione delle misure antidumping nell'ambito della prima procedura, due dei tre produttori hanno cessato l'attività.

L'unico produttore rimasto nella Comunità, che rappresenta l'industria comunitaria nella presente procedura di riesame, ha affermato che a causa delle notevoli variazioni del tasso di cambio del dollaro, valuta in cui si svolge la maggior parte degli scambi di glutammato monosodico, rispetto all'ECU, i prezzi fissati negli impegni accettati dalla Commissione, che sono espressi in ECU, sono diventati insufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle costanti pratiche di dumping. Le presunte conseguenze per il produttore si sono manifestate con continue perdite finanziarie e una significativa diminuzione del flusso di cassa.

Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha avviato un riesame dei regolamenti e della decisione che istituiscono misure antidumping nell'ambito del procedimento e ha riaperto l'inchiesta.

C. PROCEDURA SUCCESSIVA4 La Commissione ha debitamente informato le parti notoriamente interessate, in particolare il produttore e gli importatori nella Comunità, i produttori dei paesi esportatori interessati e i rappresentanti di detti paesi. La Commissione ha inoltre dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

L'industria comunitaria, alcuni produttori dei paesi esportatori, alcuni importatori e una federazione di utilizzatori industriali della Comunità hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcuni produttori dei paesi esportatori interessati hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

Nel riesame delle misure antidumping in vigore la situazione del mercato comunitario durante il periodo 1o gennaio - 30 settembre 1992 è stata confrontata con quella dei tre anni precedenti, ovvero prima e dopo l'istituzione delle misure antidumping nell'ambito del presente procedimento.

Le informazioni chieste e ottenute dal produttore interessato nella Comunità, la Orsan SA, sono state verificate nelle sedi di Nesle Parigi, Francia. L'analisi del volume e del prezzo delle importazioni in questione è stata effettuata in base ai dati ottenuti dalle statistische Eurostat e alle informazioni periodicamente fornite dai produttori esportatori nel quadro dell'applicazione degli impegni attualmente in vigore.

D. PRODOTTO IN ESAME (8) Come nelle precedenti inchieste, il prodotto oggetto del presente riesame è il glutammato monosodico prodotto in forma di cristalli di varie dimensioni, che rientra nel codice NC ex 2922 42 00.

E. PORTATA DEL RIESAME (9) Il riesame riguarda unicamente gli eventuali adeguamenti delle misure in vigore per tener conto della modifica delle circostanze relative all'industria comunitaria. La Commissione non aveva motivo di ritenere che la situazione inerente alle pratiche di dumping fossa mutata, in quanto nessuna parte interessata ha chiesto il riesame delle risultanze in materia di dumping di cui al regolamento (CEE) n. 1798/90.

F. ANALISI DEL MERCATO COMUNITARIO i) Consumo nella Comunità (10) Il consumo comunitario di glutammato monosodico è stato di circa 43 000 t nel 1989, 44 000 t nel 1990, 48 000 t nel 1991 e 37 000 t nei primi nove mesi del 1992, con un aumento del 14,7 % rispetto al 1989. ii) Volume delle importazioni oggetto di dumping (11) Il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi in questione è passato da circa 3 800 t annue nel 1989 e nel 1990 a 12 183 t nel 1991 ed a 9 696 t nei primi nove mesi del 1992, con un incremento del 240 % rispetto al 1989. La quota di mercato globale di queste importazioni nella Comunità è salita dall'8,7 % circa nel 1989 e nel 1990 al 25 % nel 1991 e al 26,1 % nei primi nove mesi del 1992. iii) Prezzo delle importazioni oggetto di dumping (12) Benché gli esportatori dei paesi interessati abbiano rispettato i prezzi minimi fissati negli impegni accettati dalla Commissione, espressi in dollari, a causa della differenza tra il tasso di cambio dollaro/ECU previsto negli impegni attualmente in vigore e il tasso vigente dopo l'accettazione di tali impegni, i prezzi in ECU delle importazioni in questione sono inferiori a quelli fissati negli impegni di un margine massimo del 20 %. iv) Situazione dell'industria comunitaria a) Osservazioni preliminari (13) Nel valutare la situazione dell'industria comunitaria occorre ricordare che la produzione di glutammato monosodico richiede forti investimenti. Inoltre, dato che il processo di trasformazione è praticamente ininterrotto, la percentuale dei costi fissi è elevata. Per massimizzare le economie di scala è quindi necessario che l'industria funzioni a pieno regime. b) Produzione, utilizzazione degli impianti, vendite e quota di mercato (14) Dal 1989 in poi il volume della produzione dell'industria comunitaria è rimasto stabile e la capacità è stata utilizzata appieno. Il volume delle vendite nella Comunità del prodotto in questione è aumentato del 13 % dal 1989 ai primi nove mesi del 1992, estrapolati su base annua. Dal confronto tra l'andamento del volume delle vendite e quello del consumo comunitario apparente risulta tuttavia che la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 4,5 % dal 1989 ai primi nove mesi del 1992. L'evoluzione di questa quota di mercato, rispetto a un indice 100 nel 1989, era di 105 nel 1990, di 101 nel 1991 e di 95,5 nei primi nove mesi del 1992. c) Prezzi (15) Dopo l'istituzione delle misure antidumping, l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi del prodotto in questione sul mercato della Comunità. Tuttavia, poiché il glutammato monosodico è un prodotto estremamente sensibile alle fluttuazioni dei prezzi, l'industria comunitaria è stata costretta ad allineare i propri prezzi rispetto a quelli delle importazioni, i quali, come risulta al punto 12 precedente, a causa delle variazioni dei tassi di cambio, erano inferiori ai prezzi in ECU fissati negli impegni. Di conseguenza l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i prezzi fino ad un livello adeguato. d) Redditività (16) I costi di produzione del prodotto sostenuti dall'industria comunitaria sono rimasti abbastanza stabili tra il 1989 e i primi nove mesi del 1992. Dato che nello stesso periodo i prezzi sono aumentati, l'industria comunitaria ha progressivamente ridotto le perdite. Questa tendenza dei costi e dei prezzi ha effettivamente riportato in attivo l'industria comunitaria nei primi nove mesi del 1992, anche se la redditività raggiunta è del tutto insufficiente a salvaguardare la vitalità dell'industria. In forma indicizzata, l'utile sul fatturato dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità era il seguente: perdite pari a 100 nel 1989, a 60 nel 1990, a 13 nel 1991 e profitti corrispondenti a 10 nei primi nove mesi del 1992. e) Investimenti (17) Dal 1989 l'industria comunitaria ha finanziato notevoli investimenti volti unicamente a mantenere i livelli produttivi. Benché i profitti generali negli ultimi anni siano stati in gran parte reinvestiti, le perdite o i profitti insufficienti dell'industria comunitaria minacciano il proseguimento del programma di investimenti e quindi la competitività. f) Conclusione sulla situazione dell'industria comunitaria (18) L'esame dei fatti mette in evidenza che, benché le misure antidumping attualmente in vigore abbiano avuto alcuni effetti positivi sull'industria comunitaria, la situazione finanziaria di quest'ultima rimane precaria e la sua quota di mercato è in continua diminuzione.

G. NESSO DI CAUSALITÀ i) Importazioni di glutammato monosodico dai paesi interessati (19) Per esaminare se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati fossero responsabili della situazione costantemente critica dell'industria comunitaria, la Commissione ha constatato che tale situazione coincide con un notevole aumento delle importazioni di glutammato monosodico dai paesi interessati, come è affermato nel punto 11 e con la diminuzione dei prezzi di tali importazioni. La diminuzione del prezzo deriva dalle variazioni del tasso di cambio dollaro/ECU, secondo quanto risulta dal punto 12. ii) Incidenza di altri fattori (20) È stata esaminata anche l'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria di fattori diversi dalle importazioni in questione.

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la difficile situazione dell'industria comunitaria è dovuta ai bassi prezzi delle esportazioni nei paesi terzi. A questo proposito, la Commissione ricorda che l'esame delle cause del pregiudizio riguardava soltanto gli aspetti relativi alla produzione e alle vendite sul mercato comunitario. Gli eventuali effetti delle vendite dell'industria comunitaria sui mercati dei paesi terzi non rientrano nelle risultanze in materia di pregiudizio. Di conseguenza, la difficile situazione dell'industria comunitaria suesposta non può essere stata provocata da tali esportazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico provenienti da paesi terzi non soggetti alla procedura, soltanto quelle provenienti dal Brasile, a causa dell'attuale penetrazione sul mercato comunitario (2 980 t nei primi nove mesi del 1992, con una quota di mercato dell'8 %), avrebbero potuto avere effetti negativi sull'industria comunitaria. Tuttavia, anche ammettendo che le importazioni provenienti dal Brasile abbiano contribuito al pregiudizio ancora subito dall'industria comunitaria, resta il fatto che il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping in questione, considerato isolatamente, è sostanziale.

In tali circostanze la Commissione ha concluso che i prezzi delle importazioni dai paesi in questione hanno continuato ad avere effetti negativi sull'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (24) Nel regolamento (CEE) n. 1798/90 il Consiglio ha confermato che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure sulle importazioni di glutammato monosodico dai quattro paesi in questione.

Nelle particolari circostanze del presente riesame, si ritiene che se le misure antidumping in vigore non fossero confermate, debitamente modificate per tener conto del miglioramento della situazione dell'industria comunitaria, il programma di investimenti di tale industria sarebbe gravemente pregiudicato, con conseguenze negative in termini di competitività e di capacità di sopravvivenza.

Alcune parti interessate hanno affermato che un eventuale aumento del livello delle misure antidumping attualmente in vigore consentirebbe all'industria comunitaria di consolidare la propria posizione di forza sul mercato comunitario a scapito degli utilizzatori di glutammato monosodico della Comunità. A questo proposito occorre rilevare che, malgrado la notevole quota di mercato dell'industria comunitaria, il mercato è sufficientemente concorrenziale, come è dimostrato dal sostanziale aumento delle importazioni in questione tra il 1989 e i primi nove mesi del 1992 e anche dalla recente penetrazione delle importazioni brasiliane. Per quanto riguarda le conseguenze di un'eventuale modifica delle misure in vigore sulla situazione degli utilizzatori comunitari, occorre precisare che il glutammato monosodico incide in misura trascurabile sui costi dei prodotti nei quali è incorporato.

La Commissione ha altresì riscontrato che negli ultimi anni l'industria comunitaria ha finanziato grandi investimenti. La Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia opportuno che l'industria possa trarre beneficio da tali investimenti, garantendo in tal modo l'occupazione di numerose persone nella fabbricazione di un prodotto di base essenziale per l'industria alimentare.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere mantenute in vigore le misure antidumping, debitamente modificate, affinché l'industria comunitaria possa proseguire il processo di risanamento della precaria situazione finanziaria.

I. MODIFICA DELLE MISURE IN VIGORE i) Aspetti generali (29) Per determinare un livello dei prezzi in ECU che consenta all'industria comunitaria di realizzare un equo profitto, il costo della produzione per il produttore comunitario in questione è stato aumentato di un congruo margine di profitto. Quest'ultimo, pur non raggiungendo il livello dei profitti ottenuti dal produttore prima che si manifestassero gli effetti delle importazioni in questione, è considerato il minimo necessario per salvaguardare la vitalità dell'industria comunitaria ed è conforme al margine che la Commissione ha ritenuto equo durante la prima inchiesta.

Il prezzo così calcolato per l'industria comunitaria è superiore ai prezzi effettivi, espressi in ECU, delle importazioni dei prodotti dei singoli esportatori. Pertanto, le misure antidumping in vigore dovrebbero essere modificate affinché i prezzi in ECU delle importazioni per quanto riguarda i singoli produttori ed esportatori in questione raggiungano il prezzo calcolato per l'industria comunitaria, senza superare i corrispondenti valori normali fissati durante le inchieste precedenti. ii) Produttori esportatori per i quali sono in vigore gli impegni (30) In seguito alla comunicazione delle risultanze, i produttori esportatori interessati hanno offerto nuovi impegni, fatta eccezione per un'azienda tailandese che ha cessato di esportare nella Comunità prima del 1992. Tali impegni implicano la revisione dei prezzi dei prodotti delle singole società fino al livello considerato necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping, purché non siano superati i valori normali stabiliti nelle inchieste precedenti per tali produttori, adeguati a livello frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Gli impegni offerti possono essere accettati, in quanto il loro controllo non presenta difficoltà sul piano amministrativo. Il prezzo fissato negli impegni è stabilito in ECU, ma poiché praticamente tutte le importazioni nella Comunità avvengono in dollari, sono stati forniti i tassi di cambio da applicare per le importazioni effettuate in valute diverse dall'ECU.

Tali tassi di cambio sono modificati su base semestrale, in base all'ampiezza delle fluttuazioni.

Inoltre, in caso di violazione degli impegni sui prezzi, la Commissione può imporre immediatamente dazi provvisori e il Consiglio può successivamente istituire dazi definitivi in base ai fatti stabiliti nella presente inchiesta.

L'industria comunitaria interessata è stata informata dei principali fatti e delle considerazioni sulla base dei quali la Commissione intendeva accettare i nuovi impegni e non ha fatto obiezioni. iii) Altri produttori dei paesi esportatori interessati (32) Per i prodotti dei paesi interessati che non si sono manifestati nel corso della procedura e le cui importazioni sono pertanto soggette al dazio antidumping definitivo in base alle risultanze sul dumping confermate dal regolamento (CEE) n. 1798/90, poiché la situazione inerente al dumping non è stata analizzata nell'ambito del presente riesame, si ritiene opportuno che l'importo del dazio rimanga invariato.

Nei confronti dell'azienda tailandese che non ha esportato nella Comunità nei primi nove mesi del 1992 e che non ha offerto un nuovo impegno non dovrebbero essere mantenute in vigore misure antidumping specifiche.

K. CONSULTAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO (34) Uno Stato membro ha mosso obiezioni in seno al comitato consultivo sull'accettazione dei nuovi impegni. Pertanto, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sui risultati delle consultazioni e una proposta di accettazione degli impegni e di conclusione dell'inchiesta. Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente nel termine di un mese, la presente decisione deve essere adottata.

Dato che l'attuale riesame è stato soltanto parziale, il periodo di validità delle misure in vigore non è prolungato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

DECIDE:

Art. 2

Sono accettati gli impegni sui prezzi offerti dalle seguenti società:

— PT Sasa, Indonesia,

— PT Indomiwon Citra Inti, Indonesia,

— PT Cheil Samsung Astra, Indonesia,

— Miwon Co. Ltd, Repubblica di Corea,

— Cheil Foods & Chemicals Inc., Repubblica di Corea,

— Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taiwan,

— Ve Wong Corporation, Taiwan,

— Thai Fermentation Industry Co., Tailandia,

nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 (codice Taric 2922 42 00*10) originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia.

Art. 3

La presente decisione ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente