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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1994 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati E.7 e F.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (94/798/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità alla decisione 75/199/CEE del Consiglio1, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto);

considerando che gli allegati della suddetta convenzione riguardanti i regimi di riaprovvigionamento in franchigia e le formalità doganali applicabili al traffico postale possono essere accettati dalla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno accompagnare tale accettazione con talune riserve per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale e della legislazione doganale comunitaria,

DECIDE:

Art. 1

Gli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali enumerati in appresso sono accettati a nome della Comunità con le riserve ivi indicate:

— l'allegato E.7 riguardante il regime di riapprovvigionamento in franchigia con una riserva di ordine generale e con riserve in relazione alle norme 3, 9 e 20 e alle prassi raccomandate 11, 13, 16, 17 e 25;

— l'allegato F.4 riguardante le formalità doganali applicabili al traffico postale con una riserva d'ordine generale e con riserve in merito alle norme 19 e 26 e alle prassi raccomandate 23, 24 e 25.

I testi degli allegati E.7 e F.4 della convenzione figurano rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione, che recano in appendice le corrispondenti riserve formulate dalla Comunità.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati di cui all'articolo 1 con le riserve ivi indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. REXRODT