dec. 95/419/CE
Testo vigente
2. Gli articoli da 27 a 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano al titolare di pensione o rendita né ai suoi familiari aventi diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro a motivo della riscossione di prestazioni di disoccupazione. In tal caso, per l'applicazione del capitolo malattia e maternità di tale regolamento, l'interessato viene considerato come lavoratore subordinato o autonmo disoccupato, e i suoi familiari come familiari di un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato. 3. L'applicazione dell'articolo 34, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 delle disposizioni suddette non può comportare per l'interessato un capovolgimento dell'ordine di priorità dei diritti acquisiti in proprio a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, della condizione di disoccupazione completa o della percezione di una pensione o rendita, rispetto ai diritti derivati acquisiti mediante un'altra persona di cui è familiare o superstite. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. II Presidente della Commissione amministrativa Monique MOUSSEAU