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dec. 95/172/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, secondo le cui disposizioni è tenuta ad esaminare qualsiasi problema d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, incaricata di esaminare il problema consistente nell'individuare i lavoratori a cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71,

considerando che è opportuno estendere le categorie di lavoratori espressamente oggetto della decisione n. 131 del 3 dicembre 1985 e di sostituire, conseguentemente, tale decisione;

considerando che l'articolo 71 di detto regolamento fissa norme particolari in merito all'erogazione e all'onere delle prestazioni di disoccupazione ai disoccupati che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che l'elemento determinante per l'applicazione dell'articolo 71 nella sua globalità consiste nel fatto che l'interessato abbia avuto la residenza, durante la sua ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetto che, necessariamente non corrisponde a quello sul territorio del quale ha svolto la sua occupazione;

considerando che, ai sensi della definizione formulata nell'articolo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il termine «residenza» indica la dimora abituale, mentre il termine «dimora» è indicato al punto i) dello stesso articolo quale dimora temporanea;

considerando che i lavoratori a cui si applicano gli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono considerati, fino a prova contraria, residenti sul territorio dello Stato competente;

considerando che, dalle disposizioni dell'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1408/71, si evince che i lavoratori frontalieri e i lavoratori stagionali hanno la residenza in un paese diverso dal paese in cui svolgono il loro lavoro il quale, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, è il paese competente e che pertanto a tali lavoratori si applica l'articolo 71 dello stesso regolamento;

considerando che le categorie di lavoratori che rientrano nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3 e nell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché i lavoratori a cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato, possono risiedere, in taluni casi, in uno Stato membro diverso dallo Stato considerato competente da tali articoli;

considerando che per le categorie di lavoratori che rientrano nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3 e nell'articolo 16, paragrafo 2 precitati, nonché i lavoratori a cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 precitato, il problema di stabilire in quale Stato tali lavoratori abbiano la loro residenza deve essere esaminato caso per caso, che tale verifica deve essere effettuata per i lavoratori che rientrano nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), già per quanto riguarda la loro affiliazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1 lettere a), punto ii) e b), punto ii) l'onere delle prestazioni è trasferito dal paese competente al paese di residenza nel caso in cui l'interessato rimanga a disposizione degli uffici del lavoro di quest'ultimo paese;

considerando che, se tale principio è accettabile per i lavoratori frontalieri e stagionali nonché per talune categorie che conservano gli stessi rapporti diretti con il loro paese d'origine, cesserebbe di esserlo qualora, con un'interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «residenza», si intendesse far rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 tutti i lavoratori migranti che hanno un'occupazione che garantisca una certa stabilità in uno Stato membro e che hanno lasciato la loro famiglia nel paese d'origine; deliberando alle condizioni fissate dall'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

1. Ad esclusione dei lavoratori stagionali, l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica in particolare: a) ai lavoratori a cui si applica l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento; b) ai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento; c) ai lavoratori diversi dai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2 lettera b); d) ai lavoratori occupati da un'impresa frontaliera a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 3; e) ai lavoratori membri del personale di servizio in missioni diplomatiche o sedi consolari e al personale di servizio privato alle dipendenze di agenti di tali missioni o sedi, a cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento; f) ai lavoratori ai quali si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato, qualora abbiano risieduto durante la loro ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

2. I lavoratori a cui si applica il paragrafo 1 che, durante la loro ultima occupazione, erano soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato del luogo di occupazione, beneficiano delle prestazioni ai sensi delle disposizioni della legislazione dello Stato di residenza, come se fossero stati precedentemente soggetti a tale legislazione.

3. I lavoratori a cui si applicano gli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 sono considerati, fino a prova contraria, residenti sul territorio dello Stato competente.

4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 131 del 3 dicembre 1985, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il Presidente della Commissione amministrativa Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA

DECIDE: