DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 che modifica l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina (97/153/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,
vista l'azione comune 96/406/PESC, del 10 giugno 1996, adottata dal Consiglio, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina1,
considerando che, dati gli obiettivi generali e specifici previsti in detta azione comune, occorre specificare la portata dell'articolo 3, paragrafo 2,
DECIDE:
Art. 1
L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'azione comune 96/406/PESC è sostituito dal testo seguente:
«2. I supervisori dell'Unione europea partecipano, nel quadro della missione dell'OSCE, alla supervisione dell'intero processo elettorale, in particolare alla supervisione delle elezioni politiche nazionali e di quelle amministrative locali. Le loro attività di supervisione sono finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO