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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 che modifica l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina (97/153/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

vista l'azione comune 96/406/PESC, del 10 giugno 1996, adottata dal Consiglio, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina1,

considerando che, dati gli obiettivi generali e specifici previsti in detta azione comune, occorre specificare la portata dell'articolo 3, paragrafo 2,

DECIDE:

Art. 1

L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'azione comune 96/406/PESC è sostituito dal testo seguente:

«2. I supervisori dell'Unione europea partecipano, nel quadro della missione dell'OSCE, alla supervisione dell'intero processo elettorale, in particolare alla supervisione delle elezioni politiche nazionali e di quelle amministrative locali. Le loro attività di supervisione sono finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO