dec. 97/823/CE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ai termini del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,
visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,
vista la decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, che stabilisce e adatta alcuni modelli di formulari necessari ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti,
considerando che occorre introdurre nuovi formulari E 128 ed E 128B per tenere conto dei regolamenti (CEE) n. 3095/95 e (CEE) n. 3096/95 del Consiglio nonché del regolamento (CEE) n. 1290/97 del Consiglio che modificano segnatamente le disposizioni che disciplinano il diritto alle prestazioni in caso di malattia;
considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo;
considerando che, per decisione del Comitato misto del SEE, i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adattati e utilizzati nello Spazio economico europeo;
considerando che, per ragioni pratiche, occorre utilizzare formulari identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo;
considerando che la lingua di emissione dei formulari è oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,
1) Sono istituiti due nuovi modelli di formulari E 128 ed E 128B, per le prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro senza condizione di immediatezza.
2) Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari nella versione corrispondente ai modelli allegati.
3) Ogni formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità ed è predisposto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili le varie versioni linguistiche, consentendo così a ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il modulo in questione stampato nella propria lingua.
4) La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Presidente della commissione amministrativa Cees VAN DEN BERG >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>
DECIDE: