DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1997 relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/571/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE2, in particolare l'allegato II,
considerando che, secondo l'articolo 8 della direttiva 89/106/CEE, un benestare tecnico europeo può essere accordato a determinati prodotti, in particolare ai prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata, e ai prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;
considerando che la decisione 94/23/CE della Commissione3 ha definito regole procedurali comuni per la richiesta, la preparazione e il rilascio del benestare tecnico europeo;
considerando che, secondo l'allegato di detta decisione, il formato del benestare tecnico europeo deve corrispondere ad uno «schema generale» approvato dalla Commissione;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,
DECIDE:
Art. unico
In forza della direttiva 89/106/CEE, il benestare tecnico europeo viene redatto in base allo schema generale che figura nell'allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione