DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, concernente l'attuazione della decisione del Consiglio relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (98/628/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,
vista la dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO) inclusa nell'atto finale firmato all'atto dell'adozione del trattato,
considerando che in data odierna il Consiglio ha adottato, in base all'articolo J.3 del trattato, la decisione relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (1);
considerando che una siffatta azione richiederebbe personale dotato di conoscenze specialistiche nel settore militare; che, pertanto, l'Unione dovrebbe fare ricorso all'UEO;
considerando che le istituzioni dell'UEO si sono dichiarate d'accordo sulle modalità pratiche di cui all'allegato della presente decisione,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. L'Unione europea chiede all'UEO di attuare la sua azione, che consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori nel settore dello sminamento in Croazia, come previsto nella decisione 98/627/PESC del Consiglio (2).
2. L'azione di cui al paragrafo 1 è attuata secondo le modalità pratiche di cui all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è notificata all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.