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dec. 99/582/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, considerando quanto segue:

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in virtù del quale è incaricata di regolare ogni questione amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal regolamento (CEE) n. 574/72,

L'iniziativa per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 spetta all'istituzione competente.

Tale procedura costituisce una semplificazione amministrativa e favorisce un rimborso rapido a favore dell'assicurato.

È quindi opportuno ampliare le possibilità di ricorrere a questa procedura, aumentando il limite generale della sua applicazione previsto dalla decisione n. 161 del 15 febbraio 1996 e di sostituire, quindi, questa decisione.

Deliberando alle condizioni fissate dall'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

1. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano solo se l'importo globale delle spese sostenute durante la dimora temporanea è inferiore o pari a un importo fissato da ciascuno Stato membro entro il limite generale di 1000 EUR.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, l'importo delle spese sostenute è convertito, se necessario, al tasso di conversione applicabile durante il mese nel corso del quale viene effettuato il rimborso.

3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 161, si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presidente della Commissione amministrativa Arno Bokeloh

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: