Decisione del Consiglio del 17 luglio 2000 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000 (2001/34/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
L'applicazione del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE1, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1o marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE2, e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India3 è garantita, ai sensi dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.
È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica della Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno della Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000.
Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany