Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo "Schengen" SCH/Com-ex (94) 15 REV (2000/645/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, (in seguito denominato "il protocollo Schengen"),
La decisione del Comitato esecutivo "Schengen" SCH/Com-ex (94) 15 REV1 è stata definita parte costituente dell'acquis di Schengen nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis2.
La decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV ha introdotto una procedura automatizzata per la consultazione, ai fini del rilascio dei visti, delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno d'Olanda.
La decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV specifica inoltre che la summenzionata procedura automatizzata andrebbe applicata basandosi sui principi fissati nel dizionario dei dati ad essa allegato [contenuto nel documento SCH/II-Vision (93) 20 REV 3, intitolato "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)"].
Il documento SCH/II-Vision (93) 20 REV è stato sostituito dal documento SCH/II-Vision (99) 5 [anch'esso intitolato "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)"]. Il documento è stato approvato il 31 marzo 1999 dal Sottogruppo Vision del Gruppo di lavoro II "Circolazione delle persone", ma il Comitato esecutivo ha omesso di aggiornare di conseguenza la decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV anteriormente all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
È ora necessario porre rimedio a tale omissione, sostituendo nella decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV il riferimento al documento SCH/II-Vision (93) 20 REV 3 con un riferimento al documento SCH/II-Vision (99) 5, affinché la versione della Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche), attualmente in uso, sia formalmente approvata dal Consiglio, che si è sostituito al Comitato esecutivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, seconda frase del protocollo Schengen.
Tenuto conto che la presente decisione mira ad ovviare all'omissione del Comitato esecutivo, che non ha convalidato la versione della Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche) contenuta nel documento SCH/II-Vision (99) 5 quale parte integrante dell'acquis di Schengen anteriormente all'integrazione di quest'ultimo nell'ambito dell'Unione europea, nonché a confermare tale integrazione, ma non ad emendare il documento stesso, l'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen costituisce la base giuridica adeguata a tal fine, restando inteso che qualsiasi modifica successiva del documento SCH/II-Vision (99) 5 dovrà essere apportata ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.
Il comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ha esaminato questa tematica ai sensi dell'articolo 4 di detto accordo.
Il documento SCH/II-Vision (99) 5 contiene informazioni pratiche e tecniche dettagliate sui principi cui devono ottemperare le pertinenti autorità consolari allorché comunicano tra di loro tramite la procedura automatizzata, per la consultazione istituita dalla decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV, e andrebbe quindi trattato come documento riservato,
DECIDE:
Art. 1
Nella decisione SCH/Com-ex (94) 15 REV il riferimento al documento SCH/II-Vision (93) 20 REV 3, è sostituito da un riferimento al documento SCH/II-Vision (99) 5.
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Art. 2
Art. 3
La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000. Per il Consiglio Il Presidente É. Guigou