Decisione del Consiglio del 23 ottobre 2000 recante modifica della decisione 2000/265/CE, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "SISNET" (2000/664/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato "il protocollo Schengen"),
Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE1, ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen (in prosieguo "SISNET") nonché a gestire tali contratti.
Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti non sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Pertanto non si applicano le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2.
Di conseguenza è stato adottato con decisione 2000/265/CE3 un regolamento finanziario che stabilisce norme specifiche per definire le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio necessario a far fronte alle spese sostenute durante la conclusione dei contratti, all'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti già conclusi, alla riscossione dei contributi che sono a carico degli Stati interessati nonché al rendimento e alla verifica dei conti.
Le buone prassi contabili rendono necessario apportare leggere modifiche di forma al suddetto regolamento finanziario.
La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo Schengen,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 2000/265/CE del Consiglio è così modificata:
1.
All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base agli impegni regolarmente contratti tra il 1o gennaio e il 15 dicembre, sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo."
2.
All'articolo 7, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, il segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere al'Gruppo Sistema d'informazione Schengen', in prosieguo denominato'Gruppo SIS', entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti."
3. All'articolo 21, la prima frase è sostituita dalla seguente:"I pagamenti vengono effettuati tramite il conto bancario appositamente acceso a tal fine a nome del segretariato generale del Consiglio."
Art. 2
1. La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.
2. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany