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Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2000 relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (2000/777/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen1 (in prosieguo: "accordo del 18 maggio 1999"), firmato il 18 maggio 1999 ed entrato in vigore il 26 giugno 2000, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

L'atto finale della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmato il 19 giugno 1990, nonché il rispettivo atto finale degli accordi relativi all'adesione a tale convenzione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia firmati il 19 dicembre 1996 contengono al punto 1 una dichiarazione comune sulla messa in vigore degli strumenti di cui trattasi.

È opportuno fissare la data in cui l'acquis di Schengen sarà messo in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nonché per l'Islanda e la Norvegia (in appresso denominati "Stati nordici").

Per essere compatibile con l'unione nordica dei passaporti tale data dovrebbe essere applicabile a tutti gli Stati nordici.

Nell'ambito della preparazione della presente decisione si sono svolte le seguenti fasi: inizialmente è stato sottoposto agli Stati nordici, un questionario completo e le relative risposte sono state messe agli atti. Successivamente sono state effettuate in tutti gli Stati nordici, conformemente alle procedure applicabili nell'ambito del Consiglio, visite di verifica e di valutazione nei settori della cooperazione di polizia e della protezione dei dati. Il Consiglio ha concluso, il 29 maggio 2000, che in tali settori le condizioni erano soddisfatte. Per quanto concerne l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei visti e della cooperazione consolare tali visite hanno rivelato che, a parte alcuni punti che gli Stati nordici provvederanno ad affrontare, i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale e di formazione dello stesso, di infrastruttura e di materiale disponibile sono rispettati in modo soddisfacente.

Tuttavia, per quanto riguarda il sistema d'informazione Schengen (SIS), i cui lavori di estensione nell'ambito del progetto SIS 1 + devono essere conclusi e per il quale le campagne di prova devono dimostrare che è in grado di funzionare in 18 paesi, è necessario effettuare le visite di valutazione del funzionamento dello stesso prima della soppressione dei controlli alle future frontiere interne.

Sono state effettuate visite di valutazione nel settore del controllo e della sorveglianza alle frontiere esterne. Esse hanno consentito di accertare un bilancio positivo dei progressi realizzati. Sussistono tuttavia alcune lacune. È pertanto necessario effettuate delle visite di valutazione supplementari.

Gli Stati nordici hanno notificato al Consiglio l'elenco delle rispettive autorità e organi competenti di cui all'articolo 101, paragrafo 4, e all'articolo 108, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990. Gli Stati membri hanno soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 114 di tale convenzione di applicazione.

Per verificare il buon funzionamento del SIS negli Stati nordici, occorre mettere in funzione le sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen (N.SIS) degli Stati nordici a decorrere dal 1o gennaio 2001 (vale a dire, rendere i dati reali accessibili agli utenti finali in tutti e 15 i paesi) prima della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

È opportuno che il Consiglio vigili affinché si pervenga in tempo utile ad un'intesa sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia, di cui all'articolo 7, dell'accordo del 18 maggio 1999.

A meno che il Consiglio constati, a seguito delle visite di valutazione che saranno effettuate dopo il 1o gennaio 2001, che il SIS non funziona in modo corretto in uno o più Stati nordici o che non tutti i porti e aeroporti di tali Stati rispondono alle condizioni richieste, sarà necessario mettere in applicazione l'acquis di Schengen nel suo complesso per tali Stati a decorrere dal 25 marzo 2001.

La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo del 18 maggio 1999 è stata rispettata,

DECIDE:

Art. 1

A decorrere dal 25 marzo 2001, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2,

  1. a) tutte le disposizioni riguardanti l'acquis di Schengen di cui agli allegati A, B, C e D della decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen2, nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e il Portogallo;

  2. b) tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per l'Islanda e la Norvegia nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.

Art. 2

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS sono messe in applicazione, secondo le modalità previste all'articolo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2001. A tale fine gli Stati nordici inseriranno nel SIS dati reali; essi potranno così utilizzarli fatto salvo il paragrafo 3, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato messo in applicazione. La messa in applicazione di cui al presente paragrafo non osta alla cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

3. Fino alla data menzionata all'articolo 1, gli Stati nordici:

  1. a) non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione e che provengono direttamente da uno Stato membro nei cui confronti le disposizioni dell'acquis di Schengen sono già state messe in applicazione;

  2. b) possono ammettere nel loro territorio cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione, nei cui confronti uno Stato nordico abbia deciso di concedere un visto o un altro titolo di soggiorno;

  3. c) si asterranno dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Art. 3

1.

Durante i mesi di gennaio e febbraio 2001 sono effettuate in tutti gli Stati nordici visite di valutazione conformemente alle procedure applicabili, a tal fine, nell'ambito del Consiglio, per verificare se in detti Stati il SIS funziona ed è applicato correttamente.

Durante questo stesso periodo visite di valutazione supplementari sono effettuate nei porti della Danimarca e della Norvegia e negli aeroporti di tutti gli Stati nordici per verificare se soddisfano le condizioni richieste.

Le relazioni su tali visite sono presentate al Consiglio entro il 1o marzo 2001.

2. Sulla scorta delle relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e con il voto di almeno dieci di tali Stati membri, può decidere di rinviare la data di cui all'articolo 1. In tal caso, una nuova data sarà fissata dal Consiglio, che delibererà all'unanimità dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 di detto protocollo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente C. Paul