Decisione del Consiglio del 4 dicembre 2000 relativa alla conclusione di accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi (Repubblica di Bielorussia, Regno del Nepal, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Repubblica popolare cinese, Ucraina e Repubblica araba d'Egitto) (2000/804/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità europea, accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi.
Gli accordi sono stati applicati in via provvisoria fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca1.
L'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica del Kazakistan è stato firmato il 27 giugno 2000 con riserva della sua conclusione.
Gli accordi andrebbero approvati,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità gli accordi elencati nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità, fatto salvo l'accordo relativo al Kazakistan2.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (1) Decisione del Consiglio (Regno del Nepal) 2000/72/CE (GU L 32 del 7.2.2000, pag. 1) e decisioni del Consiglio (Repubblica di Bielorussia) 1999/869/CE (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 26); (ex Repubblica iugoslava di Macedonia) 1999/875/CE (GU L 344 del 31.12.1999, pag. 1); (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan Uzbekistan) 1999/867/CE (GU L 343 del 31.12.1999, pag. 1); (Repubblica popolare cinese) 1999/876/CE (GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1); (Ucraina) 1999/871/CE (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 43); (Repubblica araba di Egitto) 2000/3/CE (GU L 2 del 5.1.2000, pag. 68). (2) L'accordo relativo al Kazakistan è già stato firmato il 27 giugno 2000, con riserva della sua conclusione.