Decisione della Commissione del 26 novembre 2001 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lituania nel periodo precedente l'adesione (2001/857/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione2, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio3 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lituania è stato approvato dalla Commissione il 27 novembre 2000 con la decisione C(2000) 3329 def.
Il governo della Repubblica di Lituania e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 5 marzo 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.
Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi. L'autorità competente della Repubblica di Lituania ha nominato l'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura ai fini dell'attuazione delle misure: "Investimenti nelle aziende agricole", "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito", "Miglioramento delle infrastrutture rurale" e "Formazione professionale" definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lituania, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3329 def. del 27 novembre 2000, mentre per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard è stato nominato il ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
Il 16 novembre 2001 le autorità lituane hanno fornito un elenco rivisto della spesa ammissibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, dalla convenzione di finanziamento pluriennale. La Commissione non ha sollevato obiezioni in merito a tale elenco.
In conformità del regolamento (CEE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica di Lituania ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
In particolare, l'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziale per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit interno e, ove del caso, le disposizioni sugli appalti pubblici.
Il ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard per la Repubblica di Lituania: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi all'Agenzia nazionale di pagamento, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.
È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e conferire all'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, della Repubblica di Lituania la gestione degli aiuti in forma decentrata.
Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazione formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica di Lituania.
Art. 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1. all'Agenzia nazionale di pagamento (Nacionalné mokéjimo agentura) presso il ministero dell'Agricoltura, Gedimino pr.19, LT-2025 Vilnius, Repubblica di Lituania, ai fini dell'attuazione delle misure: "Investimenti nelle aziende agricole", "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito", "Miglioramento delle infrastrutture rurali", e "Formazione professionale" definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 3329 def. del 27 novembre 2000; e al
2. Ministero delle Finanze, Fondo nazionale, J. Tumo-Vaizganto 8A/2, LT-2600 Vilnius, Repubblica di Lituania, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica di Lituania.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione