Regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione del 7 giugno 2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione1, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2,
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione2, la Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, in particolare all'articolo 114. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune4. Tale regolamento riguarda sia la sezione garanzia, sia la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ma prevede, in particolare, disposizioni specifiche sulla sezione garanzia, contemplate dal titolo VIII del regolamento finanziario.
Si prevede che l'applicazione di Sapard possa favorire il rafforzamento istituzionale nei paesi interessati. Il programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) richiederà, per ognuno dei dieci paesi candidati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la sorveglianza di numerosi progetti, ciascuno dei quali è in genere di entità finanziaria limitata. È auspicabile che le funzioni di gestione siano delegate al paese candidato e l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede la possibilità di conferire siffatta gestione al paese candidato. La gestione di Sapard deve quindi essere organizzata tramite agenzie nei paesi candidati, secondo il metodo decentrato.
I criteri e le condizioni minime per chiedere una gestione decentrata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 figurano nell'allegato di tale regolamento. Tali criteri e condizioni riflettono quelli che gli organismi pagatori devono rispettare per conformarsi alle norme relative al FEAOG-garanzia, previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/19996. Alla luce di quanto sopra, l'agenzia istituita da ogni paese candidato deve essere organizzata in conformità delle norme relative al FEAOG-garanzia.
Le norme relative al FEAOG-garanzia previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 riguardano soprattutto la funzione di pagamento. Le agenzie dei paesi candidati dovranno comunque disporre sia di tale funzione, sia di una funzione di attuazione. È quindi necessario stabilire i criteri necessari per tale funzione.
Il riconoscimento deve poter essere accordato anche provvisoriamente, nel rispetto dei criteri fondamentali minimi.
Affinché la Commissione rinunci all'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e conferisca la gestione dell'aiuto a un paese candidato, il riconoscimento nazionale dell'agenzia Sapard nel paese candidato deve essere approvato.
Per alcune operazioni finanziarie è opportuno utilizzare, laddove possibile, le strutture già esistenti nei paesi candidati. In ognuno di tali paesi esiste già un fondo nazionale tramite il quale vengono trasferiti i contributi di Phare e il paragrafo 2, punto v), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che l'ordinatore nazionale si assuma la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi. Ai fini di Sapard, occorre quindi che il fondo nazionale in ogni paese candidato coincida con l'autorità competente che riconosce l'agenzia Sapard e in seguito controlla il rispetto dei criteri di riconoscimento. L'ordinatore nazionale funge da punto di contatto per le informazioni finanziarie scambiate fra la Commissione e il paese candidato.
Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali7, prevede, all'articolo 31, paragrafo 2, che il primo impegno venga effettuato quando la Commissione adotta la decisione che approva la misura di assistenza. In tali circostanze e per quanto riguarda l'avvio dell'impegno finanziario comunitario, tale modello può essere applicato, mutatis mutandis, al Sapard.
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede l'esecuzione di controlli ex post da parte della Commissione. La procedura di liquidazione dei conti del FEAOG costituisce un sistema efficace per controllare i pagamenti di agenzie decentrate e per recuperare, se necessario, pagamenti irregolari o indebiti dai paesi candidati.
Le modalità di applicazione di Sapard devono essere stabilite mediante accordi bilaterali conclusi tra la Commissione e ogni paese candidato. La Commissione e ciascuno dei paesi candidati devono pertanto stipulare una convenzione di finanziamento pluriennale, che stabilisca le condizioni che regolano l'uso del contributo Sapard. Il contributo finanziario della Comunità dev'essere fissato tramite convenzioni di finanziamento annuali.
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, i paesi candidati devono avere obblighi analoghi agli Stati membri per quanto riguarda i controlli svolti dai funzionari della Comunità sui fondi Sapard.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali la gestione dell'aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 è conferita ad agenzie nei 10 paesi candidati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento, come disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999.
2. La Commissione intende chiedere ai paesi candidati il rispetto delle citate condizioni inserendole nelle convenzioni di finanziamento negoziate con ciascun paese.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) per «paesi candidati» si intendono i paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999;
b) per «fondo nazionale» si intende l'organismo designato dal paese candidato e posto sotto la responsabilità dell'ordinatore nazionale che si assume la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi e che agisce come autorità competente. L'ordinatore nazionale costituisce il punto di contatto per le informazioni finanziarie scambiate tra la Commissione e il paese candidato;
c) per «autorità competente» si intende l'organismo che, nel paese candidato,
i) rilascia, controlla e revoca il riconoscimento dell'agenzia Sapard ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95, e
ii) nomina un organismo di certificazione;
d) per «agenzia Sapard» si intende l'organismo istituito dal paese candidato, che opera sotto la sua responsabilità e che ha due funzioni: una funzione di attuazione e una funzione di pagamento; in ciascuno dei paesi candidati può essere riconosciuta una sola agenzia Sapard;
e) per «organismo di certificazione» si intende un organismo indipendente dall'agenzia Sapard dal punto di vista operativo e che redige la certificazione dei conti, le relazioni sui sistemi di gestione e di controllo e che verifica gli elementi del cofinanziamento;
f) per «convenzione di finanziamento pluriennale» si intende l'accordo che stabilisce le pertinenti disposizioni da rispettare ai fini del cofinanziamento Sapard;
g) per «convenzione di finanziamento annuale» si intende l'accordo che stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno considerato, sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario, e che completa e modifica, se del caso, le disposizioni della convenzione di finanziamento pluriennale o di una precedente convenzione di finanziamento annuale;
h) per «conto euro Sapard» si intende il conto aperto dall'ordinatore nazionale sotto la sua responsabilità presso un istituto finanziario o una tesoreria, che produce interessi in base alle normali condizioni commerciali, che è destinato a ricevere i pagamenti di cui all'articolo 8, che è utilizzato esclusivamente per le transazioni Sapard e che è tenuto in euro;
i) per «esercizio finanziario» si intende l'anno civile dal 1o gennaio al 31 dicembre;
j) per «calamità naturale eccezionale» si intende una calamità naturale di proporzioni insolitamente grandi e che provoca danni ingenti e distruzioni.
Capo 2. Conferimento alla gestione
Art. 3 Conferimento della gestione degli aiuti
1.
La Commissione verifica il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, in appresso denominate «le condizioni», nonché delle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del presente regolamento, prima di decidere il conferimento della gestione dell'aiuto ai paesi candidati.
Per accertare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni di cui al primo capoverso, la Commissione:
esamina le procedure e le strutture del fondo nazionale connesse alla realizzazione del programma e le procedure e le strutture dell'agenzia Sapard e, se del caso, anche quelle di altri organismi ai quali siano state eventualmente delegate talune funzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 2,
esegue verifiche in loco.
2. La decisione di conferire la gestione ad un'agenzia può essere presa a titolo provvisorio, sempreché siano rispettate le condizioni, le funzioni e i criteri di cui all'allegato del presente regolamento e le disposizioni degli articoli da 4 a 6.
3. La Commissione sorveglia sistematicamente l'osservanza delle condizioni e disposizioni del presente regolamento, allegato incluso. Se, ad un certo punto, queste non risultano più rispettate, la Commissione revoca immediatamente la decisione e:
cessa di assumere qualsiasi nuova obbligazione finanziaria a carico della Comunità,
cessa di trasferire risorse finanziarie al paese candidato, e
se necessario, applica rettifiche finanziarie nei confronti del paese candidato.
Art. 4 Mansioni dell'autorità competente
1. Le mansioni dell'autorità competente includono, mutatis mutandis, quelle contemplate all'articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1663/95. Il riconoscimento può essere concesso a titolo provvisorio per un periodo da stabilirsi in funzione della gravità del problema, in attesa dell'applicazione di eventuali modifiche delle disposizioni amministrative e contabili.
2. La decisione dell'autorità competente di riconoscere l'agenzia Sapard va adottata sulla base di un esame che riguarda le procedure e le strutture amministrative, di pagamento, di controllo e di contabilità, comprese le disposizioni in merito alla selezione dei progetti, alle gare di appalto e ai contratti, nonché il rispetto delle regole sugli appalti, tenendo conto dei criteri che figurano nell'allegato. Tale esame va effettuato secondo norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. Nei casi in cui è previsto un riconoscimento a titolo provvisorio, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, in particolare gli obblighi inerenti alle procedure scritte, alla separazione delle mansioni, alle verifiche preliminari all'approvazione dei progetti e ai pagamenti, alle procedure di pagamento, alle procedure contabili, alla sicurezza dei sistemi informatici, all'audit interno e, se del caso, alle disposizioni relative agli appalti pubblici.
3. L'autorità competente sorveglia il riconoscimento e lo revoca immediatamente se i criteri di riconoscimento non sono più rispettati, e ne informa immediatamente la Commissione.
4. L'autorità competente può delegare i compiti di controllo di cui al paragrafo 2 ad altri organismi. In ogni caso, la responsabilità generale compete all'ordinatore nazionale.
Art. 5 Mansioni dell'agenzia Sapard
1. La funzione di attuazione dell'agenzia Sapard comprende le seguenti mansioni:
messa a punto degli inviti a presentare candidature,
selezione dei progetti, tranne se per la misura in questione nel programma Sapard per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (in appresso «il programma») che è stato approvato vi sia un solo beneficiario designato oppure se il compito di selezionare i progetti sia stato conferito a un organismo o ad organismi designati,
verifica delle domande d'approvazione dei progetti per quanto riguarda i termini e le condizioni, l'ammissibilità e il contenuto del programma, incluse eventualmente le disposizioni relative agli appalti pubblici,
definizione degli obblighi contrattuali fra l'agenzia e potenziali beneficiari e rilascio dell'autorizzazione ad iniziare i lavori,
esecuzione di controlli in loco prima e dopo l'approvazione del progetto,
verifica dello stato di avanzamento dei progetti da realizzare,
rendicontazione del livello di esecuzione delle misure da attuare sulla base di indicatori.
2. La funzione di pagamento dell'agenzia Sapard comprende le seguenti mansioni:
verifica delle domande di pagamento,
esecuzione di controlli in loco intesi ad accertare l'ammissibilità al pagamento,
autorizzazione dei pagamenti,
esecuzione dei pagamenti,
contabilità degli impegni e dei pagamenti,
ove pertinente, controlli presso i beneficiari dopo il pagamento di un aiuto, intesi ad accertare che i termini e le condizioni per la concessione dell'aiuto continuino ad essere rispettati.
3. Qualora non siano espletate da un'unica struttura amministrativa, le funzioni di attuazione e di pagamento possono essere svolte da altri organismi, purché siano rispettate le disposizioni del paragrafo 2.3 dell'allegato. Nondimeno, l'esecuzione dei pagamenti e la contabilità degli impegni e dei pagamenti non possono essere delegate in nessun caso. L'approvazione del progetto, i controlli in loco e le procedure di pagamento vanno impostati su di un'appropriata separazione dei compiti.
4. Qualsiasi modifica proposta per quanto attiene le condizioni di attuazione e/o di pagamento dell'agenzia Sapard dopo il suo riconoscimento devono essere sottoposte alla Commissione dall'autorità competente.
5. Qualora non svolga anche le funzioni dell'autorità di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione8, essa comunica a tale autorità le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.
Art. 6 Mansioni dell'organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione svolge, tra le altre, le seguenti mansioni:
certifica i conti annuali dell'agenzia Sapard e il conto euro Sapard,
elabora una relazione annuale sull'idoneità dei sistemi di gestione e di controllo dell'agenzia Sapard per quanto concerne la sua capacità a garantire la conformità delle spese alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1,
verifica l'esistenza e l'esattezza dell'elemento di cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
2. Nell'espletare le proprie funzioni, l'organismo di certificazione agisce in conformità con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 e con gli orientamenti eventualmente definiti dalla Commissione. Se l'organismo designato è l'organismo nazionale di controllo o un organismo equivalente, esso può delegare ad altri organismi, in tutto o in parte, i compiti di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, purché tali compiti siano svolti efficacemente. La responsabilità generale incombe comunque all'organismo di certificazione.
3. La certificazione dei conti annuali e la relazione sugli accertamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 e all'articolo 13, paragrafo 1, sono elaborate anteriormente al 15 aprile dell'anno successivo e comunicate alla Commissione entro il 30 aprile al più tardi.
Capo 3. Pagamenti e controlli
Art. 7 Impegni di bilancio
1. La decisione della Commissione con cui si autorizza la sottoscrizione di ogni convenzione di finanziamento annuale dà luogo all'impegno degli stanziamenti nel bilancio comunitario.
2. La prima convenzione di finanziamento annuale può essere firmata per conto della Commissione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il programma è stato approvato dalla Commissione, e
la convenzione di finanziamento pluriennale è stata firmata da ambo le parti.
3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:
a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;
b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;
c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;
d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;
e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;
f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;
g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.
Art. 8 Pagamenti della Commissione
1. Possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità esclusivamente i contributi Sapard concessi conformemente alle disposizioni del programma approvato dalla Commissione, alle convenzioni di finanziamento pluriennale e annuale e alla decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. I pagamenti sono effettuati in euro sul conto euro Sapard e conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 32, paragrafo 3, escluse le lettere a), d) e il secondo e terzo comma, e conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. La Commissione effettua un pagamento iniziale, a titolo di acconto, sul conto euro Sapard. Tale pagamento, che può essere effettuato in più rate, non deve superare il 49 % della prima dotazione annua del paese candidato di cui trattasi, stabilita nell'allegato alla decisione (CE) n. 1999/595/CE9. Tale pagamento deve essere effettuato a condizione che il riconoscimento dell'agenzia Sapard abbia formato oggetto della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dopo la conclusione della convenzione di finanziamento pluriennale e della prima convenzione di finanziamento annuale. Il pagamento deve essere rimborsato se nessuna domanda di pagamento conforme all'articolo 10 viene presentata alla Commissione entro 18 mesi dalla data di pagamento.
4. I pagamenti successivi sono eseguiti in conformità con le disposizioni dell'articolo 10.
5. I costi di conversione, le spese bancarie e i rischi di cambio non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.
Art. 9 Pagamenti dell'agenzia Sapard
1.
I pagamenti dell'agenzia Sapard ai beneficiari:
sono effettuati in valuta nazionale e sono addebitati, a seconda dei casi, sul conto euro Sapard. L'ordine (gli ordini) di pagamento al beneficiario (ai beneficiari) è emesso (sono emessi) come regola generale entro 5 giorni dall'addebito,
si fondano sulle dichiarazioni di spesa presentate dal beneficiario. Tali dichiarazioni si riferiscono unicamente ai progetti selezionati e alle spese sostenute a decorrere dalla data della decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne per gli studi di fattibilità e correlati riguardanti i progetti selezionati e per l'assistenza tecnica. Tuttavia, qualora la Commissione stabilisca che è si è verificata una calamità naturale eccezionale, i pagamenti ai beneficiari per i progetti relativi a tale calamità possono beneficiare di una deroga che sostituisce il requisito relativo alle dichiarazioni di spesa con la possibilità di concedere anticipi.
Il contributo comunitario deve intervenire contemporaneamente al contributo nazionale. Tuttavia, nel caso di beneficiari del settore pubblico, il contributo nazionale può intervenire prima del contributo nazionale.
2. Il contributo pubblico totale a favore delle singole azioni e delle sovvenzioni relative ai vari progetti deve poter essere facilmente identificato dall'agenzia Sapard.
3. L'agenzia Sapard tiene registrazioni di ciascun pagamento, nelle quali figurano almeno i seguenti dati:
importo in moneta nazionale,
importo corrispondente in euro.
4. Gli eventuali pagamenti in eccesso, segnatamente gli importi versati in più del dovuto, riscontrati dall'agenzia Sapard, vengono immediatamente registrati sul conto euro Sapard e dedotti dalle domande di pagamento trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 10.
5. Il saldo finale del contributo è pagato conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e previa adozione delle decisioni di cui agli articoli 13 e 14.
6. L'agenzia Sapard provvede al tempestivo disbrigo delle domande di pagamento inoltrate dai beneficiari. Qualora il termine fra il ricevimento di tutti i documenti giustificativi e l'emissione dell'ordine di pagamento superi tre mesi, il cofinanziamento comunitario può essere ridotto conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione10.
Art. 10 Domande di pagamento presentate alla Comunità
1. La Commissione prende in considerazione esclusivamente le domande di pagamento elaborate dall'agenzia Sapard su base trimestrale, presentate nella forma prescritta dalla Commissione e trasmesse alla medesima dall'ordinatore nazionale entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. Tuttavia, possono essere presentate domande supplementari soltanto se giustificate dal rischio che:
il saldo attivo del conto euro Sapard sia esaurito prima che sia trattata la domanda del trimestre successivo, oppure
sia richiesto il disimpegno, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Le domande recano almeno le seguenti informazioni:
l'importo delle spese pagate dall'agenzia Sapard ai beneficiari nel corso del trimestre precedente, in moneta nazionale e in euro e per ogni misura sovvenzionata, nonché il contributo nazionale e comunitario,
il saldo dei fondi comunitari sul conto euro Sapard a seguito del più recente addebito,
informazioni particolareggiate riguardanti gli importi da recuperare.
3. La Commissione esamina le domande di pagamento alla luce delle condizioni fissate dall'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Le spese dichiarate nelle domande di pagamento sono rimborsate dalla Commissione, in linea di massima, entro due mesi dal ricevimento di una domanda di pagamento ammissibile, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 3.
Art. 11 Tasso di cambio e interessi
1. Il tasso di conversione applicabile tra l'euro e la moneta nazionale è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea:
per i pagamenti dell'agenzia Sapard, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui la spesa è stata registrata nei documenti contabili dell'agenzia Sapard. La data in cui viene emesso l'ordine di pagamento a favore del beneficiario è la data indicata nei conti,
per i pagamenti in eccesso dell'agenzia Sapard, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui il pagamento in eccesso è stato riscontrato per la prima volta,
per gli importi fissati dalle decisioni di liquidazione dei conti e di liquidazione di conformità, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui è stata adottata la decisione.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui agli articoli 13, paragrafo 5, e 14, paragrafo 4, eventuali importi non pagati producono interessi ad un tasso pari al tasso Euribor per depositi a 3 mesi pubblicato dalla Banca centrale europea, maggiorato dell'1,5 %. Tale tasso deve corrispondere alla media mensile del mese nel corso del quale è stata notificata la decisione di cui agli articoli suddetti.
3. Gli interessi maturati sul conto euro Sapard sono utilizzati esclusivamente per il programma. Detti interessi non sono soggetti a trattenute imputabili a eventuali oneri.