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Decisione della Commissione del 15 aprile 2002 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione (2002/299/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione2, modificato dal regolamento (CE) n. 2252/20013, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/20015, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica slovacca è stato approvato dalla Commissione il 17 novembre 2000 con la decisione C(2000) 3327 def.

Il governo della Repubblica slovacca e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 26 marzo 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.

Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

L'autorità competente della Repubblica slovacca ha nominato l'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura per attuare le misure "Investimenti nelle aziende agricole", "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Diversificazione delle attività nelle zone rurali, con investimenti non destinati ad infrastrutture", "Silvicoltura" e "Opere di ricomposizione fondiaria", definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica slovacca, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3327 def. Per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard è stato nominato il dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze.

Il 25 gennaio 2002 le autorità slovacche hanno fornito l'elenco riveduto delle spese ammissibili, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della convenzione pluriennale di finanziamento. Questo non ha portato la Commissione a sollevare obiezioni in merito.

In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica slovacca ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

In particolare, l'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit interno e, ove del caso, le disposizioni sugli appalti pubblici.

Il dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard per la Repubblica slovacca: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi all'Agenzia Sapard, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura e al dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica slovacca.

Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura e al dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze.

Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura e al dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica slovacca.

Art. 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

1. all'Agenzia Sapard presso il ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca, Dobrovicova 12, SK-81 266 Bratislava, per l'attuazione delle misure "Investimenti nelle aziende agricole", "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Diversificazione delle attività nelle zone rurali, con investimenti non destinati ad infrastrutture", "Silvicoltura" e "Opere di ricomposizione fondiaria", definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica slovacca, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3327 def. e

2. al dipartimento del fondo nazionale del ministero delle Finanze, Stefanovicova 5 SK-81 782 Bratislava, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica slovacca.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione