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dec. 2002/149/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, considerando quanto segue:

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio2, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, richieste e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, concernente il modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101)3,

È opportuno adattare l'attestato E 101 affinché la legislazione applicabile ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali sia certificata dall'istituzione competente.

L'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.

Con decisione del Comitato misto del SEE, i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adeguati e utilizzati nello Spazio economico europeo.

Per motivi pratici, bisogna utilizzare attestati identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo.

La lingua di emissione degli attestati forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

1. Il modello dell'attestato E 101 riprodotto nella decisione n. 172, è sostituito dal modello allegato.

2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.), l'attestato secondo il modello allegato.

3. L'attestato è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili per consentire a ciascun destinatario (avente diritto, istituzione, datore di lavoro, ecc.) di ricevere l'attestato stampato nella sua lingua nazionale.

4. La presente decisione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presidente della commissione amministrativa Carlos García de Cortázar y Nebreda >PIC FILE= "L_2003055IT.008102.TIF"> >PIC FILE= "L_2003055IT.008201.TIF"> >PIC FILE= "L_2003055IT.008301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003055IT.008401.TIF">

DECIDE: