Decisione della Commissione del 31 luglio 2002 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione (2002/638/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/20013, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Romania è stato approvato dalla Commissione il 12 dicembre 2000 con la decisione C(2000) 3742 def., modificata dalla decisione H/2002/1936 della Commissione dell'11 luglio 2002.
Il governo della Romania e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 2 febbraio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento (di seguito MAFA) che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.
Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione4, modificato dal regolamento (CE) n. 2252/20015, stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.
L'autorità competente della Romania ha designato l'agenzia Sapard, ente pubblico con personalità giuridica, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste. L'agenzia è responsabile dell'attuazione delle seguenti misure: "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali" e "Assistenza tecnica", quali sono definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3742 def. del 12 dicembre 2000, modificata dalla decisione H/2002/1936 della Commissione del'11 luglio 2002. Il Fondo nazionale del ministero delle Finanze svolge i compiti finanziari previsti nel quadro dell'attuazione del programma Sapard.
In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico e ritiene che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Romania ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
In particolare, l'agenzia Sapard ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari per l'approvazione di progetti e per i pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit interno e, ove del caso, disposizioni sugli appalti pubblici.
L'11 luglio 2002 le autorità rumene hanno fornito l'elenco rivisto delle spese ammissibili, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della MAFA e la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito.
Il Fondo nazionale del ministero delle Finanze ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard per la Romania: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, esborsi a favore dell'agenzia Sapard, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.
È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata in Romania.
Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.
Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze.
Per tener conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sezione A, della MAFA, le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a partire dalla data della presente decisione o, se più tardi, dalla data dell'atto che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati e per l'assistenza tecnica, nel qual caso tale data è il 12 dicembre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione,
DECIDE:
Art. 1
È concessa una deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Romania.
Art. 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1. all'agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste della Romania - Negustori Street 1 B, Sector 2, RO Bucarest 2 - per l'attuazione delle seguenti misure: "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali" e "Assistenza tecnica", quali sono definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3742 def. del 12 dicembre 2000, modificata dalla decisione H/2002/1936 della Commissione del'11 luglio 2002, e
2. al fondo nazionale del ministero delle Finanze - Apolodor Street 17, Sector 5, RO 70663 Bucarest - per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard per la Romania.
Art. 3
Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a partire dalla data della presente decisione o, se più tardi, dalla data dell'atto che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati e per l'assistenza tecnica, nel qual caso tale data è il 12 dicembre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione